Indennizzi agli utenti per ostacoli a diritto di recesso, interruzione del servizio, applicazione non corretta delle tariffe, mancata pubblicazione negli elenchi telefonici

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Sintesi dei provvedimenti adottati dall’AGCom il 4 ottobre 2012 riguardanti BT Italia, Telecom e TeleTu

 

Il 26 ottobre 2012 l’Autorità garante delle comunicazioni (AGCom) ha pubblicato sul suo sito le delibere approvate in data 4 ottobre 2012 dalla Commissione infrastrutture e reti,  relative ad alcune controversie tra operatori telefonici ed utenti (cittadini o imprese). Sintetizziamo qui di seguito gli aspetti più significativi.

Ostacoli al diritto di recesso. Unutente aveva inizialmente aderito ad un’offerta commerciale telefonica di BT Italia, esercitando però il diritto di ripensamento nei termini previsti dalla legge. Ciononostante, la società provvedeva alla migrazione dal precedente operatore e, in seguito al rifiuto dell’utente di ricevere l’apparecchio della BT Italia, quest’ultima sospendeva il servizio, che veniva riattivato solo a distanza di un anno. Per queste ragioni l’Autorità ha deliberato un indennizzo di 6.645 euro (oltre a 400 euro circa per le spese processuali) 1. In un altro caso, una società lamentava l’emissione di fatture da parte della stessa BT Italia nonostante la disdetta dei servizi voce e adsl effettuata nel 2008. L’Autorità ha giudicato inadeguata la difesa da parte di BT Italia (che contestava l’esercizio della disdetta da parte di persona diversa dal rappresentante legale della società) in quanto il gestore telefonico non ha fornito comunque prova della fornitura del servizio stesso e ha condannato BT Italia a restituire le somme addebitate (oltre a 100 euro per spese processuali) 2.

Interruzioni del servizio. Una società contestava la sospensione per circa 5 mesi del servizio telefonico e del servizio Adsl, senza preavviso, per responsabilità esclusiva della società BT Italia. L’Autorità ha deliberato un indennizzo di circa 5.300 euro (oltre a 100 euro per spese procedurali) 3. In un altro caso, un utente lamentava la sospensione per circa sei mesi dei servizi voce e adsl, addebitabile alla responsabilità di Telecom, che ha continuato ugualmente ad emettere fatture; l’Autorità ha riconosciuto un indennizzo complessivo di 736 euro (oltre a 100 euro di rimborso per spese processuali) in ragione anche della mancata risposta al reclamo inoltrato dall’utente stesso; la Telecom dovrà inoltre rimborsare le bollette illegittimamente inviate 4.

Tariffe non corrette. Due utenti lamentavano l’addebito da parte di TeleTu di un costo di disattivazione a seguito del passaggio ad un altro operatore. Tale voce non era però inclusa nei contratti originari, ma era stata inserita come modifica delle condizioni generali di contratto solo a partire dal 2011. L’Agcom ha deliberato la restituzione di tali addebiti (oltre a 100 euro per spese di procedura) perché Tiscali non ha fornito agli utenti l’informativa prevista dalla disciplina vigente sulle modifiche dei piani tariffari, che consentirebbe l’eventuale esercizio del diritto di recesso entro 30 giorni della comunicazione dell’azienda. In uno dei due casi è stato disposto un ulteriore indennizzo per la mancata risposta al reclamo dell’utente interessato 5. In un altro caso, una società lamentava l’applicazione da parte di Telecom, sin dall’inizio del rapporto contrattuale, di un profilo tariffario diverso da quello sottoscritto, senza che l’utente venisse debitamente informato delle ragioni di tale comportamento. L’Autorità ha pertanto autorizzato la risoluzione del contratto chiesta dall’utente, senza oneri a suo carico, ed il rimborso di quanto indebitamente fatturato (circa 3.000 euro), oltre a 100 euro per spese processuali 6.

Mancato inserimento negli elenchi telefonici. Uno studio professionale lamentava la mancata pubblicazione negli elenchi telefonici pubblici delle quattro utenze da parte di BT Italia, in contrasto con quanto previsto dalla legislazione vigente. Conseguentemente l’Autorità ha deliberato un indennizzo complessivo di 4.000 euro, calcolato sulla base di un importo di 800 euro per ogni anno di ritardo (oltre a 100 euro per spese processuali) 7.

Resta ferma la possibilità per alcuni degli utenti coinvolti di rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

28 ottobre 2012



1 Cfr. la delibera n. 98/12/CIR .
2 Cfr. la delibera n. 104/12/CIR .
3 Cfr. la delibera n. 103/12/CIR .
4 Cfr. la delibera n. 97/12/CIR .
5 Cfr. la delibere nn. 100 e 101/12/CIR .
6 Cfr. la delibera n. 96/12/CIR .
7 Cfr. la delibera n. 99/12/CIR .