Il Tar annulla le sanzione a Poste italiane per abuso di posizione dominante

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L’Antitrust aveva deliberato una sanzione di 39 milioni di euro

 

Il 14 dicembre 2011 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha completato l’esame dell’ampia istruttoria, avviata nel 2009 a seguito di una denuncia presentata dalla società TNT (società internazionale che opera in Italia nell’ambito dei servizi postali liberalizzati), riguardante una serie di comportamenti messi in atto da Poste italiane per ostacolare gli operatori concorrenti, sfruttando la propria posizione dominante del settore dei servizi postali 1.  Si ricorda a tale riguardo che Poste italiane ha operato lungamente in un regime di monopolio legale (e tuttora alcuni servizi postali sono ad essa riservati) a fronte degli obblighi ad essa assegnati di garantire, su tutto il territorio nazionale e a prezzi contenuti, alcune attività essenziali di trattamento della corrispondenza e dei pacchi (rientranti nel c.d. servizio universale).

Secondo l’Antitrust, Poste italiane avrebbe abusato della propria posizione dominante (sfruttando la propria struttura organizzativa diffusa su tutto il territorio nazionale), sottratto ampie fasce di clientela ai soggetti concorrenti ed ostacolato così lo sviluppo di alcuni servizi liberalizzati, ed in particolare:

servizio di recapito a data e ora certa, caratterizzato dalla garanzia per il cliente che la corrispondenza arrivi nei tempi concordati: in caso contrario (o di mancata precisazione dei motivi della mancata consegna) non deve essere versato alcun corrispettivo. Si tratta di un servizio liberalizzato, nel quale non sono prestabilite le tariffe massime da parte degli operatori autorizzati. TNT ha iniziato a svolgere nel 2007 questo servizio, denominato “Formula certa”, sostenendo a tal fine ingenti investimenti. Poste italiane avrebbe adottato procedure di smistamento e di addebito della corrispondenza non consegnata volte a creare discredito nei confronti del servizio di TNT, accompagnato da offerte “personalizzate” ai clienti TNT di un servizio analogo denominato “PostaTime”, a prezzi molto contenuti ed inferiori a quelli sostenuti (sfruttando le strutture ed il personale adibito allo svolgimento dei compiti propri del servizio universale), al fine di recuperare questa clientela.

notifica di atti della pubblica amministrazione (esempio recapito multe): tale attività può essere effettuate anche per mezzo di “messi notificatori”, facendo ricorso non solo ai dipendenti delle amministrazioni interessate ma anche a società esterne che avessero vinto le gare di appalto del servizio. Due gare indette nel 2008 dal comune di Milano e da Equitalia sono state sempre vinte (tranne un lotto) da Poste italiane, che ha presentato offerte migliori rispetto a quelle del raggruppamento temporaneo di imprese di cui faceva parte la TNT, anche in questo utilizzando abusivamente la rete postale universale.

In conclusione, l’Antitrust ha giudicato la condotta di Poste italiane in violazione dell’art. 102 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea e ha deliberato una sanzione complessiva di 39 milioni di euro.

Nel giugno del 2012 il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di Poste italiane, annullando così le relative sanzioni 2. In via generale, secondo il giudice amministrativo, Poste italiane ha applicato la normativa esistente, che probabilmente risulta inadeguata rispetto al nuovo quadro caratterizzato dalla presenza di più operatori concorrenti, ma al quale Poste italiane deve attenersi. Più in particolare, il Tar afferma che l’analisi compiuta dall’Antitrust sui costi del servizio “PostaTime” non dimostra in modo incontrovertibile la natura anticoncorrenziale dell’offerta; e analoghe considerazioni vengono fatte anche con riferimento alle offerte presentate da Poste italiane per le due gare del 2008 del comune di Milano e di Equitalia.

 

16 dicembre 2011 (aggiornamento del 26 giugno 2012)



1 Cfr. il procedimento A413 – provvedimento n. 23065 del 2011.
2 Vedi sentenza n. 5769 del 2012.