Tutela dei minori dalla visione ed ascolto dai media audiovisivi

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 Nuove norme approvate dall’AGCom  

 Il 3 maggio 2013 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha varato due regolamenti 1 che completano e rendono applicabili le nuove disposizioni di tutela dei minori (Testo Unico  dei Media Audiovisivi, art. 34) introdotte  lo scorso anno a seguito di recenti indirizzi comunitari.

In pratica, la nuova disciplina ha vietato in linea generale la diffusione di trasmissioni suscettibili di  nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare film  vietati ai minori di 18 anni o programmi contenenti scene pornografiche  o di violenza gratuita, insistita o efferata, ma ha  previsto  una deroga per i servizi di media audiovisivi a richiesta, subordinatamente all’adozione di accorgimenti tecnici (da definire con regolamento dell’Autorità) per l’esclusione dei minorenni. Sempre secondo la nuova normativa, previa apposita segnalazione acustico-visiva, le emittenti radiofoniche o televisive possono trasmettere film vietati ai minori di 14 anni e contenuti classificati come potenzialmente dannosi (comunque non basati su violenza o pornografia) nella fascia oraria notturna o, in alternativa, ricorrendo a supporti tecnici che impediscono la visione ai minori: si tratta, in particolare, della funzione di parental control che è già attivabile nelle trasmissioni televisive digitali (sia ad accesso condizionato che in chiaro) e consente all’adulto di bloccare la fruizione di alcuni programmi in base a una classificazione di visibilità per fasce d’età predisposta dai fornitori di contenuti. Resta  immutato, per le emittenti, l’obbligo di uniformarsi al Codice di autoregolamentazione per la tutela dei minori e di applicare specifiche misure nella fascia oraria pomeridiana e all'interno dei programmi destinati ai minori, specie per messaggi pubblicitari, promozioni, comunicazioni commerciali.

il primo Regolamento sugli accorgimenti tecnici per l’escludere i minori dalla visione e dall’ascolto di trasmissioni televisive a richiesta  potenzialmente nocive prevede che i responsabili  di servizi audiovisivi in questione abilitino l’utente alla visione dei programmi riservati  ai maggiorenni tramite la fornitura di un codice segreto individualizzato, da digitare  ogni volta che si accede ad una trasmissione. Tale  codice non sarà disattivabile permanentemente e sarà comunque diverso dal codice PIN relativo al controllo parentale già installato nei dispositivi di  ricezione e suscettibile di essere disabilitato.

Per rendere pienamente operativa  la nuova disciplina, l’Agcom ha proceduto alla classificazione  delle trasmissioni “ a visione non libera”, approvando un secondo Regolamento che individua la tipologia di contenuti ed immagini la cui diffusione è subordinata all’imposizione di sistemi di controllo atti ad inibirne la fruizione.  La ”pericolosità” dei programmi sarà valutata dai fornitori di servizi audiovisivi sulla base di parametri  riferiti ai temi toccati (violenza; sesso; diritti fondamentali e incolumità della persona) ed alle modalità di rappresentazione; per esempio, nell’ambito di ciascuna area tematica, la classificazione del singolo contenuto terrà conto – tra l’altro – della frequenza, della durata e dell’effettiva funzionalità  delle scene rispetto alla trama nonché dell’eventuale morbosità delle inquadrature.

Entro ottobre 2013 i fornitori dei servizi di media  audiovisivi a richiesta interessati dalla nuova disciplina dovranno  procedere all’adeguamento dei dispositivi di ricezione da immettere in commercio, mentre per i dispositivi già installati o in distribuzione dovranno  diffondere informazioni  tali da sensibilizzare l'utenza adulta sulla necessità di impostare un codice segreto personalizzato per inibire ai minori  la fruizione alcune trasmissioni.