Ostacoli alla migrazione e alla comparazione delle tariffe

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L’Autorità garante delle comunicazioni sanziona Fastweb e BT Italia

 

L’11 gennaio 2012 l’Autorità garante delle comunicazioni (AGCOM) ha deliberato una sanzione di 58.000 euro a Fastweb per aver ostacolato il rientro ad altro operatore di una utenza da rete fissa; solo dopo l’apertura del procedimento da parte dell’Agcom è stata data esecuzione alla richiesta effettuata dall’utente ben sette mesi prima: la legge prevede invece che a tali richieste sia dato corso “senza indugio” 1.
L’Autorithy non ha ritenuto valida la tesi difensiva della società, che si era limitata a parlare di “errore materiale” senza però fornire altri elementi sulle cause di quanto avvenuto 2.
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Sempre in data 11 gennaio 2012 l’Autorità garante delle comunicazioni ha esaminato la mancata comunicazione all’Agcom dell’indirizzo internet www.btmobileprepaid.it, relativo ai nuovi piani tariffari introdotti dall’azienda sul mercato dei servizi di rete mobile di tipo prepagato, dal quale è possibile reperire tutte le informazioni commerciali concernenti tali offerte commerciali; tali informazioni non erano presenti neppure nella sezione “piani tariffari” del sito web della società ma solo in altra sezione. Tutto ciò è in contrasto con la disciplina in materia (delibera 96/07/CONS), che è volta a favorire al massimo la comparabilità e la concorrenza delle offerte al fine di garantire un adeguato livello di conoscenza, da parte dell’utente finale, dei prezzi connessi al singolo servizio offerto. Anche in questo caso BT Italia ha provveduto a tale adempimento solo dopo l’apertura del procedimento a suo carico.
Per questi motivi l’AGCOM ha deliberato una sanzione di 58.000 euro a BT Italia 3.
 
10 febbraio 2012


1 cfr. in particolare la delibera 274/07/CONS.
2 Vedi la delibera 2/12/CONS.
3 Cfr. la delibera 7/12/CONS.