Legge comunitaria per il 2009 – legge n. 96 del 2010

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Sintesi delle più rilevanti disposizioni di interesse dei consumatori

 Legge n. 96 del 4.10.2010  (legge comunitaria per il 2009)


La legge comunitaria per il 2009 reca, come di consueto, norme e deleghe al Governo per il
recepimento di numerose direttive comunitarie. Assoutenti ha sintetizzato le disposizioni più rilevanti di diretto interesse dei consumatori e degli utenti.

Articolo 12: controlli sul vino
La norma abolisce l’obbligo, per i laboratori di analisi, di eseguire la ricerca sistematica dei
denaturanti, di riportare sul certificato di analisi chimica il risultato e di segnalare le eventuali irregolarità all’Ispettorato centrale per il controllo sulla qualità dei prodotti agroalimentari. La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge comunitaria afferma che tale abolizione semplifica il sistema di controllo, ma non lo indebolisce

Articolo 13: diffusione della cultura finanziaria
La norma in esame impone al legislatore delegato di prevedere il ruolo dell’educazione
finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti.

Dovrà inoltre essere istituito, presso il Ministero dell’economia, un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con particolare riferimento ai furti di identità

Articolo 15: inquinamento acustico degli edifici
La norma proroga di ulteriori sei mesi il termine per l'esercizio della delega che dovrà essere
esercitata entro il 30 luglio 2010; inoltre sopprime dall'elenco dei principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi, la definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e infrastrutture dei trasporti.
Oltre a precisare che la disciplina transitoria sarà applicabile sino all'entrata in vigore dei
decreti legislativi, la norma conferma quanto previsto dal testo attuale del comma 5 e cioè che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici non ha efficacia nei rapporti fra costruttori e acquirenti di alloggi. Precisa, inoltre, che rimangono fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato; conferma, inoltre, la necessità dell'asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, della esecuzione dei lavori a regola d'arte;
Infine la norma – confermando, pur con alcune modifiche, la disposizione contenuta nell'art. 3,
comma 1, lettera f), della legge 447/1995 – rinvia ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'indicazione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dell'inquinamento acustico

Articolo 17 e direttive 2008/, 2009/72 e 2009/73: Misure in materia di mercati dell’elettricità e del gas

L’art. 17 stabilisce criteri direttivi per l’adozione di successivi provvedimenti per l’incentivazione delle fonti rinnovabili di energia e la loro integrazione nelle reti di trasporto e distribuzione; per favorire la concorrenza nel settore elettrico, rimuovendo gli ostacoli all’aggregazione delle piccole imprese di distribuzione e impedire alle imprese integrate verticalmente di limitare la concorrenza; per favorire la concorrenza nel settore del gas, fra l’altro definendo un’unica controparte nazionale per l’accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale; per creare un servizio centrale di stoccaggio e trasporto delle scorte petrolifere per i venditori non integrati verticalmente; per potenziare sia l’AEEG che l’Antitrust. La disposizione recepisce le direttive 2009/72 e 73 Direttiva 2008/92: è una sorta di “testo unico” delle direttive adottate in materia di trasparenza e pubblicità dei prezzi al consumo del gas e dell’energia elettrica. In particolare, si stabilisce l’obbligo delle imprese di comunicare ad Eurostat, a meri fini statistici, prezzi e condizioni praticate all’utenza, così da consentire alla Commissione di monitorare l’andamento del mercato ed adottare, eventualmente, le iniziative ritenute opportune

Direttiva 2009/72: la direttiva è volta ad introdurre regole comuni in materia di produzione, trasmissione (trasporto), distribuzione e fornitura di energia elettrica, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di un mercato dell’elettricità concorrenziale, sicuro e sostenibile sul piano della tutela ambientale. A tal fine essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi, e definisce  anche gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza.
La direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di imporre alle imprese del settore
dell’elettricità obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa quella di approvvigionamento, la regolarità e la qualità del servizio, il prezzo delle forniture, la tutela ambientale, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima.
Tutti i clienti civili e, se lo ritengono necessario, le piccole imprese (cioè quelle aventi
meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscono nel rispettivo territorio del servizio universale, «vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori». A tal fine, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza.
Nell’ambito del rafforzamento dei diritti dei consumatori, previsto dalla direttiva, rientra
anche il compito affidato agli Stati membri di vigilare affinché tutti i clienti usufruiscano del diritto di scelta del fornitore d’elettricità (a prescindere dallo Stato membro adeguate misure volte a garantire il necessario approvvigionamento di elettricità ai clienti vulnerabili.

