Pubblicità ingannevole di una autovettura: il caso della Mitsubishi L200 Doble cab

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L’Antitrust ha sanzionato la M.M Automobili Italia per i messaggi promozionali di un veicolo della Mitsubishi

Il 7 luglio 2010 l’Antitrust ha esaminato la segnalazione di un cittadino, al quale la polizia aveva ritirato la carta di circolazione di una Mitsubishi L200 Doble cab, con la quale accompagnava i propri figli: tale veicolo, infatti, risulta omologato come autocarro e quindi utilizzabile solo per il trasporto di cose, come d’altronde specificato nel libretto di circolazione. Il cittadino lamentava di essere stato tratto in errore da alcuni messaggi pubblicitari realizzati dalla M.M Automobili Italia, società che commercializza le auto della Mitsubishi motors.

Questi messaggi (diffusi attraverso il sito internet e una brochure disponibile presso i concessionari) mettevano in particolare evidenza l’opportunità di guardare un Dvd dal sedile posteriore dell’auto (“Ma i passeggeri che siedono dietro sono d’accordo ad abbreviare il piacere di gustarsi il DVD che stanno guardando nella console del sedile posteriore?”); inoltre vi erano immagini raffiguranti seggiolini per bambini posti nel sedile posteriore, accompagnati dalla scritta “Tutto lascia pensare che non l’abbiate comprato solo per portare i bambini a scuola”.

L’Agcm ha ritenuto che i messaggi in esame fossero ingannevoli e che la società non avesse verificato con la necessaria diligenza la conformità dei messaggi alla normativa italiana sulla circolazione dei veicoli; conseguentemente ha punito la M.M Automobili Italia con una sanzione di 110.000 euro. La stessa Autorità ha disposto la pubblicazione di una dichiarazione di rettifica sulle caratteristiche reali dell’autoveicolo, da pubblicarsi sia sul sito della società (per un periodo di almeno 30 giorni) sia su due quotidiani nazionali (per tre volte in un mese) 1.

Si segnala che il Tar del lazio ha respinto l'istanza di sospensione cautelare avanzata dalla M.M. Automobili, sottolineando tra l'altro "l'esigenza che la dichiarazione rettificativa impedisca che gli effetti pregiudizievoli della pubblicità continuino a prodursi" (ordinanza n. 3992/2010).

26 luglio 2010 (aggiornata il 7 settembre 2010)



1 Vedi il procedimento PS1504, provvedimento n. 21320, pubblicato sul Bollettino n. 27 del 2010 dell’Agcm.