Regolamento in materia di trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico (Delibera dell’AGCOM n. 392 del 2012)

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L'Autorità garante delle comunicazioni approva alcune modifiche al regolamento

 

Nel 2010 l’Autorità garante delle comunicazioni (AGCom), dopo un’ampia consultazione che ha coinvolto gli operatori del settore, ha approvato il regolamento sulla trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico 1.

Questo regolamento trova origine in una espressa previsione del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici 2, volta a garantire il diritto dei cittadini ad essere informati anche nel caso in cui i diritti di esclusiva di un grande evento siano stati acquistati da un solo operatore. Si ricorda, a tale riguardo, che una disciplina in materia era prevista con riferimento alle partite di calcio e di pallacanestro del campionato italiano 3.

Il regolamento rappresenta una tutela minima del telespettatore e non esclude pertanto che possano esserci accordi tra gli operatori del settore che garantiscano informazioni più ampie di quelle definite da questa disciplina.

Il regolamento individua, innanzitutto, una serie di manifestazioni che rientrano nel concetto di “evento di grande interesse pubblico” (art. 1): le giornate di gara delle Olimpiadi, la finale e le partite dei campionati del mondo ed europei di calcio di interesse della nazionale italiana, tutte le partite della nazionale italiana di calcio, le tappe del Giro d’Italia, i Gran premi di Formula 1, le regate dell’America’s cup etc; ci sono inoltre “le singole manifestazioni di carattere culturale o artistico, quali festival, mostre e concorsi, religioso o di grande interesse pubblico”. Si tratta di un elenco che ha natura esemplificativa: perciò una più puntuale individuazione dei “grandi eventi” potrà essere effettuata anche in sede di risoluzione delle controversie di cui al successivo art. 5.

Tutte le emittenti televisive hanno il diritto di realizzare dei brevi servizi, chiedendo alla televisione che vanta un qualsiasi diritto di esclusiva su questi “grandi eventi” (diretta dell’avvenimento, immagini salienti etc: art. 2) di accedere alle immagini. Il diritto di cronaca vale anche per le emittenti che operano in ambito locale, limitatamente agli eventi che riguardano il proprio ambito territoriale. Il servizio non può superare i tre minuti e deve andare in onda solo nei notiziari (sono esclusi perciò i programmi di intrattenimento) dopo un’ora dalla conclusione della manifestazione ed entro le successive 48 ore (art. 3).

Le emittenti televisive hanno diritto di accedere alle immagini dell’evento nella sua interezza, al fine di realizzare una sintesi. Il compenso dovuto all’operatore che vanta il diritto di esclusiva non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso (art. 4).

L’Agcom può svolgere attività di risoluzione delle controversie con riferimento alla qualificazione di grande evento, alle modalità di trasmissione delle immagini e al compenso da versare, ma solo in caso di richiesta congiunta delle parti interessate: in caso alternativo, sarà il giudice ordinario a pronunciarsi in merito (art. 5).

L’Agcom è competente a vigilare sul rispetto del regolamento e sull'applicazione di eventuali sanzioni (art. 6).

 

Successivamente il Tar ed il Consiglio di Stato hanno accolto il ricorso presentato da Sky,limitatamente  alla previsione della durata massima di tre minuti dei servizi di cronaca che possono essere realizzati nell’ambito dei notiziari. Secondo la direttiva 2010/13/UE (considerando 55), infatti, tali estratti “non dovrebbero superare i novanta secondi4. I giudici amministrativi non hanno considerato legittima l’estensione ad altri settori della prassi registratasi con riguardo ai soli eventi sportivi e ferma restando il potere dell’Autorità di stabilire limiti di durata inferiori per eventi di durata particolarmente ridotta. Per il resto risulta conforme alla legge il regolamento dell’Agcom in quanto la normativa è volta appunto a tutelare sempre l’esercizio del diritto di cronaca a mezzo di brevi estratti anche in presenza di diritti di utilizzo in esclusiva.

 

L’Agcom ha recentemente modificato il regolamento, adeguandosi alle indicazioni dei giudici amministrativi 5: è stato perciò stabilito il limite massimo dei 90 secondi, precisando altresì che tale limite non può essere superato in ogni caso, anche nell’ipotesi in cui il parametro del 3% previsto per gli eventi di durata particolarmente ridotta determinasse come risultato una durata superiore.

11 gennaio 2011 (aggiornamento del 17 settembre 2012)


1 Vedi delibera Agcom n. 667/10/Cons.
2 Cfr. l’art. 32 quater del decreto legislativo n. 177 del 2005, così come modificato dal decreto leg. n. 44 del 2010
3 Vedi il decreto legislativo  n. 9 del 2008 (art. 5) e le delibere dell’Agcom n. 405 e 406 del 2009.
4 Cfr. la sentenza Tar n. 7844 del 2011 e la sentenza CdS n. 3498 del 2012.
5 Vedi delibera Agcom n. 392/12/Cons.