RC Auto: risultati dell’indagine conoscitiva conclusa dall’Antitrust

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 In Italia polizze più care che negli altri paesi europei, più sinistri ma minori frodi scoperte. Maggiori anche i costi dei risarcimenti. Pensionati, giovani e quarantenni i più penalizzati

 Il 22 febbraio scorso l’Antitrust ha reso noti i risultati dell’indagine conoscitiva svolta sul mercato della RC Auto. L’indagine, avviata nel maggio 2010, aveva lo scopo di indagare l’efficacia in termini concorrenziali dell’introduzione della nuova disciplina di risarcimento diretto del sinistro e di indagare gli assetti concorrenziali del settore. Come è noto, il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri è,  in Italia, uno dei mercati principali nel settore assicurativo, registrando, nel 2010, una raccolta di premi pari a quasi 17 miliardi di euro, con un’incidenza del 47,3% sul totale rami danni e del 13,5% sul portafoglio complessivo.

In particolare, la procedura di risarcimento diretto (CARD), introdotta in occasione dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e più volte modificata nei suoi aspetti operativi, prevede che colui il quale riporti danni a cose o alla persona in conseguenza di un sinistro stradale, non sia più tenuto a rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti del responsabile del sinistro e dell’impresa assicuratrice del veicolo da questi utilizzato ma alla propria compagnia (ovvero la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, in caso di danni riportati dal trasportato), la quale provvede al ristoro del danno. Quest’ultima (c.d. “compagnia gestionaria”), peraltro, nel liquidare il danno riportato dal proprio assicurato non adempie ad una obbligazione contrattuale nei riguardi del proprio assicurato, ma opera come mandataria ex lege della compagnia del responsabile (c.d. “compagnia debitrice”). Da ciò discende la previsione di una specifica procedura di compensazione conseguente all’applicazione generalizzata del sistema tra le compagnie attive sul mercato.  Dal punto di vista sostanziale, la nuova procedura  risarcitoria prevede una rilevante peculiarità: per ciascun danno liquidato viene riconosciuto alla gestionaria (la compagnia del danneggiato) il diritto a ricevere dalla compagnia debitrice (società del responsabile) una  somma determinata forfetariamente sulla base del costo medio dei sinistri rilevato nell’annualità assicurativa precedente. La compensazione tra le due compagnie non ha, quindi, ad oggetto le somme effettivamente erogate dalla compagnia gestionaria ma un ammontare definito su una media di costi e uguale per i vari danni (salva la possibilità di introdurre talune differenziazioni per tipologia di veicoli e macroaree geografiche). Quest’ultima società, ovvero la compagnia del danneggiato, risarcisce invece il proprio cliente per l’effettivo ammontare del danno subito.

L’indagine ha consentito di esplorare l’andamento sia dei premi per la RC Auto che dei costi per il risarcimento dei sinistri. Tali dati sono stati inoltre posti a confronto con quelli dei principali Paesi europei al fine di analizzare il posizionamento relativo dell’Italia.

La dinamica dei premi. La liberalizzazione dei premi ha consentito alle compagnie di modulare le tariffe in considerazione del diverso profilo di rischio di ciascun assicurato, profilo che varia in relazione alle caratteristiche dell’assicurato, alla sua residenza, alle caratteristiche del veicolo ed alle modalità d’uso dello stesso. Ai fini dell’indagine sono stati, pertanto, utilizzati 7 profili di assicurati/veicoli ritenuti maggiormente rappresentativi dell’utenza italiana, in corrispondenza dei quali, a parità di massimali prefissati, è stato richiesto alle compagnie di fornire i premi minimi, medi e massimi praticati in 30 province campione. L’analisi mostra che, nel periodo dal 2006 al primo quadrimestre 2010, i premi per la RC Auto sono cresciuti a tassi piuttosto significativi per quasi tutti i profili di assicurato e in larga parte degli ambiti provinciali considerati nell’indagine, sia per i maschi che per le femmine. I pensionati con vetture di piccola cilindrata, i giovani con ciclomotori e i quarantenni con i motocicli sono le categorie di assicurati per le quali i premi sono aumentati in gran parte delle province incluse nel campione analizzato. Ad esempio, gli aumenti annui medi delle polizze RC Auto a livello provinciale sul periodo 2007-2010 hanno raggiunto il 20% all’anno nel caso di un neo-patentato con un’autovettura di piccola cilindrata, il 16% all’anno per un quarantenne con un’autovettura di media cilindrata, il 9-12% all’anno per un pensionato (donna o uomo) con un’autovettura di piccola cilindrata, il 12-14% all’anno per un diciottenne (donna o uomo) con  un ciclomotore e superato il 30% annuo per un quarantenne (donna o uomo) che assicura un motociclo. Le province nelle quali sono stati riscontrati gli aumenti più significativi sono localizzate nella gran parte dei casi nel Centro-Sud Italia; tali province si caratterizzano, infatti, per una crescita dei premi superiore a quella riscontrata nel Nord Italia. I premi per la RC Auto appaiono caratterizzati, inoltre, da un elevato grado di variabilità. In particolare, l’indagine ha messo in luce ampi differenziali nei premi corrisposti dagli assicurati, nell’ordine del 20-30%. L’entità di tali differenziali indica che se gli assicurati effettuassero regolarmente attività di ricerca prima di sottoscrivere la polizza (shopping around) oppure potessero trasferirsi agevolmente da una compagnia ad un’altra, si potrebbero ottenere risparmi di premio piuttosto considerevoli.