In questo contesto, ciascun Stato membro dovrà definire un concetto di cliente vulnerabile che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, al divieto di interruzione di fornitura a detti clienti nei periodi critici.
A tutela dei clienti finali gli Stati membri dovranno, altresì, provvedere affinché i fornitori
di elettricità informino gli stessi consumatori con riferimento: al contributo di ogni fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall’impresa fornitrice nell'anno precedente, in modo comprensibile e facilmente confrontabile a livello nazionale; all’impatto ambientale che determina tale produzione di energia elettrica; ai diritti di cui dispongono in caso di controversie.
Gli Stati membri dovranno anche accertarsi che vengano istituiti sportelli unici al fine di
fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di ricorso a loro disposizione in caso di controversia.

Dovranno poi garantire che sia predisposto un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori ai fini di un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione extragiudiziale delle controversie), di cambio in tempi rapidi del fornitore con l’aiuto del loro operatore (nel tempo massimo di tre settimane), di ricevere informazioni adeguate concernenti i loro consumi

Direttiva 2009/73: la direttiva, oltre a quanto sopra esposto in materia di assetto concorrenziale del mercato del gas, prevede, a tutela dei consumatori, che gli Stati possono imporre alle imprese che operano nel settore obblighi di servizio pubblico riguardanti la sicurezza, compresa la sicurezza negli approvvigionamenti, la regolarità e la qualità del servizio, il prezzo, la protezione dell’ambiente e l’efficienza energetica; devono vigilare per garantire che tutti i clienti godano del diritto di scegliere il fornitore di gas e di cambiarlo con facilità, con l’aiuto del loro operatore e in un lasso di tempo massimo di tre settimane; assicurano che i clienti ricevano adeguate informazioni concernenti i loro consumi


Articolo 18; direttive 2008/105 e 2009/90:
misure per l’aumento della qualità delle acque di superficie

L’articolo 18 è volto a ridurre l’inquinamento delle acque provocato dai nitrati provenienti da attività agricole.

La direttiva 2008/105, che dovrà essere recepita nel nostro ordinamento entro il 13 luglio 2010, è volta ad incrementare gli standard di qualità delle acque di superficie (laghi, fiumi, costiere etc) attraverso una uova specificazione delle sostanze pericolose e di quelle da tenere sotto controllo.
Gli Stati devono effettuare analisi di lungo periodo sul rispetto degli standard e tenere un
inventario delle perdite di sostanze inquinanti al fine di garantire un più efficace controllo.
Il recepimento della direttiva appare importante anche alla luce della procedura aperta dalla
Comunità europea nei confronti dell’Italia in relazione alla non conformità alla normativa europea di molti agglomerati urbani italiani.
La direttiva 2009/90 detta nuove specifiche tecniche dei metodi di analisi che devono essere
realizzate per garantire un efficace monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee.


Articoli 25 e 28:
disposizioni in materia di pesca e acquacoltura 

L’art. 25 attribuisce all’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) la competenza per l’attività generale di verifica dell’efficienza del sistema di gestione e controllo dei finanziamenti previsti dal Fondo europeo per la pesca (FEP)  .
Con successivo provvedimento il Governo dovrà individuare gli altri organismi per le attività di 
gestione e di certificazione delle risorse del FEP (attualmente tali funzioni sono svolte da una Direzione generale del Ministero delle politiche agricole e forestali).

