CONSOB: deliberazione del 24 marzo 2011 in materia di pubblicità dei prodotti finanziari

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Nuove indicazioni per garantire una maggiore tutela dei risparmiatori

Comunicazione n. 11021864 del 24 marzo 2011

Messaggi pubblicitari relativi ad offerte al pubblico e/o ammissioni alle negoziazioni su di un mercato regolamentato di prodotti finanziari non-equity. Disciplina applicabile e raccomandazioni

Premessa. In seguito alla diffusione di campagne promozionali riguardanti prodotti finanziari (ed in particolare le obbligazioni bancarie), la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ha approvato un documento che detta alcune regole che gli operatori dovranno seguire nella realizzazione dei messaggi pubblicitari.

Le informazioni dettagliate su un investimento sono contenute nei prospetti informativi e nelle schede-prodotto. Ma la Consob, considerata la complessità e delicatezza del settore finanziario, ha ritenuto opportuno intervenire anche nella fase di promozione dei prodotti: i messaggi pubblicitari sono necessariamente sintetici, ma non devono indurre in errore su caratteristiche, natura e rischi degli investimenti offerti.

Le nuove regole si applicano ai messaggi pubblicitari concernenti l’offerta al pubblico di fondi comuni di investimento aperti, sicav, prodotti finanziari emessi dalle banche (covered warrant, certificates e obbligazioni strutturate) e nei casi in cui la normativa comunitaria prescrive l'obbligo di redigere un prospetto.

Principi base della normativa vigente. In base alla legislazione gli annunci pubblicitari devono rispettare i seguenti principi:

        deve essere indicato come reperire e leggere il prospetto informativo (il messaggio pubblicitario non deve essere inteso dall’utente come sostitutivo del relativo prospetto);

        la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale;

        le informazioni contenute nell'annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento:

        rendimenti: deve essere specificato il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento ed il profilo di rischio connesso; i rendimenti sono indicati al netto degli oneri fiscali e, ove non possibile, si deve specificare che essi sono al lordo degli oneri fiscali; deve essere riportata l'avvertenza "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri";

        in caso di citazione di studi, statistiche o altri dati, deve essere indicata la fonte;

        il messaggio deve essere coerente con le informazioni riportate nei prospetti informativi;

        deve essere sempre evidenziata l’avvertenza "prima dell'adesione leggere il prospetto”. 

Il decalogo della Consob. Il documento individua i seguenti 10 divieti:

1) utilizzo di espressioni non pienamente conformi alle caratteristiche dell'investimento, come per esempio, “investimento semplice”, “sicuro” o “senza rischio”;

2) mancata evidenziazione degli eventuali rischi dell’investimento (per esempio: nel caso di tasso della cedola occorre specificare l'esistenza di un rischio cambio; oppure: parlare di rendimenti “certi” in presenza di elementi aleatori);

3) utilizzo di modalità grafiche particolari per enfatizzare i vantaggi rispetto ai rischi;

4) nel caso di pubblicità relativa a diversi prodotti finanziari, messaggio tendente a suggerire che i vantaggi di uno degli investimenti sono validi automaticamente anche per tutti gli altri;

5) evidenziazione, anche con diversa grafica, dei soli tassi massimi conseguibili quando la misura delle altre cedole è aleatoria o inferiore;

6) utilizzo di denominazioni che possano risultare imprecise o fuorvianti o comunque potenzialmente idonee a indurre in errore gli investitori sulle principali caratteristiche del prodotto;

7) omessa indicazione, quando il titolo finanziario è collocato direttamente sul mercato, della circostanza che il rendimento può variare nel corso del classamento in funzione del prezzo di negoziazione;

8) eventuale mancata indicazione che il prodotto pubblicizzato non è destinato alla quotazione in nessun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;

9) omessa indicazione, nel caso si indichi il rendimento del titolo, che questo è a scadenza e se si configura al netto o al lordo di costi e/o oneri espliciti a carico dell'investitore;

10) inserimento di informazioni che possano contraddire o integrare le informazioni riportare nel prospetto.

 La vigilanza della Consob. La documentazione relativa ai messaggi pubblicitari deve essere trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione. La Consob invita al rispetto di tale disposizione anche gli operatori che offrono prodotti oggetto di prospetti approvati da altre Autorità.