Servizi non richiesti e bollette fuori controllo: sanzionate TeleTu e Telecom

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L’Agcom delibera sanzioni per complessivi 174.000 euro, ridotti dal Tar

Il 2 agosto 2012 l’Autorità garante delle comunicazioni  ha deliberato una sanzione di 58.000 euro a carico di  TeleTu per aver attivato un servizio senza che l’utente avesse manifestato il proprio consenso: dalla registrazione della telefonata emerge infatti che l’utente interessato aveva espressamente dichiarato di non essere il titolare della linea telefonica e di non avere potere di rappresentarlo. Nel determinare la sanzione, l’AGCom ha tenuto conto della restituzione da parte di TeleTu delle somme illegittimamente addebitate 1.

Nella stessa data l’AGCom ha deliberato un’altra sanzione di 116.000 euro a carico della stessa Telecom per aver ritardato l’attivazione delle misure indicate dalla stessa Autorità (delibera 326 del 2010 2) per informare correttamente gli utenti del superamento del plafond di spesa previsto, al fine di evitare l’emissione di bollette esorbitanti e fuori controllo (c.d. bill shock). L’AGCom non ha considerato valida la tesi di Telecom, fondata sull’impossibilità tecnica di adeguare le proprie procedure nei tempi previsti dalla delibera stessa 3. Nel quantificare la sanzione, l’Autorità ha tenuto conto anche del comportamento collaborativo dell’azienda che ha provveduto allo storno e/o rimborso degli importi extra soglia fatturati 4. Il Tar del Lazio ha respinto nel merito il ricorso di Telecom, in quanto le richieste di posticipare l’entrata in vigore delle disposizioni erano state respinte sia dall’AGCom che dai giudici amministrativi; al tempo stesso, proprio in ragione dell’atteggiamento collaborativo dell’azienda, ha ridotto l’indennizzo a 58.000 euro.

 
12 settembre 2012 (aggiornamento 8 luglio 2013)


1 Vedi la delibera n. 335/2012/Cons. 

2 Su questo stesso problema si registrano anche interventi dell’Antitrust, come ad esempio nel caso della H3G .

3 La delibera del 2010 è oggetto di ricorso al Tar.

4 Cfr. la delibera n. 337/2012/Cons.