L’art. 28 delega il Governo ad emanare un testo unico di riordino della normativa in materia di pesca e acquacoltura, in conformità alla normativa europea, al fine in particolare di rafforzare le misure per contrastare la pesca illegale e le frodi e di fare emergere l’economia irregolare e sommersa..

Articolo 37 e direttiva 2008/6: servizi postali

Disponendo il recepimento della direttiva 2008/6 in materia di servizi postali, l’art. 37 attribuisce al Dipartimento delle Comunicazioni presso il Ministero dello sviluppo economico le funzioni di regolamentazione del settore in piena autonomia e separazione strutturale dalle attività inerenti il controllo dell’operatore cui è affidato il servizio universale (attualmente, Poste Italiane spa). La norma stabilisce che la fornitura dei servizi postali non deve creare situazioni di concorrenza sleale Direttiva 2008/6: la direttiva mira a completare gli assetti dei mercati dei servizi postali. Il provvedimento attuativo dovrà, fra l’altro:
          a) determinare, nel contesto di piena apertura del mercato, le condizioni concernenti
la fornitura dei servizi postali e del servizio postale universale, da affidare a uno o più imprese anche con finanziamento pubblico, nonché di accesso agli elementi dell'infrastruttura della rete o dei servizi postali a condizioni trasparenti e non discriminatorie. Assicurando che a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali;
          b) garantire che la designazione del fornitore del servizio postale universale copra
un periodo sufficiente ad assicurarne la redditività degli investimenti e fissare i principi tariffari;
          c) prevedere per gli operatori autorizzati e licenziatari obblighi in merito alla
qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi;
          d) determinare norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la
creazione di un sistema che ne garantisca il rispetto, compatibili con le norme di qualità fissate per i servizi transfrontalieri intracomunitari; prevedere la revisione delle fattispecie sanzionatorie a carico del fornitore del servizio universale nonché degli altri operatori. La direttiva stabilisce alcuni contenuti minimi del servizio universale, quali: che il servizio sia garantito, di norma, almeno cinque giorni lavorativi alla settimana; che gli utenti ricevano regolarmente dal fornitore del servizio informazioni precise sulle condizioni di accesso al servizio medesimo, i prezzi e il livello di qualità; che i prezzi siano correlati ai costi e ragionevoli, cioè tali da permettere l’accessibilità a tutti gli utenti, indipendentemente dalla ubicazione geografica; che siano consentiti accordi individuali fra utenti e fornitore del servizio in materia di prezzi; che i prezzi siano trasparenti; che, qualora i fornitori del servizio stabiliscano tariffe speciali per particolari categorie di utenti (ad esempio, utenti all’ingrosso), tali tariffe e condizioni debbano essere disponibili anche per singoli utenti o utenti di minori dimensioni (come le piccole imprese);
               e) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei
reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e degli altri operatori postali


Articolo 40:
Modifiche alla disciplina sulla produzione di emoderivati

La norma in esame interviene nuovamente su alcuni aspetti della materia e, in particolare:
– consente l’utilizzo di plasma proveniente da Paesi terzi per la produzione di medicinali
emoderivati destinati a Paesi al di fuori dell’Unione europea;
– stabilisce nuovi criteri per le aziende produttrici di emoderivati: l’intero processo di
lavorazione deve avvenire in stabilimenti situati all’interno della Comunità europea e che non impegano plasma raccolto per fini di lucro.
Si segnala a questo riguardo che l’Antitrust aveva espresso avviso contrario a tale disposizione
che determinerebbe effetti distorsivi per la concorrenza, con possibile effetto di disincentivare il progresso tecnico ed il miglioramento qualitativo della produzione; tale disposizione non appare necessaria per garantire la sicurezza del processo produttivo.


