Vendite porta a porta scorrette: il caso Italcogim-Gdf Suez

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Il Tar conferma le sanzioni decise dall’Antitrust per attivazione non richiesta di forniture di energia elettrica e di gas

 

Il 15 dicembre 2010 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha preso in esame numerose segnalazioni di consumatori in merito al comportamento di Italcogim energie (oggi Gdf Suez), nell’attivazione di fornitura di energia elettrica e gas.

Nel corso del procedimento è emerso che alcuni agenti incaricati di effettuare la promozione dei servizi Italcogim avrebbero:

– fornito informazioni false o inesatte sui costi del servizio (ad esempio prospettando uno sconto del 30% sulle tariffe a chi avesse aderito);

– fatto sottoscrivere il nuovo contratto a persone diverse dal titolare (ad esempio parenti anziani);

– falsificato la firma posta sotto ai contratti.

L’Agcm ha contestato inoltre alla Italcogim la mancata attivazione, a seguito dei primi reclami, di una tempestiva revisione delle procedure di attivazione e dei controlli sulla attività delle agenzie in modo da circoscrivere ai minimi termini le conseguenze del comportamento di alcuni agenti scorretti.

Per questi motivi, l’Agcm ha applicato una sanzione di complessivi 130.000 euro, che tiene conto sia dell’aggravante costituita da una precedente violazione del codice del consumo da parte della stessa società, sia delle misure poste in essere dall’Italcogim dopo l’apertura del procedimento, volte ad evitare in futuro il ripetersi di tali pratiche 1.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della società, con riferimento sia all’adeguatezza delle procedure di controllo dell’operato degli agenti sia sull’entità della sanzione, che è connessa anche all’importanza dell’azienda 2.

Nel giugno del 2012 l’Antitrust ha deliberato una nuova sanzione di 10.000 euro alla Gdf Suez dopo aver constatato il persistere di attivazioni non richieste, attribuibile al ritardo con cui l’azienda ha perfezionato le operazioni di verifica dell’effettivo consenso da parte dell’utente: a regime (giugno 2012) la società prevede in particolare l’effettuazione di una chiamata di controllo sul 100% delle proposte di attivazione della fornitura (check call) affidato ad un soggetto terzo, l’invio di una Welcome letter e di un sms con cui si comunica l’attivazione della fornitura; in caso di disconoscimento del contratto, l’azienda blocca la procedura di attivazione e la fatturazione, senza alcun addebito a carico dell’utente.

Si segnala che l’Agcm ha altresì respinto l’eccezione sollevata dall’azienda in ordine alla competenza della sola Autorità per l’energia elettrica ed il gas (e non dell’Antitrust) nella valutazione delle pratiche scorrette nel comparto energetico, in analogia con quanto affermato dal Consiglio di Stato con riguardo al settore delle telecomunicazioni (leggi qui ); l’Antitrust precisa che tali eccezioni non hanno rilevanza nel caso in esame, trattandosi di inottemperanza a provvedimento divenuto inoppugnabile 3.

Il fenomeno delle vendite porta a porta è purtroppo molto diffuso nel settore della fornitura di energia e gas (leggi le decisioni dell’Antitrust nei confronti di Edison e Acea e le proposte avanzate al riguardo dalle associazioni dei consumatori (clicca qui ). Vedi anche le decisioni nei confronti della FRM e questa scheda generale sul diritto di recesso . Leggi la lettera aperta al Presidente del Consiglio Monti, sottoscritta da 11 associazioni dei consumatori, nella quale si sollecita tra l’altro il recepimento della direttiva europea in materia di contratti a distanza e fuori dei locali commerciali.

4 gennaio 2010 (aggiornamento del 16 luglio 2012)




1 Vedi il procedimento PS5803 – provvedimento n. 21916 del 2010.
2 Cfr. la sentenza n. 866 del 2012.
3 Vedi il procedimento IP135 – provvedimento n. 23671 del 2012.