Decreto legislativo n. 93 del 1.6.2011 sul mercato dell’energia elettrica e del gas

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Il provvedimento attua alcune direttive comunitarie (nn. 72 e 73 del 2009, n. 92 del 2008) sul mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e la trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica

 

Art. 1. Il Ministero dello sviluppo economico definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi della strategia energetica nazionale, gli scenari decennali relativi allo sviluppo del mercato del gas naturale e del mercato elettrico, eventualmente individuando gli interventi opportuni al fine di sviluppare la concorrenza e di migliorare la sicurezza del sistema del gas.

Art. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, è individuata una procedura trasparente e non discriminatoria per la realizzazione di nuova capacità di produzione elettrica ovvero per l’introduzione di misure di efficienza energetica o gestione della domanda di elettricità. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) è responsabile dell’organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara.

Art. 4. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell’energia e quando è minac¬ciata l’integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l’integrità del sistema del gas naturale o del sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo economico può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.

Art. 7. Stabilisce gli obblighi di servizio pubblico e misure di tutela dei consumatori.
Esso conferma, innanzitutto, che tutti i clienti sono idonei, cioè liberi di acquistare gas naturale da un fornitore di propria scelta.
Sono considerati clienti vulnerabili i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Rispetto ad essi vige l’obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas.
Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore è registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede affinché:
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l’operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane, assicurando che l’inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese;
b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo, con corrispondente obbligo delle società di distribuzione nei confronti delle società di vendita;
c) qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente garantisca il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni definite dall’AEEG che deve altresi' garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta e la copertura dei costi sostenuti.
Allo scopo di promuovere l’efficienza energetica l’AEEG stabilisce criteri in base ai quali le imprese di gas naturale ottimizzino l’utiliz¬zo del gas naturale, anche fornendo servizi di gestione dell’energia, sviluppando formule tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.
L’AEEG provvede affinché siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono in caso di controversia.

Artt. 10,11, 18, 19. Disciplinano la separazione dei proprietari e dei gestori dei sistemi di trasporto. Entro il 3 marzo 2012:
a) l’impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale, crea un operatore indipendente del trasporto che, pur rimanendo sotto il controllo azionario del gruppo integrato, è sottratto all’influenza del medesimo tramite regole idonee a garantirne l’indipendenza;
b) le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale diverse dall’impresa maggiore di trasporto, in alternativa, possono designare un Gestore di sistema indipendente; in tal caso, ove esse indichino come gestore di sistema indipendente l’impresa maggiore di trasporto, questa è tenuta a svolgere tale funzione alle condizioni stabilite dall’AEEG. Qualora sia stato nominato un Gestore di sistemi indipendente, un proprietario di un sistema di trasporto e un gestore di un sistema di stoccaggio che fanno parte di un’impresa verticalmente integrata devono essere indipendenti, almeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio (artt. 10 e 18).
E’ fatta salva in ogni momento la possibilità per le imprese verticalmente integrate di procedere alla separazione proprietaria dei Gestori di sistemi di trasporto di gas naturale. Nel caso in cui un’impresa di trasporto, alla data del 3 settembre 2009, era nella situazione di separazione proprietaria, essa non può ricorrere alla separazione “funzionale” di cui sopra (art. 10). Sono previste misure che garantiscano la separazione fra la società costituita per il trasporto e la società o le società che svolgono attività di produzione o fornitura di gas (art. 19).
Sull’adempimento di quanto sopra, vigila il Ministero dello sviluppo economico. L’AEEG, in caso di inadempienza, irroga apposite sanzioni.
Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legisltivo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) avvia un’indagine conoscitiva sul modello adottato volta a verificare l’esistenza di eventuali comportamenti discri¬minatori con particolare riferimento all’accesso di terzi alla rete e alle decisioni relative agli investimenti. L’AGCM comunica al Ministero dello sviluppo economico, al Parlamento e all’AEEG i risultati della verifica. Su tale base lo stesso Ministero valuta se procedere alla revisione delle disposizioni in materia di Gestore di trasporto (art. 10).
Ciascun Gestore della rete di trasporto di gas naturale, fra l’altro:
a) esercita le attività di trasmissione e dispacciamento tramite la gestione unificata della rete di trasporto del gas in condizioni di sicurezza, affidabilità, efficienza ed economicità del servizio ed ha l’obbligo di connettere alla medesima rete tutti i soggetti che ne facciano richiesta, astenendosi da discriminazioni tra utenti o categorie di utenti, ed in particolare a favore di imprese ad esso collegate, nel rispetto delle regole fissate dall’AEEG entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
b) fornisce agli utenti del sistema del gas le informazioni necessarie per un efficiente accesso al sistema stesso; ogni eventuale rifiuto di accesso alla rete di trasporto del gas deve essere debitamente motivato, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all’AEEG;
c) stabilisce e rende pubbliche, sulla base dei criteri adottati dall’AEEG, le tariffe traspa-renti per la connessione efficiente e non discriminatoria degli impianti di stoccaggio di gas naturale, dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e dei clienti industriali alla rete di trasporto del gas; tali tariffe sono approvate dall’AEEG, entro 2 mesi dalla data di presentazione alla medesima Autorità (art. 10).
Al Gestore è fatto divieto di ingenerare confusione sulla sua identità, che deve essere mantenuta distinta da quella dell’impresa verticalmente integrata o di una parte di essa, sulla politica di comunicazione e di marchio nonché sulla sede dei propri uffici. L’AGCM vigila sull’applicazione di tale disposizione (art. 11).
Al Gestore è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell’impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza (art. 11).
I conti del Gestore sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla i conti dell’impresa verticalmente integrata o parte di essa (art. 11).

