Prestiti e finanziamenti: cosa deve essere ben specificato nel contratto?

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L’Antitrust sanziona la società Fiditalia per pratica scorretta

       Il 16 giugno scorso, l’Antitrust ha esaminato le segnalazioni di alcuni clienti della Fiditalia (società che opera come intermediario finanziario) i quali lamentavano di aver pagato rate più elevate rispetto a quelle indicate nel contratto di finanziamento 1.

 Nel corso del procedimento, l’Agcm ha verificato che per un periodo di circa due anni, tra il 2008 ed il 2009, i contratti predisposti da Fiditalia non includevano nel Taeg (cioè il Tasso annuale effettivo globale) le spese per l’incasso di ciascuna rata, nel caso di versamento tramite RID oppure bollettino postale. Questo comportamento impediva ai clienti di avere una piena consapevolezza del costo effettivo del finanziamento: secondo la legge, il Taeg deve comprendere tutti gli oneri a carico del cliente, ivi inclusi quelli per la riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate.
L’Agcm sottolinea il fatto che le spese per l’incasso, anche se all’apparenza possono sembrare di limitata entità (l’importo massimo è di 3 euro a rata), in realtà assumono un peso rilevante per le rate di importo ridotto: la loro mancata esplicitazione nel contratto e, in particolare, nelle “condizioni riepilogative dell’offerta”, ostacola una corretta comparazione da parte del consumatore delle proposte dei diversi operatori.
Per queste ragioni l’Antitrust ha applicato una sanzione di 50.000 euro che tiene conto, da un lato, delle precedenti violazioni del codice del consumo da parte della Fiditalia e, dall’altro, delle perdite di bilancio della stessa società.
 
 Se vuoi sapere di più sulle pratiche scorrette in questo delicato settore del credito cfr. l’articolo “Piccoli prestiti, grandi delusioni” nella rubrica “La pubblicità sotto la lente Assoutenti” (clicca qui ).
 
 
6 luglio 2010


1 Vedi il procedimento PS4391 – provvedimento n. 21255, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 24/2010.