Decreto legislativo n. 230 del 29.12.2011, recante modifiche alla disciplina dei servizi di pagamento

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 Modifiche al decreto legislativo n. 11 del 2010

 Art. 2. Prevede, fra l’altro che:

 gli istituti di pagamento  comunitari,  che  prestano  servizi  di  pagamento  in  Italia,  concedono credito collegato all'emissione o alla gestione di carte  di  credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.  Quando queste  ultime  non  ricorrono,  l'esercizio  di  tale  attività  è subordinato al rilascio dell'autorizzazione;

 quando il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore concordano le spese relative  a  informazioni  supplementari  o  più frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di  legge,  ovvero  quelle relative alla trasmissione con  strumenti  di  comunicazione  diversi rispetto a quelli  previsti  dal  contratto  quadro, le  spese  devono comunque adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal  prestatore  dei servizi di pagamento.

Art. 4. Prevede, fra l’altro, quanto segue:

 all’ art. 114 novies del TU bancario è introdotto un nuovo testo del comma 5: se lo svolgimento delle altre attività imprenditoriali rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di pagamento  o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di prestazione dei servizi di pagamento;

 è introdotto un nuovo art. 14 duodecies del TU bancario: gli istituti di pagamento  registrano  per  ciascun  cliente  in poste del passivo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro della clientela in  conti  di  pagamento utilizzati  esclusivamente  per  la  prestazione   dei   servizi   di pagamento.

Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle  modalità stabilite  dalla  Banca  d'Italia,  in  attività  che  costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da  quello  dell'istituto  di pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono  ammesse  azioni  dei creditori dell'istituto di pagamento o nell'interesse  degli  stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il  quale  le somme sono depositate. Le azioni dei creditori  dei  singoli  clienti degli istituti  di  pagamento  sono  ammesse  nel  limite  di  quanto registrato. Se le somme di denaro registrate nei conti di pagamento  sono  depositate  presso  terzi  non  operano  le compensazioni legale e giudiziale  e  non  puo'  essere  pattuita  la compensazione  convenzionale  rispetto   ai   crediti   vantati   dal depositario nei confronti dell'istituto di pagamento;

 all’art. 114 quaterdecies del TU bancario, comma 3, è introdotta una nuova lettera d), che consente alla Banca d’Italia di adottare, ove  la situazione lo richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della  struttura  territoriale,  nonché  il  divieto  di effettuare determinate operazioni e  di  distribuire  utili  o  altri elementi  del  patrimonio  nonche',  con  riferimento   a   strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi