Sconti, vendite promozionali, saldi……………

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Cosa c’è di più attraente di una pubblicità che ti promette un bene o un servizio a prezzo inferiore del 20, 30 o 60 per cento? Ma queste pubblicità sono sempre vere?

Ci sono moltissimi messaggi pubblicitari incentrati su “sconti eccezionali e irripetibili”: spesso, però, analizzando le decisioni dell’Autorità garante della concorrenza del mercato, si scoprono molte pubblicità ingannevoli e pratiche scorrette. Esaminiamo le tipologie più frequenti.

Nell’ambito delle c.d. offerte promozionali si segnalano innanzitutto i messaggi riguardanti la vendita a prezzi molto bassi di prodotti di vario genere (telefonini, televisori, hardware etc) senza che sia precisato il numero degli articoli disponibili o eventuali limitazioni temporali dell’offerta. In questi casi il codice del consumo prevede che debba essere comunque garantita la vendita di un numero congruo dei prodotti reclamizzati 1. Nel 2009 l’Agcm ha perciò giudicato ingannevoli i messaggi pubblicitari delle cooperative Trento sviluppo e Centrale Adriatica 2 edellasocietà SGM di Forlì 3, dopo aver verificato notevoli differenze tra quanto pubblicizzato e gli articoli effettivamente disponibili. Vedi anche il caso della Auchan .

L’Autority ha inoltre giudicato scorretto il comportamento di aziende che promettevano riduzioni di prezzo molto consistenti senza che ci fosse una piena rispondenza con gli sconti effettivi. Ad esempio, nel caso della pubblicità della società “perSempre arredamenti” (Mete) “tutte le cucine scontate del 50%”, l’Agcm ha verificato che una parte delle cucine non rientravano nella promozione né era specificato il prezzo di listino 4. Nel caso della Emmelunga, lo sconto del 50% sulle cucine non era riferito al prezzo di vendita corrente ma al listino della casa produttrice (parametro sconosciuto all’utente); e l’Agcm ha constatato che in alcuni casi il prezzo scontato del 50% era identico a quello del catalogo 5. Analoghe condotte scorrette nel caso di vendite on line sono state sanzionate dall’Antitrust 6.
L’Autorità ha giudicato scorretta anche l’enfatizzazione di “sconti eccezionali”, apparentemente limitati ad un periodo molto breve, quando in realtà tali prezzi scontati sono praticati anche in altri periodi. Nel caso della DML di Faenza, ad esempio, gli stessi prodotti, inizialmente offerti in “quantità limitata” con l’indicazione di un prezzo scontato, sono stati venduti a poca distanza di tempo ad un prezzo inferiore a quello precedente e senza limiti di disponibilità 7. A giudizio dell’Agcm, si tratta di un’offerta mirata solo ad “allettare” il consumatore, prospettandogli un’opportunità da cogliere subito, perché altrimenti non potrà più usufruire di quella promozione: in realtà, potrebbe prendere con più calma una decisione sul suo acquisto, magari facendo una accurata indagine di mercato 8
Occorre infine mettere molta attenzione alle pubblicità sulle vendite sottocosto: la legge detta regole precise al riguardo, proprio per evitare un ricorso improprio a tale strumento, in grado di suscitare una notevole attrazione. Nel 2009, l’Antitrust ha perciò giudicato scorretto il comportamento di alcune aziende (come la Mediamarket 9e la Unieuro10) dopo aver verificato che una parte dei prodotti era venduta ad un prezzo superiore a quello di costo.
 
 Una seconda categoria riguarda le cosiddette vendite “a interessi zero”. Le aziende spesso mettono bene in evidenza questa possibilità per attrarre il consumatore che non dispone dell’intera somma per acquistare un prodotto e preferisce così pagare a rate senza costi aggiuntivi, magari anche con pagamento differito.
In realtà, la pubblicità indica spesso oneri aggiuntivi in forma poco leggibile  11 oppure ambigua. L’Agcm ha sanzionato alcune aziende che offrivano un pagamento differito a interessi zero, subordinato però ad un adempimento che non era spiegato in modo chiaro al momento dell’acquisto: il consumatore, a distanza di alcuni mesi, si vedeva perciò costretto a pagare interessi molto consistenti, senza avere consapevolezza di quanto accaduto 12.  
In altri casi la pubblicità non dà alcuna informazione al riguardo. Ad es., per gli elettrodomestici offerti nel 2009 in alcuni punti vendita della Trony, l’utente conosceva solo al momento della sottoscrizione del contratto l’esistenza del tasso di interesse da applicare, di oneri obbligatori per “istruzione pratica” e anche di un importo minimo di spesa per accedere al finanziamento 13.
 
Una terza categoria di pratiche scorrette concerne la mancata informazione sulle condizioni necessarie per usufruire di “buoni sconto”.
Tante sono le pubblicità sanzionate dall’Antitrust nel corso degli ultimi anni. C’è il caso del “biglietto di auguri” con un buono sconto di 100 euro per l’acquisto di “qualsiasi prodotto” del punto vendita, mentre tale buono poteva essere utilizzato solo per acquisti sopra i 500 euro 14. Ci sono le pubblicità che omettono di precisare che il buono sconto non potrà essere utilizzato immediatamente alla cassa ma sarà utile solo su acquisti futuri 15 e solo su una parte dei prodotti 16. L’Agcm ha punito anche le aziende che non precisavano l’impossibilità di cumulare i buoni sconto 17. Da citare anche la pubblicità della Sony nella quale si indicava un rimborso di 100 euro in caso di acquisto di una videocamera, somma che veniva però negata ad un consumatore che aveva comprato il prodotto tramite internet 18.
 
