Legge n. 214 del 2011 – salva Italia

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Disposizioni in materia di pubblica amministrazione e liberalizzazioni

 

L’art. 21 dispone la soppressione di INPDAP ed ENPALS e il conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS, a partire dal 1 gennaio 2012.
Esso prevede altresì la soppressione di vari enti, fra i quali l’ Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, l’Agenzia per la sicurezza nucleare, l’ Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale. Viene, infine, soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche. Il trasferimento delle risorse avviene entro il 6 marzo 2012.
I compiti dell’Autorità del settore postale sono attribuiti all’AGCom; i compiti di regolazione e di vigilanza relativi ai servizi idrici sono attribuiti all’AEEG.
 
L’art. 23 prevede la riduzione dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti ed esclude la possibilità di conferma dei membri di tutte le Autorità alla cessazione del mandato. Precisa che in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
L’articolo stabilisce altresì che, per le gare bandite successivamente al 31 marzo 2012, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei Comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi.
I commi da 8 a 13 intervengono sull’organizzazione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) provvedendo, tra l’altro, a ridurne il numero dei componenti a 64, oltre al Presidente e al segretario generale.
I commi da 14 a 21 riformano il sistema delle Province. Ad esse sono affidate esclusivamente funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni, secondo quanto sarà precisato con legge statale e leggi regionali, in base alle rispettive competenze costituzionali.
Organi delle Province sono il Presidente e il Consiglio. Si dispone la riduzione del numero dei consiglieri provinciali a un massimo di 10 e la loro elezione da parte dei Consigli comunali. Essi durano in carica 5 anni.
Il nuovo sistema deve essere disciplinato in dettaglio entro il 31 dicembre 2012.
Gli organi provinciali in scadenza nel 2012 non saranno rinnovati e saranno sostituiti da commissari ad acta fino al 31 marzo 2012; la riforma si applicherà, in seguito, alla scadenza naturale degli organi di ogni Provincia.
Il comma 22 stabilisce che la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può dare luogo ad alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, ad esclusione delle circoscrizioni di decentramento comunale.
 
L’art. 35 amplia i poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato previsti conferendo all’Autorità anche la legittimazione ad agire nei confronti dei regolamenti, atti generali e provvedimenti emanati dalla P.A., che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato, previo rilievo comunicato alla PA interessata, che ha 60 giorni per conformarsi al rilievo.
 
L’art. 40 reca norme per la riduzione degli adempimenti a carico dei datori di lavoro. Fra queste, il comma 3 consente al lavoratore straniero lo svolgimento dell’attività lavorativa anche nelle more del rilascio (o del rinnovo) del permesso di soggiorno, ove da questo richiesto all’atto della stipula del contratto di soggiorno e ove al lavoratore sia stata rilasciata la ricevuta dell’avvenuta richiesta di rilascio o rinnovo.
 
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