Sms ingannevoli di concorsi a premio: un nuovo caso di pratica scorretta

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L’Antitrust punisce la società T-Plus con una sanzione di 30.000 euro

 

Negli anni scorsi vi sono state pesanti sanzioni deliberate dall’Antitrust nei confronti di aziende che vendono suonerie, loghi ed altri contenuti per cellulari (leggi questa scheda ). Di recente l’Agcm è intervenuta sui facili “concorsi a premi”, come nel caso degli spot della David2 .

Il 17 settembre 2012 l’Autorità garante della concorrenza ha preso in esame la campagna promozionale realizzata tra dicembre 2011 e gennaio 2012 dalla T-Plus,società che offre servizi c.d. premium a pagamento, che consentono di ricevere in abbonamento una serie di prodotti (suonerie, giochi, oroscopi etc.) e di partecipare a concorsi a premi 1.

L’utente riceveva un sms con il seguente testo: “Puoi vincere 1000 euro se rispondi ora, chi presenta la prova del cuoco: Clerici o Conti? Invia subito 1 sms a 4883887.. in ABB1ESMS www.quizon.tv”; rispondendo con un sms, il cliente riceveva un sms con cui si notificava l’abbonamento: “Il Vincente: abbonamento attivato-Costo: max 1E x sms ric max 5 a sett. X disattivare STOP al 4864862 Info e costi : 02896340007”.

Secondo l’Autorità, gli sms inviati in modo massiccio dalla T-Plus sono ingannevoli perché servono solo ad “agganciare” il consumatore, senza consentirgli di valutare i costi del servizio: in seguito allo sms di risposta, infatti, viene immediatamente decurtato il credito telefonico di un importo pari a 5 euro a settimana.

L’Antitrust non ha ritenuto corresponsabili i gestori telefonici e gli altri operatori che hanno fornito le loro piattaforme per tale iniziativa commerciale, in quanto non risultano contratti stipulati con la T-Plus né una possibilità di controllo da parte loro. Inoltre, due gestori (Telecom e Vodafone), si sono prontamente attivati, prima ancora dell’avvio del procedimento di fronte all’Agcm, per bloccare tale promozione.  

Come in recenti casi analoghi, l’Antitrust ha respinto la tesi delle società in ordine alla competenza della sola Autorità garante delle comunicazioni (Agcom), per i casi di pratica scorretta nel settore delle comunicazioni elettroniche (leggi questa scheda ), da giudicare sulla base della disciplina sui contratti a distanza di servizi di comunicazione elettronica approvata dalla stessa Agcom 2. A tale riguardo, l’Antitrust sottolinea che oggetto della pronuncia sono gli sms con i quali la T-Plus ha pubblicizzato la sua attività, rientranti nella competenza dell’Agcm, mentre la disciplina sui contratti a distanza non riguarda “servizi del tutto accessori quali i contenuti digitali in questione, per i quali non esiste alcuna specifica ed esaustiva regolamentazione settoriale”.

In conclusione, l’Autorità garante della concorrenza ha applicato una sanzione di 30.000 euro per la sola T-Plus.

 

8 ottobre 2012



1 Vedi procedimento PS7976, provvedimento n. 23912 del 2012, pubblicato sul bollettino dell’Agcm n. 38 del 2012.
2 Cfr. delibera n. 664 del 2006, in corso di revisione: sul tema leggi questa scheda .