Oneri impropri nelle bollette energetiche: morosità e sistema indennitario

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Il Consiglio di stato sospende la sentenza del Tar che aveva annullato le norme approvate dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. La posizione delle associazioni dei consumatori

Negli anni scorsi, con successivi provvedimenti, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha definito un meccanismo (denominato “sistema indennitario”) volto a prevenire e scoraggiare il fenomeno del c.d. “turismo energetico”, cioè il comportamento di alcuni clienti non pagano le ultime bollette, in vista del passaggio ad altro fornitore (switching); in tali circostanze il vecchio operatore non disporrebbe più di strumenti efficaci (ad es. la sospensione della fornitura) per tutelare il proprio credito, tenuto anche conto del fatto che gli importi sono tali da non giustificare il ricorso al giudice. Il nuovo meccanismo riconosce un indennizzo in favore dei venditori “uscenti” danneggiati: il venditore entrante ha sei mesi di tempo per riscuotere un corrispettivo pecuniario, denominato “CMOR”, dal cliente finale moroso; se il cliente nei sei mesi non adempie, il venditore entrante deve richiedere la sospensione della fornitura, e così si sospende l’obbligo di versamento.  Nel caso in cui il cliente moroso effettui un ulteriore passaggio ad altro operatore per sottrarsi al pagamento delle bollette non pagate e del CMOR, il venditore entrante può richieder di beneficiare dell’indennizzo 1.

Recentemente il Tar, accogliendo il ricorso di Edison energia, ha annullato la delibera dell’AEEG. Il giudice amministrativo non entra nel merito del meccanismo, limitandosi a sottolineare la mancanza di una espressa norma di legge che attribuisca all’Autorità poteri così rilevanti in ordine ai contratti stipulati tra privati (a differenza di quanto previsto, ad esempio, per i contratti bancari e finanziari 2 ). Tale potere non rientrerebbe nei poteri di regolazione attribuiti per legge all’Aeeg 3.

L’Autorità ha preannunciato ricorso al Consiglio di Stato riaffermando la piena legittimità e utilità del suo intervento 4. Le associazioni dei consumatori, nel ribadire le critiche avanzate in passato su tale meccanismo (in particolare sull’assenza  di un’informazione tempestiva all’utente, sulle difficoltà per far valere i propri diritti in sede di reclamo nel caso di attivazione abusive e sulle modalità di annullamento e sospensione delle richieste di indennizzo) anche alla luce del fatto che gli utenti già versano 4,7 milioni di euro all’anno a copertura delle morosità di cui i principali responsabili risultano essere la P.A (per il 70%) e le Piccole e medie imprese (per il 20%);  le associazioni hanno chiesto l’apertura di un tavolo tecnico urgente per la restituzione delle somme illegittimamente incassate dagli operatori e l’adozione di misure di recupero delle morosità più rispettose dei diritti degli utenti.

Il Consiglio di Stato, in attesa di decidere nel merito, ha intanto accolto il ricorso cautelare dell’Aeeg 5. Come sempre daremo conto su questo sito dell’esito di tale contenzioso.



1 Cfr. delibere 191 del 2009, 219 del 2010, 99 e 195 del 2012.

2 Vedi art. 23, comma 1, TUF; art. 117, comma 8, TUB.

3 Vedi sentenza del Tar Lombardia n. 683 del 2013.

5 Cfr. ordinanza n. 2595 del 2013.