Trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione: Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

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 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

In attuazione di alcune disposizioni della legge n. 190 del 2012, riguardante la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalità nella pubblica amministrazione, è stato approvato un decreto legislativo volto a migliorare la normativa in materia di trasparenza delle amministrazioni e società pubbliche, anche con riferimento alle informazioni sull’erogazione di vantaggi economici a imprese, professionisti, privati ed enti pubblici.

I principi a cui si ispira la normativa riguardano l’accesso il più ampio possibile alle informazioni sull’organizzazione ed  attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di migliorare la qualità dei servizi e favorire  forme  diffuse  di controllo  sul   perseguimento  delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse: i cittadini possono così accedere direttamente, senza autenticazione ed identificazione, ai  documenti e  dati concernenti  l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, pubblicati  nei  rispettivi siti in forme tali da consertirne la facile consultazione ed il loro riutilizzo. E’ stabilito anche il diritto per chiunque di richiedere gratuitamente copia dei documenti  nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (artt. 1-9).

Le norme prevedono l’obbligo di pubblicare informazioni  e  dati  concernenti  l’organizzazione interna (organi  di  indirizzo  politico  e  di  gestione, articolazione degli uffici, organigrammi, responsabili dei procedimenti, telefoni e caselle di posta elettronica, modulistica etc), i compensi previsti e gli incarichi assegnati, nonché l’elenco dei provvedimenti amministrativi adottati, a partire dagli atti di autorizzazione e concessione, agli affidamenti di lavori e forniture, ai concorsi etc; sono rese pubbliche anche le diverse tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese e gli adempimenti ad esse richiesti nonché le carte dei servizi erogati, con i costi relativi, ed i tempi medi di pagamento (artt. 13 – 27 e 32 – 35).

E’ disposta anche la pubblicazione dei rendiconti delle spese effettuate dai gruppi consiliari  regionali e delle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, pensa la  riduzione del 50 per cento dei relativi fondi (art. 28). Norme specifiche sono dettate per alcuni settori (sanità, governo del territorio etc) (artt. 37-42).

All'interno di  ogni  amministrazione è nominato un Responsabile per la trasparenza  (art. 43), che fornisce la sua collaborazione alla CIVIT – Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (art. 45). Sono stabilite anche sanzioni per le violazioni della presente normativa (artt. 46 e 47).