Tutela dei minori nei programmi televisivi: confermata sanzione di 200.000 euro per un servizio trasmesso da Canale 5

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Anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso di RTI – Radio Televisioni Italiane

 Nel 2008, l’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha deliberato una sanzione di 200.000 euro alla RTI per un filmato trasmesso all’interno del TG5 riguardante la nota vicenda dei presunti abusi sessuali subiti dai bambini che frequentavano una scuola d’infanzia a Rignano Flaminio 1. Secondo l’Autorithy, aldilà delle finalità positive del servizio giornalistico (volto a illustrare le modalità di svolgimento di un incidente probatorio che coinvolge minori, alla presenza di psicologi e delle parti interessate), il filmato consente comunque l’identificazione di alcuni bambini: le precauzioni adottate dalla testata giornalistica (riprese di spalle o di profilo, selezione delle immagini, senza però ricorrere alla schermatura elettronica) non sono sufficienti ad impedire il loro riconoscimento, tenuto conto anche dell’ambiente ristretto in cui essi vivono.

Il servizio, trasmesso nella “fascia protetta” (dalle ore 7.00 alle ore 22.30) appare perciò in grado di compromettere l’equilibrio psicofisico dei minori spettatori e soprattutto dei bambini protagonisti di questa vicenda, perché li espone all’interesse dei media, in chiaro contrasto con le garanzie previste dall’ordinamento per tutelare, anche all’interno del processo penale, i minori coinvolti.   

Il Tar ha condiviso il giudizio dell’Agcom respingendo il ricorso della RTI anche sull’entità della sanzione 2, sottolienando che nel caso in questione non si pone un problema di compressione del diritto di cronaca: la libertà di informazione trova infatti dei precisi limiti nell’ordinamento vigente proprio con riguardo specifico alla tutela dei minori  (art. 31 della Costituzione, Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Codice di autoregolamentazione TV e minori, Testo unico della radiotelevisione etc). In particolare, il Codice di autoregolamentazione TV e minori del 2002 dispone che “le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, a non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l’assoluto anonimato”.  Nel caso in questione i giornalisti avrebbero dovuto adottare cautele ancora maggiori, data l’estrema delicatezza del tema affrontato, come segnalato anche dal Garante della privacy, che aveva ripetutamente invitato i mezzi di comunicazione “al rigoroso rispetto dell’anonimato, della dignità e dei diritti di tutte le parti interessate, a cominciare dai bambini3.

Il Consiglio di Stato, esprimendosi definitivamente sulla vigenza, ha anch’esso respinto il nuovo ricorso della società 4. L’organo di vertice della giustizia amministrativa ribadisce che la legge non prevede un divieto assoluto di trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati ma che occorre comunque garantire l’assoluto anonimato dei minori coinvolti o collegabili ad un reato e che, nella fascia protetta, non vanno trasmesse notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori.  Il Consiglio di Stato sottolinea anche la tutela rafforzata dei  minori, che prescinde dalla possibilità che il bambino sia obbiettivamente identificabile dalla generalità dei telespettatori: è sufficiente, come nel caso in esame che la loro identificazione sia possibile da un numero più ridotto di persone (adulti o minori) proprio per il “contesto ristretto in cui i bambini vivono”. Su richiesta di RTI, i giudici hanno visionato il servizio, giungendo alla conclusione che, nonostante alcuni accorgimenti adottati dagli autori, “appaiono percepibili i caratteri fisiognomici, i movimenti, l’abbigliamento (dei bambini), così da renderli identificabili, quanto meno dai conoscenti e dai concittadini, se si considera il contesto sociale di limitate dimensioni in cui vivono e nel quale sono stati collocati dall’informazione televisiva”.

 

Per analoghi provvedimenti a tutela dei minori leggi questa scheda di Assoutenti . Per una delibera dell’Agcom  sui sistemi di controllo idonei ad evitare che adolescenti possano vedere in televisione film vietati ai minori clicca qui .

10 marzo 2012 (aggiornamento del 20 gennaio 2013)



1 Vedi delibera n. 18/08/CSP.

2 Cfr. sentenza della sezione III ter n. 2402 del 2012.

3 Vedi i comunicati stampa del  5 giugno e 19 luglio 2007.

4 Cfr. sentenza della sezione III n. 289 del 2013.