Prodotti antirughe: la pubblicità della crema Lancaster – Retinology

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Il Tar conferma la sanzione decisa dall’Antitrust

       

Il 4 febbraio 2010 l’Antitrust ha giudicato scorretta la campagna pubblicitaria della crema antirughe Retinology Total Age Solution, promossa dalla Coty Italia (società con sede a Milano che commercializza profumi, cosmetici, detergenti per uso personale), effettuatasu quotidiani e riviste nazionali e su un sito internet monotematico 1.

L’Antitrust ha ritenuto che tale campagna pubblicitaria contenesse informazioni inesatte o incomplete, tali da indurre facilmente in errore i consumatori e, in particolare quel pubblico femminile che è alla ricerca di prodotti presentati come risolutivi delle problematiche estetiche connesse all’età.
L’Agcm, anche sulla base del parere espresso dagli Istituti fisioterapici ospedalieri – IFO, ha contestato l’enfasi eccessiva data all’efficacia del prodotto (“La tua pelle appare fino a 15 anni più giovane”), il suo carattere realmente innovativo rispetto ad altre creme esistenti sul mercato (“innovazione pioneristica”) e l’utilizzo di dati quantitativi per esprimere i risultati ottenibili (“dopo otto settimane: – 42% di rughe). Gli stessi studi portati a supporto della validità della crema (“incontestabili prove scientifiche” un risultato eccezionale, scientificamente provato”) non sono stati giudicati completamente affidabili. Anche la citazione dei testi di autovalutazione, peraltro riguardanti un campione molto ristretto di persone, appare distorto in quanto la presunta soddisfazione della clientela non può essere portata a dimostrazione dell’efficacia di un prodotto (“risultati eccezionali sul 100% delle volontarie”).
L’Antitrust ha applicato una sanzione di 100.000 euro, ridotta a 80.000 per la situazione non positiva del bilancio della società, disponendo altresì la modifica delle confezioni del prodotto.
 
Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della società, condannata anche al pagamento delle spese: nell’occasione il Tar ha ribadito l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari, volti ad enfatizzare “miracolosi risultati estetici” non supportati da idonea documentazione scientifica. Il giudice amministrativo ha altresì confermato la sanzione di 80.000 euro ed ha giudicato congruo il termine di 90 giorni (incrementato di ulteriori 90 giorni da una precedente ordinanza dello stesso Tar) per l’adeguamento delle confezioni 2.
 
Per un approfondimento degli interventi dell’Antitrust sui prodotti antirughe e, più in generale, dei cosmetici, vedi la scheda contenuta nella rubrica “La pubblicità sotto la lente dell’Assoutenti” (clicca qui ).
 
(aggiornamento del 28 dicembre 2011)


1 Vedi il procedimento PS3728, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 5/2010.
2 Il Tar del Lazio, con ordinanza n. 1884 del 2010 ha respinto la richiesta di sospensiva della società Coty, limitandosi a prorogare di 90 giorni il termine per l’aggiornamento delle confezioni. La successiva sentenza del Tar è la n. 10185 del 2011.