Legge n. 148 del 2011: ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo

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Sintesi delle più importanti disposizioni della seconda manovra correttiva del 2011 (legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011)

Fisco

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ. Non è estesa ai dipendenti privati la misura già in vigore per i dipendenti pubblici (dl n. 78/2010) e i pensionati (manovra di luglio, dl n.98/2011): prelievo del 5% della parte di reddito eccedente i 90.000 euro e del 10% della parte eccedente i 150.000, che sono confermati. E’ istituito un ulteriore contributo, per gli anni 2011-2013, pari al 3% per i redditi complessivi superiori a 300.000 euro, applicato alla quota eccedente tale limite; ai fini del calcolo, al contributo non sarà soggetta la parte dei redditi da lavoro dipendente di natura pubblica o da pensione già soggetta alle precedenti riduzioni, ma solo la parte dei redditi avente natura diversa. Il contributo è prorogabile oltre il 2013 fino al raggiungimento del pareggio di bilancio. Tutti i predetti contributi sono deducibili dai redditi dichiarati negli anni successivi. Per i parlamentari e i membri del Governo si applica un contributo pari al 10% da 90.000 a 150.000 euro e al 20% sopra i 150.000 euro, fino a tutto il 2013.

TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE al 20%. Esclusi i titoli di Stato che restano tassati al 12,5%. Anche gli interessi sui depositi bancari e postali sono portati al 20% (dal 27%).

GIOCHI E TABACCHI. Con provvedimento amministrativo, l’AAMS può modificare i prelievi erariali sui giochi e proporre al Ministero delle Finanze aumenti delle accise sui tabacchi lavorati.

SCONTRINI. Tracciabilità di tutte le transazioni superiori ai 2.500 euro con comunicazione all'Agenzia delle entrate delle operazioni per le quali è prevista l'applicazione dell'Iva. È inoltre previsto l'inasprimento delle sanzioni, fino alla sospensione dell'attività, per la mancata emissione di fatture o scontrini fiscali.

TASSAZIONE DELLE SOCIETA’ ENERGETICHE. Tassate le società di energia (aumento dell’Ires del 4%) con divieto di traslazione dell’onere sui prezzi al consumo.

TASSAZIONE DELLE COOPERATIVE. Riduzione delle agevolazioni fiscali.

IVA. Aumento di un punto dell’aliquota del 20%. L’aumento riguarda, a titolo di esempio, i seguenti beni e servizi di maggior consumo: vino, acqua minerale, bevande gasate; calzature; cd e cd rom; giocattoli; impianti stereo, macchine fotografiche, video; prodotti in legno; mobili; orologi; barbieri e parrucchieri; fiori e piante; prodotti farmaceutici e prodotti medicali per disabili (sono mantenute le aliquote ridotte); prodotti petroliferi; profumeria e articoli da toilette; servizi di telecomunicazioni; servizi legali e professionali; tabacco; vetro e lavori in vetro; vestiario; materiale elettrico; posateria.

FUTURO TAGLIO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI. Se entro il 30 settembre 2012 non sarà stata approvata la delega per la soppressione o riduzione delle agevolazioni ed esenzioni che si sovrappongono a prestazioni assistenziali, il Governo potrà procedere al taglio delle agevolazioni per 4 miliardi nel 2012 e 12 miliardi nel 2013.

ANTICIPAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE. Dal 1° gennaio 2012 i Comuni potranno applicare l’addizionale Irpef (fino a un ammontare massimo dello 0,8%). Sempre dal 1° gennaio 2012 le Regioni potranno applicare l’addizionale Irpef di competenza, fino a un livello massimo dell’1,4%, con aumenti graduati fino al 2015 (in cui l’aliquota può arrivare complessivamente al 3%). I Comuni potranno graduare l’addizionale in ragione di scaglioni di reddito corrispondenti a quelli dell’Irpef statale.

USO DEL CONTANTE. E’ vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.500 euro; tutti gli assegni di importo pari o superiore a 2.500 euro devono recare la clausola di non trasferibilità; gli assegni “a me medesimo” possono essere incassati solo dall’emittente a un intermediario finanziario. Al 30 settembre 2011 devono essere ricondotti a tale limite o estinti tutti i depositi postali o bancari al portatore.

DICHIARAZIONI ONLINE. I Comuni potranno pubblicare sui loro siti i dati relativi alle dichiarazioni ma solo in forma aggregata, per categorie di contribuenti o di reddito.
IMPOSTA SUI MONEY TRANSFER. L'imposta è pari al 2% trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro. Sono esenti dall'imposta i trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale.

Pubblico impiego  

PREMI DI PRODUZIONE AI DIRIGENTI. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Ministeri, ci sarà il taglio del 30% dei premi di produzione dei dirigenti responsabili.

TAGLIO DELLA DIRIGENZA E DEL PERSONALE. Riduzione del 10% degli uffici dirigenziali di livello non generale e di non meno del 10% della spesa di personale non dirigenziale. Sono esclusi: il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

TFR. Viene previsto un posticipo di 6 mesi per i trattamenti di fine servizio conseguente al raggiungimento dei limiti di età o di servizio e si porta a 24 mesi (rispetto ai 6 mesi oggi vigenti) il posticipo per i trattamenti di fine servizio a seguito di pensionamento anticipato.

