Legge n. 96 del 2010

651

Legge comunitaria per il 2009

Articolo 12: controlli sul vino

La norma abolisce l’obbligo, per i laboratori di analisi, di eseguire la ricerca sistematica dei denaturanti, di riportare sul certificato di analisi chimica il risultato e di segnalare le eventuali irregolarità all’Ispettorato centrale per il controllo sulla qualità dei prodotti agroalimentari. La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge comunitaria afferma che tale abolizione semplifica il sistema di controllo, ma non lo indebolisce

 

 

 Articoli 25 e 28: disposizioni in materia di pesca e acquacoltura 

 

 
L’art. 25 attribuisce all’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) la competenza per l’attività generale di verifica dell’efficienza del sistema di gestione e controllo dei finanziamenti previsti dal Fondo europeo per la pesca (FEP) 1.
Con successivo provvedimento il Governo dovrà individuare gli altri organismi per le attività di gestione e di certificazione delle risorse del FEP (attualmente tali funzioni sono svolte da una Direzione generale del Ministero delle politiche agricole e forestali).
 
L’art. 28 delega il Governo ad emanare un testo unico di riordino della normativa in materia di pesca e acquacoltura, in conformità alla normativa europea, al fine in particolare di rafforzare le misure per contrastare la pesca illegale e le frodi e di fare emergere l’economia irregolare e sommersa.
 

 


1 L’art. 29, comma 1, attribuisce anche una maggiore disponibilità di risorse all’Agea per lo svolgimento delle sue competenze istituzionali.