Servizi non richiesti: sanzionata TeleTu

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La società aveva proceduto ad attivare il servizio nonostante il ripensamento dell’utente

 

Ci siamo interessati molte volte del c.d. diritto di ripensamento che la legge attribuisce all’utente in caso di contratti a distanza o fuori dei locali commerciali, che danno luogo troppo spesso ad abusi (leggi questa raccolta di documenti e giurisprudenza ). Una recente decisione dell’Autorità garante delle comunicazioni ci consente di tronare su questo tema così delicato.

L’8 novembre 2012 l’AGCom ha esaminato il comportamento di TeleTu (ora Vodafone Omnitel) la quale alla fine del 2011, dopo che era stato stipulato telefonicamente un contratto per i servizi voce e adsl, aveva dato corso all’attivazione del servizio nonostante l’invio di una raccomandata AR con la quale il cliente esercitava tempestivamente il proprio diritto di ripensamento.

L’Autorità ha perciò deliberato una sanzione di 58.000 euro, che tiene conto anche del successivo comportamento della società che ha avviato le attività necessarie per garantire la riattivazione dell’utenza con il precedente operatore, ha riconosciuto un indennizzo nel corso della procedura di conciliazione e ha modificato le condizioni generali di contratto per migliorare le informazioni ai nuovi clienti e le procedure interne (prevedendo anche la possibilità di esercitare telefonicamente il diritto di ripensamento) 1.

29 novembre 2012



1 Vedi la delibera n. 541/2012/Cons.