Un ultimo fenomeno che merita di essere sottolineato riguarda le cosiddette Fidelity card, sulle quali l’Agcm ha posto una notevole attenzione, punendo i comportamenti scorretti di alcuni aziende, che offrivano per telefono dei “coupon” per l’acquisto a prezzi scontati degli articoli di un determinato esercizio commerciale e facevano recapitare a domicilio, a cura di propri rappresentanti, dei prodotti omaggio: nel modulo contrattuale, in forma poco chiara, era però inserito l’obbligo di effettuare acquisti per un ammontare minimo predeterminato. L’ignaro consumatore scopriva cioè solo in un momento successivo che la pubblicità della carta fedeltà e i prodotti in regalo erano solo degli strumenti per fargli firmare in modo subdolo un impegno ad acquistare dei prodotti di quella società.
Nel corso del 2008 l’Agcm ha sanzionato cinque società (Blu dream, Domus reginae, Horo, AB, Eurokontat) comminando a ciascuna di esse una multa di 170.000 euro 19. Per approfondimenti su casi analoghi  clicca qui .
 
L’analisi effettuata evidenzia l’azione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per contrastare le pratiche scorrette in questo settore. Se avete nuovi casi da segnalare, telefonate al numero verde istituito dall’Antitrust (800166661) o scrivete a Assoutenti ([email protected]).
 
28 marzo 2010 (aggiornamento del 6 dicembre 2012)


1 Art. 23, comma 1, lett. e).
2 Cfr il procedimento PS1434/2009 – Coop supestore di TrentoOfferta Asus fuori produzione – provvedimento n. 19447, conclusosi con una sanzione complessiva di 90.000 euro. Il Tar ha confermato la pronuncia dell’Autority (sentenze n 8670/2009 e 2303/2010).
3 Vedi il procedimento PS2175/2009 – Marcopolo expertcellulare Motorola in offerta – Provvedimento n. 20587, terminato con una sanzione di 330.000 euro.
4 Cfr il procedimento PS2857/2009 – provvedimento n. 19872, conclusosi con una sanzione di 80.000 euro. Il Tar ha respinto il ricorso della società (vedi sentenza n. 32200 del 2010).
5 Vedi il procedimento PS2916/2009 – Provvedimento n. 19985, terminato con una sanzione di 185.000 euro e la pubblicazione sul sito internet della società, per un periodo di sei mesi, di una dichiarazione di rettifica.
6 Vedi il provvedimento n. 23192 del 2012 riguardante le società BNK4 e Saldi privati .
7 Cfr. il procedimento PS1973/2009 – provvedimento n. 19419, conclusosi con una sanzione di 80.000 euro, ridotta dal Tar a 50.000 euro (su questa vicenda leggi il seguente articolo ) . Per un caso analogo vedi il procedimento PI5896/2009 – Sconto del 55% daPerSempre arredamenti” – provvedimento n. 17360.
8 Vedi anche il caso della Bennet .
9 Vedi il procedimento PS1460/2009 – Provvedimento n. 19469, terminato con una sanzione di 125.000 euro. La società ha rinunciato al ricorso.
10 Cfr. il procedimento PS74/2009 – provvedimento n. 19463, conclusosi con una sanzione di 80.000 euro.
11 Nel caso di una pubblicità della Expert del 2009, in caratteri molto piccoli, c’era soltanto l’indicazione del Taeg massimo: e ciò non consentiva una valutazione esatta della convenienza dell’offerta. Cfr. il procedimento PS3576 – provvedimento n. 20352 del 2009, conclusosi con una sanzione di 53.000 euro.
12 Cfr i procedimenti del 2007 PI5715 – Sconto Trony con finanziamento Findomestic– provvedimento 17127; PI5699 – Trony gruppo Jumbo sconto del 10% – provvedimento 17125; PI5918 – Unieuro 15% su tutto – provvedimento 17510.
13 Vedi il procedimento nei confronti della ditta Bernasconi, PS3574 – Provvedimento n. 20557 del 2009, terminato con una sanzione di 30.000 euro.
14 Cfr il procedimento PS897 – BML – buono da 100 euro -Provvedimento n. 19418 del 2009. Per un caso analogo vedi il procedimento PS1326 – Ipercoop di Milazzo –Offerta buoni spesa – provvedimento 19517 del 2009: il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Ipercoop – vedi sentenza n. 39175 del 2010).
15 Cfr il procedimento PS348/2008 – Nespresso sconto di 50 euro presso Nespresso club – provvedimento 18899. Il Tar ed il Consiglio di Stato hanno respinto i ricorsi della società (leggi qui ) .
16 Vedi i procedimenti del 2006 PI5004 – SMA -20% su tutta la spesa e PI5397 – Spesa amica/club Gs10% di sconto su tutta la spesa.
17 Cfr. il procedimento PI5718 – 500 euro in buoni acquisto “Un milione di vantaggi” Giotto, provvedimento 17604 del 2007.
18 Vedi il procedimento PS3531 – Provvedimento n. 20621 del 2009, terminato con una sanzione di 70.000 euro.
19 Cfr i procedimenti del 2008 PS744 – Odalisca card acquisti obbligati – provvedimento 19526; PS1009 – Tutto casa – provvedimento 19259; PS1841 – Horo tessera sconto – provvedimento 19265; PS1842 – Casa moderna fidelity card – provvedimento 19266; PS1365 – “Dentro casa” by Eurokontat – provvedimento 19261. La società Eurokontat ha ricevuto una ulteriore sanzione di 70.000 euro per aver continuato tale pratica anche dopo la pronuncia dell’Agcm (procedimento IP58 – provvedimento 20413 del 2009).