Variazione unilaterale delle tariffe telefoniche e diritto di recesso

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Il Consiglio di Stato annulla la sanzione decisa dall'Antitrust a carico di Telecom

 

Nel gennaio del 2009 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato le modalità scelte nel 2008 dalla Telecom per la variazione dei piani tariffari 1.

Gli utenti sono stati informati della operazione di repricing principalmente attraverso un sms di questo tenore: “Dal 9/9, il tuo profilo tariffario è rimodulato: 0,05 centesimi/sec. Attiva Gratis TIM50% Long e dopo due min. paghi la metà vs TIM. Info/recesso senza penale su TIM.IT o 119”.

L’Agcm ha contestato la scarsa chiarezza della comunicazione sia per quanto concerne la modifica in pejus delle condizioni contrattuali (nel testo del messaggio l’incremento del costo delle chiamate era accompagnato dall’indicazione di un diverso piano tariffario) sia con riferimento alla mancata evidenziazione del diritto dell’utente di poter recedere dal contratto entro i successivi 30 giorni senza penali, né costi aggiuntivi e possibilità di recupero del credito: con questa procedura è stata compromessa l’adozione di una scelta consapevole da parte del consumatore 2.

L’Antitrust contesta la tesi difensiva della Telecom, basata in particolare sull’esistenza di altre modalità di pubblicizzazione delle nuove tariffe (tramite il sito internet e inserzioni su quotidiani), evidenziando che, in base alla procedura scelta dalla società, il termine di 30 giorni stabilito dalla legge per il recesso decorre proprio dal ricevimento degli sms.

In conclusione l’Agcm ha sanzionato la Telecom con una multa di 500.000 euro.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Telecom, confermando l’ingannevolezza del messaggio (il Tar parla di “informazione strutturalmente carente”): anche considerando le caratteristiche di brevità proprie degli sms, la società avrebbe dovuto chiarire meglio contenuti dell’offerta e diritti dell’utente 3.

Il Consiglio di Stato ha però annullato la sanzione a carico di Telecom, affermando la competenza in materia della sola Autorità garante delle comunicazioni (leggi questo articolo  )

19 settembre 2011 (aggiornamento settembre 2012)



1 Cfr. il procedimento PS973 – provvedimento 19446 del 2009.
2 Secondo il codice delle comunicazioni (d.lgs n. 253 del 2003) gli abbonati per i servizi di telefonia  hanno “il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni”.
3 Vedi sentenza della prima sezione n. 19892 del 2010.