Suonerie per cellulari: confermata sanzione alla David 2

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Il Consiglio di Stato respinge definitivamente il ricorso della società

 

Su questo sito ci siamo interessati molte volte del fenomeno delle pratiche commerciali scorrette messe in atto dalle aziende per promuovere la vendita di suonerie, loghi e altri contenuti per cellulari, realizzando anche un controspot che spiega le ragioni dell’ingannevolezza di molti di questi messaggi. Una sentenza del Consiglio di Stato ci consente di tornare sull’argomento.
 
Nel 2006, l’Autorità garante della concorrenza ha giudicato ingannevoli alcuni spot televisivi realizzati dalla David 2, e trasmessi nel corso di programmi rivolti a bambini, che sottolineavano il carattere gratuito delle suonerie e musichette per ragazzi. Uno di questi spot, ambientato in un’aula scolastica, così recitava: “Abbonati ad un logo ed a una suoneria a settimana! Scrivi il tuo nome e mandalo via sms al 48248 e con i primi due contenuti potrai ricevere in regalo la suoneria che ti chiama per nome!”.
Secondo l’Agcm, la dizione “in regalo” era chiaramente ingannevole ed era comunque estremamente difficile comprendere i costi reali del servizio. Si, è vero, comparivano delle scritte in sovrimpressione – sia fisse che scorrevoli – con la scritta “servizio in abbonamento” ma esse, di caratteri ridotti e difficile lettura, non specificavano adeguatamente il carattere oneroso del servizio; nei fatti, le suonerie offerte in ”regalo” comportavano oneri a carico dell’utente, che doveva stipulare un contratto di almeno due settimane.
Nel determinare la sanzione di 45.600 euro, l’Antitrust ha tenuto conto anche del fatto che gli spot erano trasmessi in orario di fascia protetta, ed alcuni di essi riguardavano canzoni per bambini, e ciò rendeva ancora più grave il comportamento della società, in quanto il pubblico dei ragazzi ed adolescenti è maggiormente ingannabile 1.
I ricorsi sono stati respinti sia dal Tar 2 che dal Consiglio di Stato 3, i quali non hanno considerato valide le argomentazioni difensive della società con riferimento sia agli aspetti procedurali che a quelli di merito, confermando le valutazioni dell’Antitrust anche per quanto riguarda l’entità della sanzione.
 
Se vuoi approfondire il tema delle pratiche scorrette in materia di suonerie vedi anche il numero 6 della Newsletter Guarda che ti riguarda .
 

28 dicembre 2011



1 Vedi procedimento PI5078 – provvedimento n. 48248 del 2006.
2 Sentenza n. 2067 del 2007.
3 Sentenza n. 6822 del 2011.