Pubblicità ingannevole di prodotti contro la caduta dei capelli: “Alpecin shampoo alla caffeina” e “lozione Alpecin liquid” della Dr. Wolff

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Il Tar conferma la sanzione deliberata dall’Antitrust 

 

 

Il 6 maggio 2010 l’Antitrust ha punito con una sanzione di 70.000 euro la Dr. Wolff Italia, che società che commercializza prodotti cosmetici 1.

La società è stata ritenuta responsabile di aver realizzato un’ampia campagna pubblicitaria (su riviste e quotidiani a tiratura nazionale e su internet) nella quale sono enfatizzati gli effetti di due prodotti innovativi (“la caffeina può stimolare l’attività delle radici dei capelli…combatte la caduta dei capelli…incrementa la crescita dei capelli ”): a supporto di tali affermazioni, sono citati studi scientifici ed i risultati di test eseguiti per valutare l’efficacia dei prodotti.

Sulla base del parere espresso dall’IFO (Istituti fisioterapici ospedalieri) l’Agcm ribadisce la natura di cosmetico dei prodotti in esame – affermata d’altronde dalla stessa Wolff Italia nel corso del procedimento – e  volti pertanto a migliorare l’aspetto estetico chi la utilizza:  su tale punto la pubblicità appare ambigua od omissiva. E gli studi scientifici citati ripetutamente nei messaggi pubblicitari non dimostrano in modo adeguato il carattere innovativo dei prodotti e la loro efficacia.

Manca nel caso in esame – sostiene l’Antitrust – la diligenza ed attenzione richiesta ad un importante operatore del settore dei cosmetici nella diffusione di messaggi pubblicitari che possono trarre in inganno le persone colpite da calvizie. E ciò tenendo conto anche delle precedenti sollecitazioni rivolte alla Wolff Italia da parte dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria affinchè fossero eliminate dai messaggi pubblicitari tutte le possibili ambiguità sulla natura dei prodotti 2.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della società, condannata anche al pagamento delle spese processuali, ribadendo la necessità che i messaggi sull’efficacia di un prodotto siano accompagnati da documentazione scientifica, studi e ricerche adeguati; il fatto che la società si fosse in parte adeguata ad alcune delle indicazioni dello IAP non fa venir meno l’ingannevolezza complessiva della campagna pubblicitaria. Respinte anche le eccezioni in merito all’entità della sanzione 3.

Se sei interessato ad altre pronunce dell’Antitrust sui prodotti cosmetici  leggi qui e qua .

 

24 maggio 2010 (aggiornamento dell’11 marzo 2013)



1 Vedi il procedimento PS4331, provvedimento n. 21082, pubblicato sul Bollettino n. 18 del 2010 dell’Agcm.

2  Cfr. la pronuncia del Giurì n. 108 del 2008 riguardante una precedente versione della pubblicità dello shampoo Alpecin.

3 Cfr. sentenza n. 2481 del 2013.