Ostacoli alla cancellazione dell’ipoteca sui mutui: il caso Intesa S. Paolo

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Il Consiglio di Stato conferma la sanzione a carico dell’istituto bancario

 

Assoutenti si è interessata più volte delle pratiche scorrette messe in atto da istituti bancari (leggi questa scheda ).
Una recente sentenza del Consiglio di Stato costituisce l’occasione per tornare su questo tema.
 
Nell’agosto del 2009 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva deliberato una sanzione complessiva di 325.000 euro a carico di Banca Intesa S. Paolo contestando due pratiche scorrette a danno dei propri clienti per la cancellazione delle ipoteche 1 .
La prima pratica riguarda l’invito rivolto al cliente di rivolgersi ad un notaio per consentire il rapido svolgimento della pratica, in quanto non sarebbe stata ancora operativa la legge n. 40 del 2007 (c.d. legge Bersani) che stabilisce un termine massimo di 30 giorni per la conclusione della procedura da parte della banca. La seconda contestazione concerne i ritardi nel disbrigo di numerose pratiche di cancellazione (circa il 70 per cento dei casi esaminati) ovvero la mancata risposta alle richieste di chiarimenti inoltrate dai consumatori, con conseguente impossibilità per l’utente di disporre del proprio immobile libero da gravame.
 
Successivamente il Tar del Lazio ha parzialmente accolto il ricorso della società 2, annullando la sanzione di 165.000 euro relativa alla prima pratica (in quanto l’invito di rivolgersi ad un notaio sarebbe stato rivolto dalla Banca ad un solo cliente, che si trovava in una particolare situazione, e non alla generalità dei clienti), confermando invece l’altra sanzione di 160.000 euro per i ritardi generalizzati nell’attuazione della legge Bersani, dovuta alla mancata adozione di un sistema di monitoraggio per assicurare la puntuale risposta alle richieste degli utenti: tale condotta è idonea ad ostacolare l’interesse del consumatore ad avere la documentazione legale sull’estinzione dell’ipoteca, già avvenuta in diritto.
 
Il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sulla questione, ha confermato la validità della sentenza del Tar. condannando l’istituto bancario al pagamento delle spese, per aver ritardato l’attuazione della legge, come d’altronde ammesso dalla stessa Intesa S. Paolo. Secondo il massimo organo di giustizia amministrativa, l’eventuale “difficoltà” di adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di cancellazione delle ipoteche non fanno venir meno le responsabilità per colpa, in quanto l’Istituto bancario aveva avuto più di due mesi di tempo per predisporre una struttura idonea alla gestione delle pratiche 3.
 

29 agosto 2011



1 Vedi il provvedimento n. 20189 del 2009 (PS1130).
2 Cfr. la sentenza del Tar n. 12281 del 2010.
3 Cfr. la sentenza del CdS n. 4800 del 2011.