Sintesi delle disposizioni di maggior interesse per i consumatori
Giustizia. E’ prevista una forma di sanzione per i riscorsi dichiarati inammissibili, assoggettati ad un ulteriore contributo. E’ esteso progressivamente l’utilizzo da parte delle cancellerie del mezzo telematico anche per le comunicazioni e le notificazioni ed il deposito obbligatorio per via telematica degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti, modificando le norme di cui al DL 179 del 2012. Sono aumentati i contributi previsti per i ricorsi civili e amministrativi (art. 1, commi 17-19 e 25-29).
Pneumatici. Soppressa la norma, introdotta dal DL 179 del 2012, sulla possibilità di rendere obbligatorio l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali (art. 1, comma 223)
Concessioni demaniali. La legge proroga di cinque anni, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni riguardanti il demanio lacuale e fluviale ed i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto; con riferimento alla finalità delle concessioni, si prevede l’estensione delle proroghe alle concessioni aventi finalità sportive (art. 1, comma 547)
Fondo trasporto pubblico locale (art. 1, comma 301). E’ istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario. Il fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina, la cui misura è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse che erano destinate allo stesso scopo attraverso varie altre fonti di copertura. La norma definisce anche le modalità ed i criteri per la ripartizione ed il trasferimento delle risorse del fondo tra varie le Regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Questi criteri devono tenere conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi.
Le regioni e gli enti locali, entro 4 mesi, devono adottare, a pena di non poter accedere alle risorse del fondo, un piano di riprogrammazione dei servizi e della loro gestione, mediante un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica, tendendo al progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, anche con la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata. Inoltre devono adeguare i livelli occupazionali e prevedere idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. In particolare le regioni devono rimodulare i servizi a domanda debole e sostituire le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. Dal 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale devono trasmettere all'Osservatorio i dati economici e trasportistici, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati.
Infine sono stabilite, per l'ipotesi di perdurante squilibrio economico:
a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta.