Quando la qualità dei prodotti non corrisponde a quella pubblicizzata: il caso Maricler

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Il Consiglio di Stato conferma la sanzione per pubblicità ingannevole

 

Il codice del consumo detta alcune regole al fine di evitare pubblicità che possono trarre in inganno il consumatore, punendo i messaggi che danno informazioni non esatte sul prezzo , su marchi, brevetti e omologazioni , sull’efficacia del prodotto (come nei casi degli apparecchi per il trattamento dell’acqua di rubinetto  o dei braccialetti “miracolosi” della Power balance ) etc 1.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato ci consente di tornare su questo tema, con riferimento specifico alla ingannevolezza della descrizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti pubblicizzati.
Nel  2008 l’Agcm ha punito con 75.000 euro di multa la società Maricler per la campagna pubblicitaria riguardante l’accappatoio denominato “Power Microfibre Bathrobe by Cotton Joy”. Secondo l’Agcm, i messaggi pubblicitari lascerebbero intendere che il prodotto fosse interamente realizzato con un tessuto di microfibra, anzichè in poliestere, come precisato sull’etichetta, e quindi con una minore capacità di assorbimento rispetto ad accappatoi realizzati interamente in microfibre. La società è stata obbligata anche a modificare le confezioni 2.
Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Maricler, confermando il giudizio espresso dall’Antitrust e le sanzioni. Anche in assenza di una definizione univoca della nozione di microfibra, osserva il Tar, rimane l’utilizzo ingannevole di un termine che è comunemente associato dai consumatori a prodotti di particolare consistenza e qualità. Ed il fatto che l’etichetta fornisse informazioni più precise (“100% poliestere”) non sana l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario 3.
Il Consiglio di Stato ha definitamente respinto il nuovo ricorso della società (condannata anche al pagamento delle spese processuali), mettendo in evidenza la più ampia portata della normativa in materia di pubblicità ingannevole rispetto alla disciplina penale della frode in commercio 4: il codice del consumo è volto specificamente a tutelare il consumatore medio anche da omissioni informative o dichiarazioni sulle caratteristiche tecniche di un prodotto in grado di condizionarne le scelte. Nel caso in questione, il mancato affiancamento alla dicitura “microfibra” dell’indicazione della fibra tessile impiegata (poliestere) non consente al consumatore di valutare con esattezza le sue maggiori o minori capacità di assorbimento, nonchè le altre caratteristiche riguardanti la qualità, i metodi di lavaggio e di conservazione, eventuali allergie etc: tale soluzione sarebbe stata facilmente percorribile perchè pienamente compatibile con la necessaria sinteticità del messaggio pubblicitario.
 
19 maggio 2012


1 Cfr. l’art. 21 del decreto legislativo n. 206 del 2005.
2 Procedimento PS857 – provvedimento n. 18782 del 2008.
3 Sentenza n. 4138 del 2009.
4 Sentenza n. 2776 del 2012.