Prodotti cosmetici: il caso Somatoline

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  Un intervento dell'Antitrust per contrastare le pratiche scorrette in materia di prodotti cosmetici

  

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato il 18 novembre scorso ha multato la società italo-britannica L. Manetti-H. Roberts & C con una sanzione complessiva di 490.000 euro per pratica commerciale scorretta 1.

L’Antitrust ha preso in esame i messaggi pubblicitari riportati su diversi mezzi di comunicazione (televisioni, stampa quotidiana e periodica, internet, confezioni di vendita) negli anni 2008 e 2009 riguardanti alcuni prodotti cosmetici 2 della linea Somatoline 3: si tratta di prodotti volti a conseguire effetti di snellimento in diverse parti del corpo, anche in assenza di una riduzione di peso.
Al termine di una lunga istruttoria (nel corso della quale si è avvalsa anche della consulenza dell’IFO – Istituti fisioterapici ospedalieri) l’Autorità ha ritenuto ingannevoli i messaggi pubblicitari della Manetti-H. Roberts, in quanto volti a creare aspettative eccessive nel consumatore: da un lato, risultavano enfatizzati i risultati promessi (anche attraverso l’indicazione degli effetti di snellimento in termini percentuali o di centimetri, non supportati da adeguate basi scientifiche) ed il carattere innovativo delle sostanze impiegate (che risultano invece già ampiamente utilizzate in campo cosmetico); dall’altro, venivano omesse informazioni importanti sui test effettuati dalla società e sui criteri di misurazione adottati.
Al fine di evitare che i consumatori possano essere ingannati in futuro in ordine all’efficacia reale e alle caratteristiche dei prodotti in esame, l’Antitrust ha vietato l’ulteriore diffusione di tali pratiche scorrette disponendo altresì modifiche puntuali sulle confezioni di vendita dei prodotti, da apporre entro il termine di 90 giorni4.
 
La Manetti-H. Roberts, che aveva in un primo momento presentato ricorso ai giudici amministrativi, ha successivamente rinunciato al ricorso stesso 5 chiedendo contestualmente all’Agcm una revisione dell’entità delle multe.
L’Antitrust, nella seduta del 10 febbraio 2010, ha deliberato di ridurre la sanzione complessiva a 200.000 euro, in quanto i messaggi pubblicizzano con modalità analoghe prodotti similari appartenenti alla medesima linea di cosmetici 6.  
 
 
Ponete sempre una particolare cautela nell’acquisto di prodotti cosmetici e medicinali quando la pubblicità ne enfatizza gli effetti positivi: prima di incorrere in cocenti delusioni, rivolgetevi ad un esperto di vostra fiducia (medico, farmacista etc) che possa darvi qualche utile consiglio sulla reale efficacia del prodotto.
Occhi aperti!
 
 
8 marzo 2010




1 Cfr. PS 1730/2009 – somatoline cosmetic – provvedimento 20493.

2 Si tratta cioè di prodotti aventi finalità estetiche e non terapeutiche.

3 Trattamenti Gel snellente total body; Snellente intensivo notte; Solare snellente; Pancia e fianchi.

4 La società aveva modificato in parte i contenuti dei messaggi pubblicitari di alcuni prodotti dopo l’apertura del procedimento di fronte all’Antitrust, ottenendo così una parziale riduzione delle sanzioni.

5 Cfr. sentenza del Tar del Lazio n. 3145 del 1° marzo 2010.

6 Cfr provvedimento 20769, pubblicato nel Bollettino n. 7 del 2010.