Le pratiche scorrette degli operatori telefonici: il caso H3G

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L’Antitrust ha nuovamente sanzionato la H3G per alcune pratiche commerciali nel periodo maggio 2008-aprile 2010

 

 Il 7 luglio 2010 l’Antitrust ha esaminato le segnalazioni di numerosi consumatori riguardanti diverse pratiche commerciali messe in atto dalla H3G, importante operatore del settore delle telecomunicazioni.

L’Agcm ha contestato alla H3G: 

   – gli ostacoli posti al passaggio dei propri clienti ad un altro gestore telefonico: in particolare, a coloro che chiedevano di cambiare fornitore, venivano proposte dai call center condizioni tariffarie particolarmente vantaggiose, che però non erano poi rispettate. Molti utenti hanno lamentato il mancato invio della copia del contratto cartaceo; inoltre le proposte commerciali non venivano pubblicate sul sito della società – a differenza di altre società – impedendo così ai consumatori di conoscere in dettaglio le caratteristiche dei nuovi piani tariffari. Le procedure adottate dalla H3G per “convincere” i propri clienti a rinunciare a trasferirsi ad altro operatore sono risultate in contrasto con la legge n. 40 del 2007 1, che stabilisce in modo espresso il diritto dei consumatori a trasferire le proprie utenze telefoniche ad altri operatori senza vincoli temporali, ritardi o spese ingiustificati;
  – l’attivazione di servizi telefonici non consapevolmente richiesti dai consumatori: le procedure adottate dalla H3G sono risultate poco trasparenti ed inadeguate a garantire la piena consapevolezza delle scelte dei nuovi clienti, che non sono stati posti nella condizione di esercitare il pieno diritto di recesso previsto dalla disciplina del codice di consumo per i cosiddetti contratti a distanza, stipulati cioè attraverso un operatore telefonico oppure tramite il sistema di vendita “porta a porta” (per un approfondimento su questa tipologia di contratti clicca qui ).
L’Antitrust ha punito la H3G con una sanzione complessiva di 150.000 euro, tenendo conto sia delle passate violazioni del codice dl consumo contestate in passato dall’Autority, sia della situazione economica  della stessa società 2.
 
 
26 luglio 2010




1 Cfr. art. 1, comma 3.
2 Vedi il procedimento PS2700, provvedimento n. 21180, pubblicato sul Bollettino n. 27 del 2010 dell’Agcm.