Qual'è il prezzo reale dei biglietti aerei e navali?

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Assoutenti analizza alcuni casi di pubblicità ingannevole in materia di tariffe aeree e navali

 

  A  chi non è capitato di imbattersi in un messaggio pubblicitario (su internet, un quotidiano, un cartellone stradale etc) che vi offre un biglietto per un viaggio in nave o un volo aereo a prezzi superconvenienti? E poi scoprire che il costo effettivo è molto più elevato? 

 L’Antitrust ha più volte sanzionato il carattere ingannevole di messaggi pubblicitari di alcune compagnie marittime ed aeree che propagandano offerte di biglietti aerei a costi molto bassi, senza peraltro evidenziare in modo adeguato oneri aggiuntivi di importo significativo (tasse aeroportuali, spese per pagamento tramite call center o carta di credito etc) oppure i limiti esistenti per usufruire di determinate offerte promozionali.

    Per quanto riguarda le tariffe marittime, si può ricordare il caso della società Moby, che l’Antitrust ha multato nel 2008 per un’ampia campagna pubblicitaria, effettuata tramite diversi mezzi di comunicazione (internet, quotidiani nazionali, cartellonistica), riguardante due offerte promozionali: la prima imperniata sul claimVai in Sardegna o Corsica: TORNI GRATIS”; l’altra sul messaggio “Auto passeggero” “Sardegna da 7 euro; Corsica da 6 euro”. I messaggi erano accompagnati da una serie di avvertenze – con caratteri molto meno evidenti – su altri oneri a carico dell’acquirente e su alcune limitazioni alle offerte 1.

Il Tar del Lazio ha ribadito il carattere ingannevole di questi messaggi, volto ad enfatizzare un prezzo base, e ponendo volutamente in scarso risalto altre voci che concorrono in modo significativo a determinare il prezzo reale. Peraltro, proprio in base alla presenza di tali avvertenze nel messaggio, il Tar ha giudicato meno grave il comportamento della Moby rispetto all’Agcm e, conseguentemente, ha stabilito una riduzione della sanzione per tale pratica scorretta da 370.000 a 290.000 euro 2.
 
Nel settore delle tariffe aeree un caso interessante è quello della compagnia Windjet, che l’Antitrust ha multato nel 2009 per una serie di comportamenti scorretti messi in atto tra il 2007 ed il 2008 3. Ed il Tar del Lazio si è pronunciato sul ricorso della compagnia 4.
Il Tar ha respinto il ricorso sulla pronuncia dell’Agcm nella parte in cui si qualifica come scorretta la pratica seguita dalla Windjet, fino ad ottobre 2008, di addebitare oneri aggiuntivi molto elevati in caso di eccedenza del peso del bagaglio, senza che fosse garantita all’utente un’adeguata e tempestiva informazione, impedendogli così di poter valutare il costo reale complessivo del servizio di trasporto, e di confrontarlo con quello di altre compagnie.
Analogamente, il Tar ha respinto il ricorso anche per quanto riguarda la sanzione corrisposta per la mancata informazione agli utenti in ordine ai diritti ad essi garantiti dalla normativa vigente in caso di ritardo o annullamento del volo. Solo dopo l’apertura del procedimento, infatti, la Windjet aveva modificato la pratica commerciale fino ad allora seguita.
Il Tar ha invece accolto il ricorso della Windjet solo con riferimento ad una delle pratiche contestate, e cioè la procedura di adesione ad una polizza assicurativa, accessoria all’acquisto del ticket. Il Tar non ha ritenuto infatti applicabile al caso concreto la disciplina comunitaria sui supplementi di prezzo opzionali, in quanto approvata solo in data posteriore ai comportamenti messi in atto dalla Windjet. In base a tale normativa 5, a tutela del consumatore, i costi di servizi aggiuntivi devono essere chiariti preliminarmente, in modo che la loro accettazione avvenga sulla base dell’espresso consenso dell’interessato (c.d. put in) e non obbligando l’utente ad esprimere un diniego esplicito rispetto alla previsione di servizi aggiuntivi onerosi inseriti nella proposta base dalla parte venditrice (cd. put out).
A quest’ultimo riguardo, è importante segnalare anche la pronuncia dell’Agcm per una serie di pratiche scorrette della compagnia Blue Panorama Airlines, colpita con una sanzione complessiva di 150.000 euro, così ridotta anche in relazione ad un comportamento collaborativo della compagnia6.
Il Tar e il Consiglio di Stato hanno confermato in toto l’impostazione dell’Agcm ritenendo in particolare scorretta la pratica di preimpostare la scelta di accettazione di servizi aggiuntivi (come quello della polizza assicurativa)7. Per sapere di più su questa vicenda clicca qui.
 
E’ importante ricordare che alcuni mesi fa è stata approvata una norma in base alla quale la pubblicità delle tariffe marittime deve sempre indicare solo il prezzo finale, comprensivo cioè di tutte le voci (tasse portuali, oneri accessori etc): in caso contrario tali messaggi sono considerati ingannevoli 8.
Nella stessa direzione, una precedente legge del 2007 9 prevede il divieto di formulare offerte e messaggi pubblicitari con la sola indicazione del prezzo delle tariffe aeree al netto di spese, tasse ed altri oneri oppure riferiti a singole tratte di andata o ritorno ovvero ad un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi delimitati o a modalità di prenotazione, salvo che tali elementi non sono espressamente indicati nell’offerta.
 