Il confronto internazionale mostra, infine, come i  premi in Italia siano in media più elevati e crescano più velocemente rispetto a quelli dei principali paesi europei. Considerando, infatti, il livello dei premi si osserva come il premio medio in Italia sia più del doppio di quelli di Francia e Portogallo, superi quello tedesco dell’80% circa e quello olandese di quasi il 70%; la crescita dei prezzi per l’assicurazione dei mezzi di trasporto in Italia sul periodo 2006-2010 è stata quasi il doppio di quella della zona Euro e quasi il triplo di quella registrata in Francia.

Il costo per il risarcimento dei sinistri.L’indagine considera il periodo dal 2007, anno di introduzione della procedura di risarcimento diretto, al primo quadrimestre 2010. In tale periodo sia l’andamento della frequenza sinistri che quello del costo (medio) dei sinistri, che congiuntamente determinano il costo per il risarcimento dei sinistri, risultano crescenti. In particolare, la frequenza sinistri in Italia è aumentata in tutti gli anni successivi all’introduzione della procedura di risarcimento diretto (CARD) ad eccezione del 2010, anno nel quale risulta un maggior ricorso all’autoliquidazione; l’aumento del costo medio dei sinistri liquidati in ciascun anno nel periodo 2008-2010 è stato pari al 12,4% per i sinistri CARD e al 28,1% per quelli NO CARD.  Le partite di danno per le quali sono stati riscontrati aumenti dei costi medi più significativi sono, in ambito CARD, quelle relative ai terzi trasportati (CTT) e, in ambito NO CARD, quelle relative ai sinistri mortali e alle lesioni macropermanenti. Il meccanismo di rimborso alla base della procedura di indennizzo diretto può, in teoria, dare luogo a perdite o profitti (per le compagnie) nella gestione dei sinistri CARD a seconda che il risarcimento corrisposto per danni subiti dal proprio assicurato sia superiore o inferiore al rimborso percepito. L’indagine mostra come le compagnie abbiano realizzato perdite sulla gestione dei sinistri CARD in 27 delle 30 province  incluse nel campione e come i premi siano aumentati in 26 delle 27 province (periodo 2009-2010). Le compagnie hanno, inoltre, provato a contenere le perdite sulla gestione dei sinistri CARD attraverso ristrutturazioni dei propri portafogli clienti in modo di evitare di assicurare gli individui (o le tipologie di veicoli) che tendono a subire i sinistri più costosi. L’indagine ha altresì messo in luce come le compagnie non abbiano colto appieno le possibilità offerte dalla procedura CARD per controllare in modo più efficace il costo dei risarcimenti, ricorrendo  ai contratti contenenti la clausola di “risarcimento in forma specifica”, che, a fronte di uno sconto, prevedono che, in caso, di sinistro, il veicolo danneggiato venga riparato presso una carrozzeria convenzionata con la compagnia. Gli sconti offerti dalle compagnie per stimolare la sottoscrizione di tali contratti non hanno superato il 5% del premio, con il risultato che il numero di contratti di questa tipologia non è stato più del 6% del totale.  Analoghi risultati riguardano l’istallazione della cosiddetta  scatola nera, che è considerato come uno strumento utile al fine di contrastare il fenomeno delle frodi. I dati raccolti nel corso dell’indagine evidenziano, infatti, come gli oneri contrattuali a carico della clientela per l’istallazione della scatola nera risultino superiori agli sconti offerti dalle compagnie per incentivare la diffusione di tali meccanismi. Il risultato di ciò è che il numero di contratti con la “scatola nera” non ha superato il 3% del totale. 

I dati sul confronto internazionale mostrano come l’Italia si caratterizzi per essere il Paese con la frequenza sinistri e il  costo medio dei sinistri più elevato tra i principali Paesi europei. In particolare, la frequenza sinistri in Italia è quasi il doppio di quella in Francia e in Olanda e supera di circa il 30% quella in Germania; il costo medio dei sinistri in  Italia supera quello della Francia di circa il 13%, quello della Germania di oltre il 20% ed è più del doppio di quello del Portogallo. Il numero delle frodi accertate ai danni delle compagnie in Italia appare quattro volte inferiore a quello accertato dalle compagnie nel Regno Unito  e la metà di quello accertato in Francia.

