Pratiche scorrette per le suonerie dei cellulari: rideterminate le sanzioni per la Telecom

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L’Antitrust ha ridotto le sanzioni comminate nel 2009 alla Telecom in attuazione di due sentenze del Tar del Lazio

 

Nel 2009, l’Antitrust aveva affermato la corresponsabilità della Telecom nelle campagne pubblicitarie di promozione di suonerie e loghi per cellulari, in quanto fondate su informazioni ingannevoli o incomplete, tali da trarre i inganno il consumatore sul costo reale dei servizi promessi 1.

Nel 2010, il Tar del Lazio, pur condividendo il giudizio dell’Agcm sulla scorrettezza del comportamento della Telecom , aveva giudicato troppo elevate le sanzioni comminate alla società, rinviando perciò all’Autority per la rideterminazione delle sanzioni 2.  

Il 21 luglio 2010 l’Agcm ha riesaminato le due pronunce, rideterminando le sanzioni nella seguente misura:

         per il primo caso, la sanzione è stata ridotta da 155.000 euro a 95.000 euro;

         nel secondo caso, la sanzione è stata ridotta da 150.000 euro a 65.000 euro.

In entrambe le circostanze, l’Antitrust non ha preso in considerazioni le richieste della Telecom volte a circoscrivere in maniera significativa le responsabilità della società 3.

 

La lunga vicenda delle pratiche scorrette riguardanti suonerie ed altri contenuti per cellulari (per maggiori informazioni vedi questo articolo di Assoutenti ) non si conclude qui. Alcune decisioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato saranno infatti oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato. Come Assoutenti continueremo a seguire con particolare attenzione i comportamenti degli operatori coinvolti e le decisioni dell’Antitrust e dei giudici amministrativi.

 

10 agosto 2010 (aggiornato l'11 ottobre 2010)



1 Cfr. il procedimento PS1469, provvedimento n. 19574 ed il procedimento PS1325, provvedimento n. 19752.
2 Vedi le sentenze della I sezione del Tar del Lazio n. 646 e n. 648.
3 Vedi il procedimento PS1469B, provvedimento n. 21372 ed il procedimento PS1325B, provvedimento n. 21371, entrambi pubblicati sul Bollettino n. 29 del 2010 dell’Agcm. Vedi anche la rettifica della misura della sanzione di cui al provvedimento n. 21594 del 2010 (Bollettino n. 37 del 2010).