Suonerie e loghi per cellulari: nuova sentenza del Tar

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Confermata sanzione alla società Netsize per pratica commerciale scorretta

 

Ci siamo interessati molte volte delle pubblicità ingannevoli riguardanti suonerie, loghi e altri contenuti per cellulari, realizzando anche un controspot dedicato all’argomento. Una sentenza del Tar ci consente di affrontare di nuovo questo tema.

Nel 2009 l’Autorità garante della concorrenza ha esaminato la campagna pubblicitaria realizzata tra il 2007 ed il 2008 dalle società Fox mobile Distribution e Netsize, sia tramite internet che con inserzioni sul settimanale Cioè. Secondo l’Agcm, tali messaggi fornivano informazioni ambigue e fuorvianti, non consentendo all’utente di comprendere immediatamente che scaricando i diversi contenuti multimediali, veniva attivato un abbonamento a tempo indeterminato di 5 euro a settimana, con addebito immediato. Nello stesso senso si è espressa anche l’AGCom. La pratica risulta scorretta tenuto anche conto che la pubblicità era rivolta espressamente ad un pubblico di adolescenti (come evidenzia la grafica utilizzata su internet ed il settimanale prescelto per le inserzioni pubblicitarie), mentre la normativa esclude tassativamente che i servizi a sovrapprezzo siano destinati a minorenni. L’Antitrust ha considerato corresponsabili anche i gestori telefonici che avevano stipulato contratti con Fox mobile Distribution e Netsize (con utilizzo dei relativi loghi e segni distintivi), ricavando da questa iniziativa commerciale rilevanti proventi economici 1.

Le sanzioni sono state pari complessivamente a 705.000 euro, così ripartite:

Fox mobile Distribution: 125.000 euro

Netsize: 65.000 euro

Telecom: 165.000 euro

Vodafone: 145.000 euro

Wind: 125.000

H3G: 80.000 euro.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla Netsize (condannata anche al pagamento delle spese processuali), condividendo il giudizio sul carattere ingannevole della pubblicità e ribadendo la responsabilità della società, che ha partecipato attivamente alla pratica commerciale scorretta nella veste di service provider 2.

 

Il fenomeno delle pratiche scorrette riguardanti suonerie ed altri contenuti per cellulari sembrava ormai circoscritto; ma ultimamente sembra aver ripreso vigore, anche con altri meccanismi, come testimoniano i provvedimenti assunti dall’Antitrust nei confronti di David2 e Buongiorno . Di fronte a tali comportamenti scorretti delle aziende, vale la vecchia regola: occhi aperti e segnalazione all’Autorità di tutti i casi di pubblicità ingannevole.

 

2 ottobre 2012



1 Vedi il procedimento PI1140, provvedimento n. 19888 del 2009 .
2 Cfr. la sentenza del Tar n. 8230 del 2012.