Le norme quindi sono chiare e le regole esistenti dovrebbero garantire pienamente il consumatore. Ma la strada da compiere in questo settore è ancora lunga, per la presenza di siti che non garantiscono informazioni chiare e trasparenti 10.
 
Proprio pochi giorni fa Assoutenti ha segnalato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) l’esistenza di siti internet che presentano informazioni ambigue ed ingannevoli sul prezzo dei biglietti aerei, tali da rendere molto difficile una scelta consapevole del consumatore sia sul costo reale del biglietto aereo sia sui servizi aggiuntivi che hanno solo natura facoltativa e ostacolano così il confronto tra le offerte esistenti per le medesime tratte aeree.
In particolare sono stati segnalati all’Agcm i seguenti casi concreti.
 
In data 6.11.2009 sul sito www.edreams.it il costo di un volo da Roma a Genova era pubblicizzato in € 40,09, ed un asterisco avvertiva che questo prezzo non includeva una “quota di gestione” (quantificata nella successiva schermata in ben € 26,43 per passeggero e tratta). 
In una successiva schermata, dedicata all’acquisto del biglietto prenotato, una scritta in rosso avvertiva: “Durante la prenotazione del tuo volo, la compagnia aerea ha definito una variazione del prezzo dovuta al bagaglio, carta di credito, imbarco in aeroporto… L’aumento è di 5,00 €. Se desideri procedere con la prenotazione del volo, per favore accetta nuovamente le condizioni e clicca “Comprare biglietti”. “
Alle h. 11,06 circa, accettando comunque il maggior costo intervenuto e proseguendo alla successiva schermata, la prenotazione viene accettata al costo di € 72,52. Una specifica aggiunge che gli addebiti in carta di credito saranno di 18,43 € a favore di eDreams e 54,09 € a favore della compagnia aerea.
Nei minuti successivi abbiamo verificato che, contrariamente agli annunciati aumenti intervenuti nel corso della prima prenotazione, i prezzi pubblicizzati erano ancora, alle h. 11, 10 e poi alle h. 11,31, sempre quelli di € 40,09 oltre alla “quota di gestione” di 26,43 €. In proposito è lecito chiedersi se sia vero che il prezzo del volo è stato aumentato dalla compagnia aerea “durante” la prenotazione e non sia ingannevole continuare a propagandare un prezzo più basso dopo che tale aumento è stato stabilito ( e incassato!!)
 
In data 14 gennaio 2010, ricercando voli aerei sulla tratta Roma Fiumicino-Londra Gatwick, il motore di ricerca del sito www.volaregratis.it indicava come soluzione più economica un volo Easy jet, ad un costo complessivo per persona di 189 euro, incluse tasse e supplementi. Nella schermata successiva, peraltro, l’importo era superiore di ben 30 euro e pari quindi a 219,10 euro. Venivano infatti sommate al prezzo base di 188, 70 euro altre due voci di costo:
– la prima, “spese amministrative”, in cui sarebbero stati “inclusi i costi di gestione della pratica di prenotazione”, per un importo pari a 16,00 euro;
– la seconda, “Volaflex basic”, per un importo di 14,40 euro.
In realtà, solo la voce “spese amministrative” risultava obbligatoria. In caratteri più piccoli, era infatti specificato che era possibile “deselezionare” la voce “Volaflex basic”, relativa a rimborsi in caso di annullamento, oppure scegliere le voci “Volaflex plus” o “Volaflex top”(che comprende anche l’assicurazione bagaglio), di importi superiori (rispettivamente pari a 28,90 euro e 29,90 euro).
 
Assoutenti ha pertanto chiesto all’Antitrust di valutare l’apertura di procedimenti per pratica commerciale scorretta da parte dei responsabili dei due siti e, in tale ambito, di verificare i presupposti per l’adozione di procedimenti cautelari di sospensione di queste pratiche, anche in considerazione del fatto che tali sistemi di prenotazione sono in grado di raggiungere una platea assai vasta di destinatari.
 
Proprio per sensibilizzare il maggior numero di consumatori su questa tipologia di pratiche scorrette, Assoutenti ha realizzato un contro spot (video).
Al fine di rendere ancora più efficace tale azione, è naturalmente essenziale che comportamenti analoghi siano segnalati tempestivamente al numero verde istituito dall’Antitrust (800166661) ed a Assoutenti (06-6833617; [email protected]).
 
25 gennaio 2010



1 Vedi il procedimento PS1452/2008.
2 Sentenza della I sezione del Tar del Lazio n. 5695 del 2009.
3 Cfr. il procedimento PS475/2009
4 Sentenza n. 11285 del novembre 2009
5 Regolamento CE 1008/2008
6 Cfr. procedimento 2145 del 2009.
7 Vedi le sentenze n. 633 del 2010 (Tar) e n. 3897 del 2011 (CdS).
8 Cfr. l’art. 22 della legge n. 99 del 2009.
9 Cfr. l’art. 3 del decreto legge n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007.
10 Non si tratta solo di un fenomeno italiano. La Commissione europea ha ritenuto opportuno realizzare un’indagine conoscitiva sui siti che vendono biglietti aerei, durata 18 mesi, proprio per accertare le violazioni alla normativa comunitaria: sono stati così corrette le informazioni riportate in 118 dei 137 siti esaminati (cfr. documento IP/09/783 del 14 maggio 2009).