Articolo 54: norme di contrasto alle frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento

L’art. 54 dispone il recepimento della direttiva 2001/413 in materia di contrasto alle frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, prevedendo, in particolare, la responsabilità anche dei titolari di organi di persone giuridiche, quando agiscano per conto e nell’interesse di queste; le frodi sono punite con la reclusione (da uno a cinque anni, a seconda delle fattispecie) e con la multa (da 200 a 1550 euro, a seconda delle fattispecie)

 

Direttiva 2008/96: sicurezza delle infrastrutture stradali

Allo scopo di ridurre il tasso di incidenti e di mortalità. si prevede, fra l’altro:
– l’obbligo di adozione di valutazione di impatto dei progetti;
– controlli di tutte le varie fasi della progettazione dell’infrastruttura (a partire dallo
studio di fattibilità) da parte di un soggetto controllore, indipendente e dotato di adeguati requisiti di competenza tecnica;
– la classificazione della rete stradale di ciascuno Stato membro con riferimento ai tratti nei
quali si registra il più alto tasso di mortalità;
– l’obbligo di procedere a ispezioni periodiche di sicurezza e agli eventuali conseguenti
interventi di manutenzione. La direttiva deve essere recepita entro il 2010


Direttiva 2008/110: sicurezza ferroviaria
Si ricorda che, in base alla convenzione sui trasporti ferroviari internazionali, entrata in
vigore il 1 luglio 2006, i “detentori” di carri merci non sono più obbligati ad immatricolare i carri presso una impresa ferroviaria e responsabili della manutenzione sono pertanto i suddetti “detentori”.
In particolare, la direttiva prevede:
– è considerato “detentore” il soggetto che utilizza il veicolo quale mezzo di trasporto,
indipendentemente dal fatto che ne sia il proprietario;
– ove il soggetto competente per la certificazione fosse un’impresa che esercisce il trasporto
ferroviario o gestisce l’infrastruttura, la certificazione sia inclusa nella procedura relativa alla certificazione di sicurezza;
– il responsabile della manutenzione è tenuto a garantire che tutti i veicoli siano in grado di
viaggiare nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, in conformità, fra l’altro, al diario di manutenzione;
– per i vagoni merci, ciascun responsabile della manutenzione deve essere accreditato secondo
una disciplina che sarà approvata entro il 2010 dalla Commissione europea su proposta dell’Agenzia ferroviaria europea

Direttiva 2008/112: etichettature e l’imballaggio di sostanze e miscele pericolose

La direttiva stabilisce criteri per la armonizzazione della normativa in materia, a tutela della salute umana e ambientale. La direttiva, che deve essere recepita entro l’aprile 2010, non si applica ai medicinali, ai cosmetici e alle sostanze radioattive, per i quali continuano a valere le norme particolari precedentemente in vigore


Direttiva 2008/122:
tutela dei consumatori nei contratti di multiproprietà, vacanze a lungo termine, rivendita e scambio.

La direttiva prevede in particolare:
-devono essere fornite al consumatore, oltre alla descrizione del prodotto, informazioni
preliminari sul prezzo, su eventuali modalità di pagamento rateale, sui servizi complementari eventualmente inclusi (acqua, elettricità, pulizie, manutenzioni, ecc.), sulle ulteriori strutture disponibili. L’operatore deve altresì dichiarare se aderisca ad un codice di condotta professionale;
-le suddette informazioni devono essere fornite per iscritto, secondo apposito formulario
standard allegato alla direttiva, e nella lingua del consumatore, sin dalla fase della promozione pubblicitaria;
-è assicurato al consumatore il diritto di recesso, senza motivazioni, entro i 14 giorni
successivi al ricevimento materiale del contratto. In caso di recesso, il consumatore non è tenuto a pagare nessuna somma, neppure il corrispettivo dell’eventuale servizio goduto prima del recesso;
-è vietato richiedere il pagamento di alcuna somma, da parte del consumatore, prima che sia
decorso il periodo per il recesso;
-l’esercizio del diritto di recesso, da parte del consumatore, comporta l’automatica risoluzione
di ogni altro contratto eventualmente collegato al contratto principale;
-le norme della direttiva sono inderogabili dagli Stati membri, ai quali spetta solo di
stabilire il tipo e l’entità delle sanzioni a carico degli operatori che le violino (attualmente, si ricorda che vige in Italia l’art. 81 del Codice del consumo, che prevede sanzioni da 500 a 3000 euro e l’eventuale sospensione dell’attività dell’operatore sanzionato, salvo che il fatto non costituisca reato).
Il termine di recepimento è fissato nel febbraio 2011

