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Il Consiglio di Stato conferma la sanzione alla società Teleunit per pubblicità ingannevole

 

Nel 2008, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deliberato una multa di 46.100 euro alla società polacca New Europa Media (NEM), per aver pubblicizzato in modo ingannevole – tra il 2007 ed il 2008 – un servizio di navigazione e di scaricamento da internet di mappe geografiche. I messaggi pubblicitari potevano trarre in inganno l’utente sulla gratuità del servizio, mentre i costi da sostenere erano evidenziati solo al momento della stipula del contratto. L’Antitrust ha sanzionato anche Teleunit, che garantiva il supporto tecnico e beneficiava di tutti gli utili derivanti dal traffico telefonico generato per la fornitura del servizio di download: la sanzione è stata leggermente superiore (56.100 euro) in quanto la società aveva commesso in passato altre violazioni del codice del consumo 1.

Teleunit ha fatto appello prima al Tar e poi al Consiglio di Stato, sostenendo la propria estraneità alla condotta commerciale della NEM, senza peraltro contestare l’ingannevolezza della pubblicità: ma i giudici amministrativi hanno respinto i ricorsi 2.

In particolare, per il Consiglio di Stato è corretto qualificare Teleunit come soggetto ‘coautore’ della condotta vietata; essa non solo ha contribuito al fatto illecito con il proprio supporto tecnico e amministrativo, ma ha anche previsto nel contratto un meccanismo di remunerazione che garantiva un ammontare pecuniario fisso per ogni nuovo contratto: siamo in presenza, secondo il Consiglio di Stato, di una “volontaria e consapevole partecipazione a un’iniziativa di tipo imprenditoriale finalizzata alla messa a disposizione dei richiamati servizi e alla massimizzazione degli utili conseguentemente ritraibili”. La società, che vanta una esperienza pluriennale nel settore, aveva a disposizione tutti gli strumenti per effettuare un controllo sui messaggi riportati sui siti internet e interromperne la prosecuzione.

Ribadisce il Consiglio di Stato che l’esistenza nel contratto tra NEM e Teleunit di una clausola, che attribuiva solo alla NEM la responsabilità del contenuto editoriale delle campagne pubblicitarie e esentava da responsabilità Teleunit nei confronti degli utenti e dei terzi, non può sottrarre quest’ultima società dal rispondere alle violazioni del codice del consumo: in caso contrario, sarebbe sufficiente un accordo contrattuale per esonerare un soggetto da illeciti amministrativi da lui commessi (nello stesso senso leggi anche alcune sentenze del Consiglio di Stato in materia di suonerie telefoniche ).

Il fenomeno degli abusi on line è molto diffuso (vedi da ultimo i casi di vendita di pacchetti turistici via internet ). Continueremo a seguire con molta attenzione l’opera dell’Antitrust e dei giudici amministrativi per contrastare questa tipologia di pratica commerciale scorretta.

30 marzo 2011



1 Vedi al riguardo il provvedimento n. 19983 del 2009 (PS2760).
2 Cfr. la sentenza del Tar n. del 2009 e la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 12277 del 2011.