Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 aprile 2012, n. 66, recante disciplina dei requisiti delle società e dei soci ed esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria

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Analisi della nuova normativa sulle società di consulenza finanziaria

 

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere le parole " società di consulenza finanziaria".

Non possono essere iscritte all'albo le società di consulenza finanziaria che intrattengono, direttamente, indirettamente, per conto di terzi, o per il tramite di terzi, rapporti di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale, o di   altra natura, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che   controllano   tali   società,   o   con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

Non possono essere iscritte all'albo le società di consulenza finanziaria qualora la struttura del gruppo di cui eventualmente è parte la società stessa sia tale da condizionarne l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti le società di consulenza finanziaria non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale e' reso il servizio.

Le societa' iscritte informano l'organismo, secondo le modalità da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti con i soggetti sopra indicati, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza nella prestazione di consulenza in   materia   di investimenti. L'organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione.

L'iscrizione all'albo delle società di consulenza finanziaria è consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 5.000.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.

L'organismo può modificare tali   importi   per   adeguarli all'inflazione, nonché prevedere un massimale annuale maggiore in considerazione dei volumi di attività delle società di consulenza finanziaria.

I soci devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal d.m. n. 206 del 2008.

Non possono essere soci della società di consulenza finanziaria i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura,   compresa   quella   familiare,   con   emittenti   e intermediari, con società loro   controllate,   controllanti   o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio della società nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

Le società di consulenza finanziaria informano l'organismo secondo le società da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti dai soci con i soggetti di cui al comma 2, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza di giudizio della società nella prestazione di consulenza in   materia   di   investimenti.

L'organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione.

Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso società di consulenza finanziaria, devono possedere  i requisiti di professionalità, di indipendenza ed   onorabilità previsti per i consulenti finanziari dal d.m. n. 206 del 2008.

Coloro che svolgono funzioni di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal d.m. n. 206  del 2008 e i requisiti di indipendenza e di professionalità stabiliti dal codice civile per i sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto la società dichiara la decadenza dalla carica e ne informa senza indugio l'organismo.

I soggetti, siano essi soci, esponenti aziendali, collaboratori o ausiliari che svolgono, per conto della società, attività di consulenza finanziaria in materia di investimenti nei confronti della clientela, devono essere iscritti all'albo dei consulenti finanziari persone fisiche.  Ad essi non si applicano i requisiti patrimoniali previsti dal d.m. n. 206 del 2008.