TRASPORTI. Nuove regole per i rimborsi dei passeggeri di navi e bus dell'Ue

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I diritti conquistati dai viaggiatori aerei nell'Ue ora valgono anche per i cittadini che prendono gli autobus, le corriere e le navi. Oggi la Commissione Trasporti del Parlamento europeo ha adottato, in prima lettura, due regolamenti che introducono regole più severe sui rimborsi per cancellazione dei biglietti, per ritardi o per incidenti e sull'assistenza ai passeggeri disabili.

Per quanto riguarda i rimborsi relativi ai ritardi o alla cancellazione del viaggio, ci saranno le seguenti novità:

per i viaggiatori marittimi sono previsti rimborsi del 25% sul prezzo del biglietto in caso di ritardo di 1-2 ore, del 50% per ritardi di oltre due ore e del 100% nel caso in cui la compagnia marittima non abbia provveduto ad un servizio di trasporto alternativo;
i passeggeri di bus o corriera, se il viaggio è cancellato o posticipato di più di 2 ore, hanno diritto ad avere un biglietto per un altro servizio di trasporto con un orario simile a quello scelto e se non è possibile devono essere informati su tutti i servizi disponibili. In caso contrario la compagnia di trasporto deve rimborsare la metà del prezzo del biglietto pagato dal cittadino.
Nel caso di incidenti, anche mortali, di autobus e corriera, la compagnia del servizio di trasporto deve pagare, senza ritardi, una somma proporzionale al danno causato; in caso di morte del passeggero il rimborso previsto non deve essere inferiore a 21mila euro.
Alle persone portatrici di handicap non si può negare il diritto a viaggiare a bordo di una nave, di un autobus o di una corriera, quando la loro sicurezza non può essere messa in pericolo. Inoltre queste persone devono avere un'assistenza gratuita nei porti; lo staff dei trasporti marittimi deve essere adeguatamente informato sull'assistenza alle persone disabili.
 
Fonte Helpconsumatori.it