La pubblicità ingannevole dell’integratore alimentare Blupill della Benefit

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Il Tar conferma la sanzione inflitta dall’Antitrust

  

Il 21 luglio 2010 l’Antitrust ha esaminato i messaggi pubblicitari dell’integratore alimentare “Blupill”, comparsi su diversi mezzi di comunicazione (quotidiani, riviste, internet) nonché sul foglio illustrativo del prodotto, realizzati dalla società Benefit, facente parte dell’importante gruppo Medestea Internazionale spa 1.
 
L’Agcm ha contestato in particolare la presentazione del prodotto, che sarebbe in grado di “migliorare le prestazioni sessuali” e costituirebbe un efficace rimedio per risolvere patologie fisiche (“insufficienza erettile”) o psichiche (“impotenza maschile”).  Nel messaggio Blupill viene talora denominato “Natural viagra”, associandolo così ad un noto farmaco, mentre Blupill è un integratore alimentare che, secondo l’etichetta autorizzata dal Ministero della sanità, ha solo un “effetto tonico energetico particolarmente indicato in caso di stress”.
La società non ha fornito nel corso del procedimento una documentazione valida a dimostrare l’efficacia  del prodotto per risolvere problemi di natura sessuale. I messaggi pubblicitari (anche nella versione modificata dalla società dopo l’apertura del procedimento di fronte all’Autorithy) appaiono perciò volti ad attrarre le persone affette da disagi relativi alla propria sfera sessuale (e pertanto particolarmente sensibili a campagne pubblicitarie come quella in esame) influenzandone la scelta attraverso informazioni false o fuorvianti.
Per questi motivi, l’Antitrust ha deciso di applicare una sanzione di 55.000 euro.
 
Il 23 maggio 2011 il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Benefit, condividendo le argomentazioni dell’Antitrust in merito sia al rigetto degli impegni presentati dalla società, sia alla scorrettezza della pratica commerciale posta in atto sia, infine, all’entità della sanzione 2.
 
 
10 agosto 2010 (aggiornamento del 24 maggio 2011)


1 Vedi il procedimento PS3689, provvedimento 21379, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 29/2010.
2 Cfr. la sentenza n. 4532 del 2011.