Artt. 12 e 13. Stabiliscono le condizioni di indipendenza del Gestore di trasporto. Il Gestore deve disporre:
a) di poteri decisionali effettivi e indipendenti dall’impresa verticalmente integrata per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo del sistema di trasporto del gas;
b) della capacità di raccogliere fondi sul mercato dei capitali, in particolare median¬te operazioni di assunzione di prestiti o di aumento di capitale.
Le filiali dell’impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non possono detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel Gestore. Quest’ultimo non può detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell’impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura di gas, né ricevere dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata o dall’impresa verticalmente integrata.
Lo Statuto, l’organizzazione, il funzionamento e la struttura di gestione del Gestore assicurano la sua effettiva indipendenza. L’impresa verticalmente integrata non deve determinare, direttamente o indirettamente, il comportamento concorrenziale del Gestore per quanto riguarda la gestione ordinaria compresa la gestione della rete di trasporto del gas o le attività necessarie per l’elaborazione del piano decennale di sviluppo della medesima rete.
Nell’espletamento dei suoi compiti il Gestore non deve operare discriminazioni tra persone o entità diverse né limitare, distorcere o impedire la concorrenza nella produzione o nella fornitura di gas.
Il Gestore sottopone all’approvazione dell’AEEG tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l’impresa verticalmente integrata.
L’impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al Gestore di ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo o ne pregiudichi l’operato al riguardo e non impone al Gestore l’obbligo di richiedere autorizzazioni relative allo svolgimento dei propri compiti.
Il Ministero dello sviluppo economico approva e designa come Gestore del sistema di trasporto un’impresa certificata dall’AEEG.
Il decreto legislativo prevede altresì norme per la separazione degli amministratori, titolari di organi e personale del Gestore.

Art. 14. Prevede che in seno al Gestore della rete di trasporto del gas deve essere istituito un Organo di sorveglianza, incaricato di assumere tutte le decisioni più significative nella vita societaria del Gestore, con particolare riferimento a quelle concernenti l'approvazione dei piani finanziari annuali e, a più lungo termine, il livello di indebitamento del Gestore e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti.
Non rientrano invece nel mandato dell'Organo di sorveglianza le decisioni connesse alle attività quotidiane del Gestore; alla gestione della rete di trasporto del gas; alle attività necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete.
Dell’Organo fanno parte membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata e membri che rappresentano azionisti terzi. Ad almeno la metà meno uno dei membri dell’Organo di sorveglianza si applicano le disposizioni che garantiscono l’indipendenza degli amministratori.

Artt. 20, 21. Stabiliscono che le imprese del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto designano uno o più Gestori dei sistemi di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto. I Gestori devono attenersi, sotto la vigilanza dell’AEEG, a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminatorietà.
Prevedono che il Gestore di un sistema di trasporto, di stoccaggio o di un impianto di rigassifi¬cazione di gas naturale liquefatto è tenuto a:
a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti, per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell’ambiente, predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;
b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;
c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

Art. 23. Stabilisce che le imprese di distribuzione del gas che fanno parte di una impresa verticalmente integrata, devono essere indipendenti, sotto il profilo dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione e fissano i requisiti per la separazione.

