Le “Internet key” di Telecom: le prestazioni non sono quelle indicate nella pubblicità

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L’Antitrust sanziona la Telecom per pratica commerciale scorretta  

 

Il 27 ottobre 2010 l’Antitrust ha preso in esame la campagna pubblicitaria, realizzata dalla Telecom attraverso diversi mezzi di comunicazione (televisione, stampa, internet etc) volta a promuovere le c.d. “chiavette” per accedere ad internetin mobilità.

La pubblicità è incentrata sulla velocità di navigazione (“fino a 7.2 Mbps” o “fino a 14.4 Mbps”) e questo elemento viene enfatizzato per spingere l’utente ad acquistare una delle chiavette della Telecom (invece di quelle dei suoi concorrenti) o per scegliere tra i diversi articoli della stessa Telecom, pur essendo impossibile stabilire a priori la velocità di accesso e navigazione in internet, che dipende da molteplici fattori (quali, ad esempio, il livello di congestione della rete internet, il server a cui si è collegati o il computer in dotazione).

Le precisazioni contenute nelle condizioni contrattuali e nelle informazioni di dettaglio non sono sufficienti – a giudizio dell’Agcm – per sanare l’ingannevolezza complessiva del messaggio, tenuto anche conto dell’esigenza di assicurare la massima trasparenza possibile nelle offerte di beni e servizi del settore delle telefonia, caratterizzato da una notevole complessità: la pubblicità delle aziende deve perciò essere caratterizzata da grande chiarezza.

L’Antitrust ha applicato una sanzione di 90.000 euro, che tiene conto anche delle precedenti violazioni del codice del consumo da parte della stessa società 1.

 

Per un altro provvedimento dell’Agcm, riguardante la pubblicità delle internet key della Vodafone clicca qui . Per le misure dell’Autorità garante delle comunicazioni per misurare la velocità effettiva della connessione ad internet leggi scheda Assoutenti e delibera Agcom .

 

 

16 novembre 2010




1 Cfr. il procedimento PS4875, provvedimento 21758, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 42/2010.