Gli ostacoli alla mobilità degli assicurati. L’analisi condotta ha messo in luce numerosi ostacoli alla mobilità degli assicurati sia di natura informativa che di natura non informativa.  Sul piano informativo si rileva l’inadeguatezza dei motori di ricerca o servizi di preventivazione in grado di supportare efficacemente il consumatore nell’individuazione della polizza RC più conveniente. Altri servizi disponibili via internet, come quelli offerti dai broker assicurativi, non sembrano presentare le limitazioni appena menzionate, ma consentono di  effettuare la ricerca soltanto su un numero piuttosto limitato di compagnie. A ciò si aggiunga che risulta ancora scarsa la diffusione di agenti plurimandatari, che potrebbero fornire assistenza agli assicurati nella scelta della polizza.  Con riguardo agli ostacoli di natura non informativa, l’analisi mette in luce come la peculiare articolazione delle classi interne di merito e delle regole evolutive adottate dalle compagnie possa impattare  negativamente sulla mobilità degli assicurati. Tale effetto è una conseguenza diretta della perdita di classi interne che l’assicurato subirebbe in un eventuale cambiamento di compagnia e limita lo  switch ai soli casi in cui il premio richiesto dalla ‘nuova’ compagnia sia inferiore a quello richiesto dalla ‘vecchia’ compagnia.

Sulla criticità rappresentata dalla scarsa mobilità degli assicurati e, quindi, da bassi livelli di concorrenza dovrebbe operare in termini virtuosi  l’introduzione del cosiddetto “contratto base”, che le compagnie sono obbligate a fornire on line ai consumatori, le cui procedure di applicazione sono in fase di completamento, con la recente presentazione da parte del MISE dello schema di decreto attuativo .

Conclusioni. Di fronte alla scarsa concorrenzialità ed alle inefficienze produttive che caratterizzano il ramo RC Auto, l’Autorità, a conclusione della propria analisi, ha ritenuto di sottoporre alcuni suggerimenti tendenti a rafforzare gli incentivi alla ricerca di maggiori efficienze in ambito produttivo e/o rimuovere i principali ostacoli ad un maggiore sviluppo delle dinamiche concorrenziali nel mercato. Si auspicano, in particolare:

·         modifiche alla procedura di indennizzo diretto per una maggiore efficienza produttiva, attraverso una decurtazione della compensazione forfetaria dovuta alla compagnia gestionaria in modo da indurla a contenere i costi del risarcimento, anche attraverso un più efficace contrasto delle frodi assicurative;

·         un miglioramento del processo di accertamento e liquidazione del danno attraverso l’adozione di modelli contrattuali che aumentino, da una parte, la capacità di controllo dei risarcimenti da parte delle compagnie e, dall’altra, la possibilità di autoselezione da parte degli assicurati. In particolare, utilizzando l’introduzione del contratto base, l’Autorità di vigilanza del settore assicurativo dovrebbe operare affinché vengano introdotte clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato e associate a congrui  sconti di premio,  quali il  risarcimento in forma specifica del danneggiato presso servizi di riparazione individuati (e remunerati) dalle compagnie; la prestazione di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati (e remunerati) dalle compagnie; l’installazione della c.d. ‘scatola nera’, ovvero l’adozione di strumenti in grado di consentire la verifica della dinamica del  sinistro; il pagamento delle spese per le riparazioni dei veicoli e dei compensi per le eventuali prestazioni professionali soltanto dietro presentazione di fattura;

·         incentivi alla mobilità della clientela introducendo certezza e chiarezza in merito alle classi interne, nel senso di prevedere, in caso di cambiamento dell’assicuratore, che la ‘nuova’ compagnia attribuisca all’assicurato una classe interna non inferiore a quella che verrebbe assegnata ad un proprio assicurato avente le stesse caratteristiche di rischio. Appare, inoltre, necessario potenziare efficacemente gli strumenti conoscitivi volti a consentire la comparazione tra le tariffe e le garanzie offerte dalle diverse compagnie. In particolare, secondo l’Antitrust, occorrerebbe semplificare  la comparazione dei preventivi enucleando quelle informazioni che siano tali da modificare in misura rilevante il preventivo. I preventivi ottenuti sulla base delle informazioni inserite dovrebbero altresì consentire all’assicurando o la conclusione del contratto contestualmente all’esito della comparazione, oppure contenere un  link al sito  internet di ciascuna compagnia dove l’acquisto possa essere perfezionato a condizioni non peggiorative 1.

 


1 Il documento conclusivo è pubblicato sul Bollettino n. 7 del 25 febbraio 2013.