Pubblicità di prestiti e finanziamenti: il caso Casafin

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 Analisi delle pronunce dell’Antitrust e del Tar di un caso di pratica commerciale scorretta

 Assoutenti dedica molta attenzione al fenomeno, purtroppo assai diffuso, delle pratiche scorrette nel settore dei prestiti e finanziamenti, specie da parte di piccole finanziarie e imprese di mediazione creditizia (leggi questa scheda e guarda questo controspot). Una recente sentenza del Tar ci offre l’occasione di tornare su questo tema.

Nel 2010, l’Autorità garante della concorrenza ha giudicato ingannevoli i messaggi diffusi sui giornali locali di alcune città siciliane dall’impresa Casafin del sig. Giuseppe Sassano, contestando innanzitutto l’indicazione non chiara circa la qualifica dell’operatore e la natura dei servizi forniti, l’omissione dei costi di commissione e una non chiara differenzazione tra le diverse proposte di prestiti e mutui. Casafin lasciava intendere di poter erogare con certezza prestiti e mutui in via diretta, quando in realtà è abilitata alla sola mediazione creditizia, la quale non può garantire a priori la concretezza di ottenere il prestito. Inoltre il messaggio non conteneva indicazioni circa il Tan (tasso annuo nominale) e il Taeg (tasso annuo effettivo globale) applicato, limitandosi ad una frase generica del tipo: “TAEG in osservanza del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 sulla trasparenza delle operazioni finanziarie”; ciò non consentiva all’utente di conoscere l’ammontare netto della somma erogata ed il costo complessivo dell’operazione, inclusivo cioè degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

Per queste ragioni, l’Antitrust ha deliberato una sanzione di 20.000 euro 1, che tiene conto della debolezza dei consumatori, specialmente in questo specifico settore, e della limitata diffusione e penetrazione del messaggio.

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso, confermato in toto la valutazione effettuata dall’Antitrust e la sanzione di 20.000 euro. Il TAR sottolinea che l’assenza di indicazioni specifiche di Tan e Taeg può comportare una situazione di “aggancio” nociva per il destinatario del messaggio pubblicitario2.

5 Febbraio 2013

 


1 Vedi il provvedimento n. 20916 del 2010 (PS3357).

2 Vedi la sentenza n. 1177 del 2013.