Teleselling: nuova multa a Teletu

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L’Antitrust sanziona la società per aver reiterato pratiche commerciali scorrette già sanzionate in passato

 

Il 16 settembre 2009 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva sanzionato Opitel (ex Tele2) con una multa di 100.000 euro, aumentata a 130.000 euro a causa di precedenti violazioni del codice del consumo da parte della stessa società.

L’Agcm aveva contestato il comportamento di operatori telefonici i quali – nel periodo gennaio/settembre 2009 – telefonavano ad utenti di altri gestori telefonici (es Fastweb o Wind) proponendo di accettare le offerte di Tele2 e fornivano in molti casi informazioni false o ambigue: in particolare gli operatori affermavano, a seconda delle circostanze, che essi parlavano a nome di altri gestori o che vi erano operazioni di fusione tra Tele2 e le aziende con cui le persone avevano già un contratto oppure che la stessa Tele2 stava procedendo alla loro acquisizione: tutto ciò, al fine di superare le resistenze delle persone interpellate ed ampliare così il numero dei nuovi clienti di Tele2 1.

Il 27 ottobre 2010 l’Antitrust ha deliberato un’ulteriore sanzione di 100.000 euro ai danni di Teletu (subentrata a Opitel) in quanto la società ha continuato tali pratiche scorrette anche nel periodo dicembre 2009 – maggio 2010.

Nel corso del procedimento l’Agcm ha infatti verificato l’esistenza di un numero significativo di casi in cui gli utenti lamentavano di essere stati contattati telefonicamente da call center, i cui operatori davano informazioni false sull’identità del gestore telefonico o comunque idonee a creare confusione nell’utente. Nota l’Agcm che non si è trattato di meri errori materiali, ma di una vera e propria strategia commerciale: ed il fatto che tale azione non sia stata messa in atto in prima persona da Teletu, ma da agenzie di teleselling, a cui Teletu ha affidato tale incarico, non elimina le responsabilità della società, perché comunque non sono state definite procedure e controlli idonei ad evitare il reiterarsi di tali comportamenti altamente scorretti 2.

 

Il tema delle vendite a distanza da parte di altri operatori telefonici è stato analizzato da Assoutenti: se vuoi saperne di più clicca qui .

 

15 novembre 2010



1 Vedi il procedimento PS3611 – provvedimento 20306.
2 Cfr. il procedimento IP74 – provvedimento 21747, pubblicato sul Bollettino n. 42 del 2010 dell’Agcm.