Legge n. 73 del 2010: misure urgenti in materia di finanza pubblica

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Sintesi delle disposizioni di maggior interesse per i consumatori

Incentivi per la rottamazione

L’art. 4 dà copertura finanziaria al decreto del ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, che rinnova gli incentivi per la rottamazione di motoveicoli ed elettrodomestici, aggiungendo ai beni incentivati anche le biciclette elettriche. Per comodità si riporta di seguito una sintesi del decreto ministeriale.

Il Decreto ministeriale 26 marzo 2010 prevede incentivi fino a 750 euro per i motocicli euro 3, fino a 1500 per i motocicli elettrici e ibridi (con contestuale rottamazione di euro 0 ed euro 1), fino a 1000 per cucine componibili con elettrodomestici da incasso ad alta efficienza energetica, in misura massima compresa fra 80 e 500 euro massimi per elettrodomestici singoli energeticamente efficienti (lavastoviglie, piani cucina, cappe non tradizionali, forni elettrici, scaldacqua a pompe di calore – sono escluse le lavatrici), 50 euro per nuove attivazioni di banda larga per giovani fra i 18 e i 30 anni; si prevedono inoltre contributi per l’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, ricompresi in una forbice da 83 euro al mq (per un massimo di 5000 euro) per immobili che comportino un fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% e 116 euro al mq (per un massimo di 7000 euro) per immobili che comportino un fabbisogno migliore di almeno il 50%.
Tranne gli incentivi per l’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, gli incentivi previsti dal decreto non sono cumulabili con altri.
Gli incentivi saranno fruibili dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla GU al 31 dicembre 2010, ma nel limite massimo dei rispettivi stanziamenti finanziari (perciò, non tutti gli acquisti risulteranno agevolati). I consumatori otterranno gli incentivi direttamente dal venditore, previa verifica delle disponibilità. Su apposito sito web il Ministero dello sviluppo economico pubblica periodicamente le disponibilità dei fondi stanziati per ciascuna categoria di acquisti agevolati.
In caso di assenza di uno o più requisiti per ottenere le agevolazioni ovvero di documentazione incompleta o irregolare ovvero in caso di cumulo con altri benefici, i contributi sono revocati ed è applicata una sanzione pecuniaria da due a quattro volte l’importo del contributo revocato.

 

Edilizia

L’art. 6 reca semplificazioni amministrative per l’attività edilizia.

In particolare, esso dispone che, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
Nel rispetto dei medesimi presupposti, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di pregio storico, artistico, monumentale o ambientale;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

 

1° giugno 2010