Direttiva 2009/12: diritti aeroportuali

La direttiva reca principi per la definizione e la riscossione dei diritti aeroportuali con riferimento agli scali comunitari con più di 5 milioni di passeggeri annui e, comunque, a ciascun aeroporto di maggior traffico per Stato membro. In particolare la direttiva prevede che:
– i diritti non devono creare discriminazioni fra compagnie aeree e categorie di utenti;
– i gestori aeroportuali devono consultare le compagnie e tener conto delle loro osservazioni,
tentando di raggiungere una decisione concordata;
-gestori di aeroporti e compagnie devono scambiarsi reciprocamente tutte le informazioni circa
le previsioni di traffico, i piani di sviluppo e le componenti dei costi di gestione, al fine di consentire alle due categorie di operatori una adeguata programmazione dei costi;
– l’entità dei diritti deve essere commisurata esclusivamente alle misure adottate e da adottare
per la sicurezza, tenuto altresì conto degli eventuali finanziamenti pubblici a ciò destinati.

In altri termini, l’importo deve essere strettamente aderente ai costi sostenuti per la sicurezza, al netto di contributi pubblici non sostenuti dall’operatore. L’importo dei diritti potrà essere personalizzato in ragione di specifici ulteriori servizi che il gestore potrà concludere con singoli utenti della struttura;
– ciascuno Stato membro deve istituire una apposita Autorità indipendente per la risoluzione
delle controversie fra aeroporti e utenti della struttura aeroportuale.
Il termine di recepimento è fissato al marzo 2011


Direttiva 2009/48:
sicurezza dei giocattoli

La direttiva in particolare:
– definisce il concetto di giocattolo (qualsiasi prodotto utilizzato a fini di gioco fino a 14
anni di età);
– elenca tutti i prodotti che non rientreranno più in tale definizione;
– fissa le regole tecniche per prevenire inalazioni, ingestioni, asfissia, danni al’udito, ecc.;
– vieta l’impiego di sostanze nocive (tossiche, cancerogene, allergizzanti);
– stabilisce gli obblighi degli operatori (fabbricanti, importatori, distributori), dal divieto
di importare e commercializzare prodotti non conformi fino al ritiro del prodotto quando esso non possa essere reso conforme alle norme di sicurezza.
Il termine di recepimento è fissato al gennaio 2011


Direttiva 2009/101:
garanzie ai soci delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché ai terzi

La direttiva, fra l’altro, obbliga gli Stati membri ad adottare adeguate misure che impongano alle società indicate di pubblicizzare alcuni determinati, fondamentali atti societari ed informazioni ulteriori. La pubblicità dovrebbe riguardare almeno: l'atto costitutivo e lo statuto e le loro modifiche; la generalità delle persone che rappresentano la società e, in funzione delle cariche ricoperte, possono obbligare la società verso terzi; le generalità degli amministratori, di chi riveste funzioni di vigilanza e controllo; annualmente, l’entità del capitale sottoscritto; la contabilità di ogni esercizio finanziario (ove obbligatoria); il trasferimento di sede, lo scioglimento della società; le sentenze che dichiarino la nullità della società; i nomi degli eventuali liquidatori e la chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati membri in cui quest'ultima produce effetti giuridici.
La direttiva prevede la costituzione di un fascicolo, per ogni società, da tenere presso un
registro centrale (registro delle imprese) ove sono contenuti tutti i dati oggetto di pubblicità obbligatoria; il fascicolo può essere cartaceo o elettronico ed, in ogni caso, al momento della trascrizione nel registro centrale, tutte le indicazioni societarie contenute in formato cartaceo sono convertite in formato elettronico. Di tali atti e informazioni sarà possibile, su richiesta, avere copia su carta o in formato elettronico