Telequiz ingannevoli: le trasmissioni Quizzone e Quizzissimo

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Anche il Consiglio di Stato conferma la natura ingannevole delle trasmissioni

 

Assoutenti si è già interessata in passato delle decisioni assunte dall’Antitrust e dai giudici amministrativi per contrastare il fenomeno dei “falsi” telequiz: abbiamo realizzato una scheda generale su questo fenomeno , dando poi notizia di altri casi (Quizmania e Giocomania Quizmania e Giocomania ; Quiz Time e Giocare  ). Una recente sentenza del Consiglio di Stato ci consente di ritornare su questo tema
Nel 2008 l’Autorità garante della concorrenza ha deliberato in merito ai telequiz “Quizzone” e “Quizzissimo”, la cui messa in onda su alcune reti televisive era stata già sospesa in via cautelare dalla stessa Autorithy 1.
Nel primo caso, si era in presenza di una televendita di loghi e suonerie “mascherata” da telequiz, in contrasto con la normativa vigente che impone la massima trasparenza quando si viene trasmessa una vendita a pagamento; secondo l'Agcm, le scritte che scorrevano sul video  e i ripetuti inviti della presentatrice a telefonare a numeri a pagamento non consentivano al telespettatore di rendersi conto della natura della trasmissione e dei costi elevati da sostenere (15 euro per telefonata).
Nel secondo caso,  la presentatrice lasciava intendere al pubblico spettatori che, telefonando ad uno dei numeri a valore aggiunto “899…” riportati in sovrimpressione sullo schermo chiunque avrebbe avuto il diritto di partecipare al telequiz in diretta, rispondere a semplici domande aggiudicandosi subito il premio messo in palio. In realtà, vi era un sistema di selezione dei partecipanti, che avveniva solo al  momento indicato dalla presentatrice.
Per queste ragioni, l’Agcm ha deliberato sanzioni per complessive 332.700 euro, ripartite tra Credits’ Security Consultants S.r.l. e Telemedia Interactv (società organizzatrici dei telequiz) e Intermedia, Video 1, Canale italia, Telecupole, Il Gelsomino (società proprietarie delle emittenti televisive che li hanno messi in onda): in alcuni casi la sanzione è stata aumentata in presenza di precedenti violazioni del codice del consumo.
Il Tar ha respinto i ricorsi di Telemedia, Telesettelaghi e Telecupole ribadendo l’ingannevolezza dei messaggi e la corresponsabilità delle emittenti televisive(il codice del consumo include tra gli operatori responsabili tutti coloro che sono interessati alla produzione e diffusione del messaggio, proprio al fine di rendere la norma più efficace) 2.
Di recente il Consiglio di Stato, esaminando il nuovo ricorso di Telesettelaghi, ha confermato il giudizio sulla ingannevolezza della trasmissione (suggerendo che si trattasse di un programma di intrattenimento) e sulla corresponsabilità della emittente televisiva, limitandosi a ridurre la sanzione di quest’ultima da 41.100 euro a 25.000 euro per tener conto della situazione di bilancio della società e dell’interruzione della trasmissione decisa dopo l’apertura del procedimento di fronte all’Antitrust3.
 
24 aprile 2012


1 Cfr. il procedimento PI6348 – provvedimento n. 18897.
2 Vedi sentenze nn. 5058 e 5059 del 2009 e n. 14857 del 2010.
3 Vedi sentenza n. 3287 del 2012.