Pubblicità ingannevole di prodotti alimentari: sanzionate Colussi e Galbusera

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Contestati i claim pubblicitari di tipo comparativo sulla presenza di grassi in alcuni prodotti

 

Con distinti provvedimenti adottati il 31 ottobre 2012 l’Autorità garante della concorrenza ha inflitto una sanzione di 100.000 euro alla Colussi ed una sanzione di 60.000 euro alla Galbusera, società operanti nel settore della produzione e commercializzazione di fette biscottate, biscotti ed altri prodotti da forno 1.

Entrambe le aziende, peraltro oggetto di un preventivo intervento di moral suasion da parte dell’Autorità volto ad eliminare gli elementi di scorrettezza presenti nelle campagne pubblicitarie di alcune linee di prodotti, sono state ritenute responsabili di aver diffuso messaggi promozionali ingannevoli circa le caratteristiche nutrizionali di alcuni prodotti.

In particolare, le due aziende avrebbero utilizzato, nel packaging, negli spot tv e radiofonici nonché sui rispettivi siti aziendali, claim nutrizionali di tipo comparativo (del tipo “meno XX % di grassi/grassi saturi” ovvero “meno XX % di zuccheri”) oppure riferiti alle calorie (“meno XX % di calorie”) privi dell’adeguata e contestuale evidenziazione dei termini di raffronto utilizzato, cioè di una tabella comparativa contenente la presenza del nutriente in questione in analoghi prodotti commercializzati da società concorrenti. Tali messaggi pubblicitari, secondo l’Autorità, risultano idonei a fuorviare i consumatori da scelte commerciali consapevoli e nutrizionalmente fondate. Essi, infatti, focalizzano l’attenzione sulla riduzione percentuale di  nutriente che, in quanto priva dell’indicazione del termine di raffronto, determina effetti ingannevoli circa l’effettiva portata nutrizionale del prodotto ed, in particolare, in riferimento ai claim nutrizionali c.d. “assoluti” (ad esempio “a basso contenuto di grassi”) ammessi dalla normativa comunitaria solamente in presenza di specifici requisiti di contenuto del nutriente. Tali specifici requisiti di contenuto, peraltro, non sono presenti  negli alimenti pubblicizzati dalle due aziende in quanto, in entrambi i casi, si tratterebbe di prodotti (biscotti, crackers, fette biscottate, merendine, fiocchi di cereali, cornflakes e gelati) che  presentano un contenuto pro etto di grassi/grassi saturi superiore al limite stabilito dalla normativa comunitaria per poter legittimamente utilizzare un claim nutrizionale assoluto relativo al  basso contenuto di tali nutrienti, trattandosi di alimenti che hanno una portata nutrizionale decisamente non dietetica o ridotta.

Tale pratica commerciale scorretta risulta, pertanto, oltremodo dannosa proprio per quei consumatori che seguono un particolare regime dietetico o sono comunque attenti ad un corretto regime nutrizionale. Le sanzioni inflitte, modulate in relazione al diverso fatturato, tengono conto anche del fatto che entrambe le aziende sono già state sanzionate dall’Antitrust, in quanto ritenute responsabili nel 2011 di altre pratiche commerciali scorrette (decisioni successivamente confermate dal Tar: leggi questa scheda ). 

26 novembre 2012



1 Cfr. i provvedimenti nn. 24031 e 24032, entrambi pubblicati sul Bollettino AGCM n. 45 del 26 novembre 2012.