Vendite piramidali di integratori alimentari e cosmetici: il caso della società Agel

2038

Sanzione dell’Antitrust di 250.000 euro per pratiche commerciali scorrette

 

Nel dicembre del 2011, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in seguito ad una segnalazione del Ministero della salute, ha aperto un procedimento nei confronti della Agel (società operante nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari, cosmetici, dietetici, integratori etc) con riferimento alla promozione di alcuni integratori e cosmetici svolta a partire dal 2009 1.  Al termine di un’accurata istruttoria, il 2 agosto 2012 l’Antitrust ha concluso il procedimento, sanzionando la Agel con una multa di 250.000 euro, che tiene conto della durata di tale pratica scorretta e del numero assai elevato di persone coinvolte (tra 20.000 e 30.000 unità)
:Al centro delle contestazioni innanzitutto il sistema di vendita adottato dalla Agel, basato sul reclutamento di operatori incaricati di effettuare vendite porta a porta. Secondo l’Antitrust tale meccanismo si configura come sistema di “vendita piramidale” e perciò in contrasto con la normativa vigente, che autorizza invece le vendite “multilivello” 2: a differenza di quest’ultime, nelle vendite “piramidali” (espressamente vietate anche dal codice di consumo 3) l’incentivo per i singoli incaricati deriva soprattutto dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti; che passa in secondo piano; il neo-venditore ha come obiettivo principale la ricerca di altri venditori, che a loro volta ne cercheranno altri, con la conseguenza inevitabile che prima o poi la catena s’interrompe. Nel caso in esame, a tale caratteristica, si aggiunge anche il versamento iniziale di una quota obbligatoria per aderire all’organizzazione (25 euro), la fornitura di Kit per i singoli incaricati, di costo ricompreso tra 250 e 1.000 euro (e che costituiscono il 30% circa dei ricavi della Angel) e l’adozione di sistemi di determinazione dei compensi molto articolati, che prevedono limiti e condizioni molto rilevanti che riducono i compensi effettivamente conseguibili, senza che sia data adeguata illustrazione di tali clausole: al contrario, sono enfatizzati i guadagni facili e sicuri che si possono ottenere aderendo a questa iniziativa. L’Antitrust sottolinea che in tale sistema gli incaricati non sono in realtà “venditori” ma “consumatori” che devono procacciare altri operatori ed acquistare i prodotti della stessa Agel per poter beneficiare di alcune commissioni (solo il 15% degli acquisti è effettuato da persone che non hanno aderito all’organizzazione). .
In secondo luogo, l’Agcm ha contestato i messaggi pubblicizzati su internet e su riviste volti ad enfatizzare le proprietà salutistiche dei diversi prodotti, in contrasto con le indicazioni dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e non supportati da studi scientifiche adeguati.
 
Se vuoi avere maggiori elementi sulle vendite piramidali vedi il caso Xango e anche la scheda generale sulle pratiche scorrette nel mercato del lavoro,. Sul problema delle indicazioni salutistiche contenute in molte campagne pubblicitarie leggi l’articolo di approfondimento riportato nel numero 2 della Newsletter Guarda che ti riguarda .
 

29 agosto 2012




1 Vedi il procedimento PS4893, provvedimento 23789 del 2012.
2 Cfr. la legge n. 173 del 2005: in base a tale normativa, coloro che aderiscono a una vendita “multilivello” hanno diritto ad ottenere compensi direttamente proporzionali al volume delle vendite procurate, senza alcun vincolo su volumi minimi di vendita oppure periodi di tempo limitati in cui devono essere ì obbligatoriamente effettuate.
3 Vedi l’art. 23. comma 1, lett. p.