Legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria per il 2010): art. 11, recante disposizioni in materia di concessioni demaniali

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Analisi della delega al Governo per il riordino della materia

La legge comunitaria per il 2010 disciplina, fra l’altro, all’art. 11, la materia delle concessioni demaniali marittime a fini turistico-ricreativi, che sono state oggetto di procedura di infrazione comunitaria ed erano state prorogate fino al 2015 in attesa di un riordino.

L’art. 11 stabilisce che il Governo e' delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo principi e criteri direttivi, fra i quali:

–  stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo  da assicurare un uso rispondente   all'interesse   pubblico   nonche' proporzionato all'entita' degli investimenti;

– prevedere criteri e modalita' di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di tutela degli investimenti;

fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

– prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale;

– stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonche' criteri e modalita' per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

Al fine di promuovere il rilancio delle   attivita' turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attivita', diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attivita' accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attivita' ludico-ricreative, l'esercizio   di   bar   e   ristoranti   e   gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme,   prescrizioni   e   autorizzazioni   in   materia   edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Le attivita' di intrattenimento musicale e di svago danzante non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalita' di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosita' previsti per le attivita' a carattere temporaneo stabiliti dalle Regioni.