Art. 35. Stabilisce che tutti i clienti finali sono idonei.
Prevede che i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro, fino a che non scelgano un fornitore sul mercato libero, hanno diritto ad essere riforniti di energia elettrica nell’ambito del regime di maggior tutela.
L’AEEG, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, adegua i propri provvedimenti affinché, in modo non discriminatorio in relazione a costi, oneri o tempo:
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l’operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane;
b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo;
c) i clienti abbiano informazioni trasparenti circa le tariffe e le condizioni economiche applicate, i termini e le condizioni contrattuali minime.
4. L’AEEG, anche avvalendosi dell’Acquirente Unico Spa e del Gestore dei servizi energetici, adotta le misure necessarie:
a) per la diffusione presso i clienti finali di energia elettrica della lista di controllo per i consumatori elaborata dalla Commis¬sione europea contenente informazioni pratiche sui loro diritti;
b) affinché i clienti abbiano idonee informazioni concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono.
Allo scopo di promuovere l’efficienza energetica l’AEEG stabilisce criteri in base ai quali le imprese elettriche ottimizzano l’utilizzo dell’energia elettrica, anche fornendo servizi di gestione dell’energia, sviluppando formule di offerta innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti e reti intelligenti.

Art. 36. Conferma che l’attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica è riservata allo Stato e svolta in regime di concessione da Terna Spa, che opera come gestore del sistema di trasmissione.Il gestore del sistema di trasmissione nazionale non può, ne' direttamente ne' indirettamente, esercitare attività di produzione e di fornitura di energia elettrica, ne' gestire, neppure temporaneamente, infrastrutture o impianti di produzione di energia elettrica.

Art. 38. Stabilisce che il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, è indipendente, sotto il profilo dell’organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza, l’AEEG adegua i propri provvedimenti ai criteri minimi definiti dal medesimo articolo.

Art. 41. Disciplina i mercati al dettaglio e prevede che le politiche di comunicazione e di marchio relative all’attività di vendita ai clienti del mercato libero ovvero ai clienti riforniti nell’ambito del servizio di maggior tutela non devono creare confusione tra i rami d’azienda ovvero tra le società che svolgono le suddette attività. Le informazioni concernenti ciascuna attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. Nel caso in cui una stessa società eserciti attività di vendita al mercato libero e al mercato tutelato, l’AEEG adotta i provvedimenti necessari affinché la stessa società non possa trarre vantaggio competitivo sia nei confronti dei clienti finali, sia sotto il profilo delle valutazioni che la stessa Autorità effettua in materia di qualità del servizio, rispetto ad un assetto societario in cui le due attività siano attribuite a società distinte appartenenti ad uno stesso gruppo. L’AEEG vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

Artt. 42-46. Recano norme sui compiti e i poteri dell’AEEG.
L’AEEG deve, innanzitutto, promuovere, regolare e vigilare per il funzionamento di un mercato competitivo ed efficace, anche a vantaggio dei consumatori, contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità, nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili anche in termini di condizioni economiche di fornitura di gas loro applicate e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.
L’AEEG decide sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale. La decisione sui reclami deve essere adottata entro due mesi dalla ricezione dello stesso. Tale termine può essere prorogato di non oltre due mesi qualora l’AEEG richieda ulteriori informazioni alle parti interessate. Con il consenso del soggetto che ha presentato il reclamo, il termine medesimo può essere ulteriormente prorogato, in ogni caso, per un periodo non più lungo di ulteriori due mesi.
In caso di procedimento sanzionatorio, l’impresa destinataria può presentare all’AEEG impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai provvedimenti violati. L’Autorità medesima, valutata l’idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per l’impresa proponente e concludere il procedimento sanzionatorio senza accer¬tare l’infrazione. Le sanzioni amministrative pecu¬niarie irrogate dall’AEEG non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non superiori, nel massimo, a 154.937.069,73 euro. Le sanzioni medesime non possono comunque superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall’impresa nello svolgimento dell’attività afferente la violazione nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzio¬natorio. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.