Piani omologati di esdebitamento: approvata la sospensione di sei mesi proposta da Assoutenti

2017
Foto di Niek Verlaan da Pixabay

Ora è urgente pensare a coprire con un apposito fondo gli interessi maturati

Roma, 29 maggio 2020 – E’ stato approvato in Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati,  nella legge di conversione del DL liquidità, l’emendamento proposto da Assoutenti che sospende automaticamente per sei mesi le pratiche omologate di esdebitamento. 

“Si tratta di un atto di buon senso dovuto agli italiani” dichiara il Vice Presidente di Assoutenti Gabriele Melluso. “Una tutela automatica, senza alcun onere per il consumatore indebitato. Una tutela reale, capace di far continuare in serenità il pagamento a chi può farlo. Un importante passo del Governo, che pian piano prende coscienza del reale valore sociale della norma”. 

La legge 3 del 2012, conosciuta anche come “Salva Suicidi”, permette ai debitori di dilazionare i debiti proponendo un piano di rientro in accordo con i creditori e omologato da un giudice, ma chi al momento dello scoppio della crisi ne stava usufruendo ora in molti casi non riesce a rispettare il piano di rientro. L’approvazione dell’emendamento restituisce così ossigeno a migliaia di persone in crisi da sovraindebitamento.

“La possibilità di applicare in queste situazioni le stesse misure previste per concordati preventivi e accordi di ristrutturazione colma un gap normativo che rischiava di penalizzare i soggetti non fallibili, vittime degli effetti congiunturali dell’emergenza al pari di tanti altri” spiega il responsabile dello Sportello del Debitore di Assoutenti Campania avv. Claudio Liguori che ha collaborato alla stesura dell’emendamento insieme al dottor Vincenzo Di Paolo. “Questa sospensione salverà molte famiglie e piccole aziende che rischiavano di vedere compromessa l’esecuzione di piani o accordi omologati, ma la strada da fare è ancora lunga” dice Di Paolo, membro della Commissione per l’attuazione della Riforma Rordorf 2 presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (e già Membro della Commissione sul Sovraindebitamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti).

“Bisognerà fare ancora tanto e presto” dice Furio Truzzi Presidente di Assoutenti. “Chiediamo che venga dato subito il via a un fondo stabile volto a coprire gli interessi maturati nel semestre di sospensione, come già succede per i mutui per l’acquisto della prima casa, e che sia ripristinata l’entrata in vigore prima dell’estate della riforma, per permettere alle famiglie indebitate di bloccare e dilazionare debiti e pignoramenti”.

Una volta superata la fase emergenziale, Assoutenti ritiene che il fondo antisuicidi vada reso uno strumento stabile di facilitazione all’accesso della tutela: “Fino ad oggi – conclude Truzzi –  i numeri dimostrano che la procedura, troppo costosa, non entra nelle tasche strette degli indebitati.”

Le modifiche all’art.9 del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 (DL Liquidità) approvate in Commissione Attività Produttive della Camera:

  1. a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  2. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi;
  3. b) al comma 2 le parole:
    Nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione sono sostituite dalle seguenti: Nei procedimenti di concordato preventivo e per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione;
  4. c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

« 5-bis. Il debitore che, entro la data dei 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui agli articoli 161, sesto comma, o 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

può, entro i suddetti termini, depositare atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima.

Il Tribunale, verificata la completezza e regolarità della documentazione, dichiara la improcedibilità del ricorso presentato ai sensi degli articoli 161, sesto comma, o 182-bis, settimo comma, del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5-ter. Il disposto di cui all’articolo 161,decimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applica ai ricorsi ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, depositati entro il 31 dicembre 2020 ».