Spese di Ministeri, Regioni, enti locali

MINISTERI. Previsto un taglio di 6 miliardi di euro nel 2012 e 2,5 nel 2013.
REGIONI ED
ENTI LOCALI. Verranno ridotti 6 miliardi di trasferimenti nel 2012 e 3,2 nel 2013. Per le Regioni il peso della riduzione dei fondi è pari a 1 miliardo di euro. La sanità è esclusa dai tagli. Dalla riduzione per gli enti locali verrà detratto, per il 2012, l’intero importo dell’imposta sulle società energetiche (stimato in 1,8 miliardi). Ai Comuni sarà devoluto interamente il risparmio derivante dalla riduzione delle tariffe energetiche disposta dall’art. 7 del dl 138 (manovra di luglio). 

 Pensioni

PENSIONI DI ANZIANITÀ. Sono previsti interventi disincentivanti per le pensioni di anzianità, con anticipo al 2012 del requisito di 97 anni tra età anagrafica e anni di contribuzione.

PENSIONAMENTO DELLE LAVORATRICI. Anticipo dal 2020 al 2014 del graduale aumento dei requisiti per la pensione di vecchiaia nel settore privato, che andrà a regime nel 2026 (65 anni di età). Resta fermo l’aumento a 65 anni per le lavoratrici del settore pubblico dal 2012.

Ordinamento degli enti locali

COMUNI. I Comuni con meno di 1000 abitanti devono esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e svolgere tutti i servizi pubblici di loro competenza, costituendo una unione di Comuni. Sono esentati i Comuni che coincidono interamente con una o più isole.

A ciascuna unione possono aderire anche i Comuni con più di 1000 abitanti, per esercitare le funzioni fondamentali. Tali Comuni possono aderire anche per esercitare tutte le funzioni e i servizi.

L’unione succede ai Comuni che la costituiscono in tutti i rapporti giuridici; ad essa sono trasferite tutte le risorse, umane e finanziarie.

Le unioni sono costituite in modo che la popolazione complessiva sia di norma superiore a 5000 abitanti ovvero a 3000 abitanti qualora i Comuni abbiano fatto parte o facciano parte di Comunità montane. Ciascuna Regione può individuare diversi limiti demografici.

Le unioni devono essere costituite entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

 I Comuni che costituiscono l’unione continuano ad esistere. Gli organi di governo sono: il Sindaco e il Consiglio comunale; le Giunte sono abolite (a decorrere dalle prime elezioni che si svolgeranno a partire dal 13 agosto 2012). I Consigli svolgono, peraltro, solo funzioni di indirizzo nei confronti del Consiglio dell’unione, e tutte le funzioni che residuano nel caso i Comuni abbiano conferito all’unione solo le funzioni fondamentali. 

Gli organi dell’unione sono: il Consiglio, il Presidente e la Giunta. Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni che costituiscono l’unione, nonché, in prima applicazione della nuova disciplina, da due consiglieri per ciascun Comune, eletti con la garanzia che uno appartenga alle opposizioni. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell’unione tra i propri componenti; dura in carica due anni e mezzo, è rinnovabile ed esercita le competenze attribuite al Sindaco dall’art. 50 del TUEL (ad es.: adotta le ordinanze urgenti a tutela della salute), ferme restando in capo ai Sindaci dei Comuni le attribuzioni previste dall’art. 54 del TUEL (ad es.: ordinanze in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, ordinanze per regolare gli orari dei negozi). Fino all’elezione del Presidente, il Sindaco del Comune con più abitanti esercita tutte le funzioni di competenza dell’unione. La legge dello Stato può prevedere l’elezione diretta del Presidente dell’unione. La Giunta dell’unione è composta dal Presidente e da un numero di assessori, nominati dal Presidente fra i Sindaci componenti il Consiglio dell’unione, in numero corrispondente a quello stabilito per i Comuni di pari numero di abitanti.

Il numero dei Consiglieri e degli assessori comunali è così rideterminato:

fino a 1000 abitanti, 6 consiglieri comunali (assessori aboliti);

da 1000 a 3000 abitanti, 6 consiglieri e 2 assessori;

da 3000 a 5000 abitanti, 7 consiglieri e 3 assessori;

da 5000 a 10000 abitanti, 10 consiglieri e 4 assessori.

Salvo casi straordinari di eccezionale gravità, le sedute delle Giunte e dei Consigli si tengono esclusivamente in orario serale nei Comuni fino a 15000 abitanti.

I permessi previsti per i lavoratori dipendenti, membri dei Consigli, non sono più concessi per l’intera giornata, ma per il tempo strettamente necessario a raggiungere il luogo della seduta e parteciparvi.

La soglia per l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni fra i 1000 e i 5000 abitanti è innalzata a 10 mila abitanti, salvo diverso limite stabilito dalle regioni. Tutte le funzioni fondamentali devono essere gestite in forma associata entro il 2012 (il termine precedente era il 2013).

Passa, per gli anni 2012-2014, dal 50% al 100% l'incasso dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione messa in campo con la collaborazione dei Comuni, devoluti ai Comuni stessi.

PROVINCE. Sono ridotti della metà i Consiglieri provinciali.

Liberalizzazioni e privatizzazioni

DISCIPLINA DELL’INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA.

L'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge; possono essere previsti divieti nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e contrasto con l'utilita' sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica, compresa la raccolta di giochi;

Ciò costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza di un anno dalla legge di conversione, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto previsto, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attivita' e dell'autocertificazione con controlli successivi.

Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento ai predetti principi.

Sono abolite le restrizioni alle attività economiche private, con ciò intendendosi:

la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente, sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno; sono fin d’ora eccettuati i taxi;

b) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

c) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio della professione o di una attivita' economica;

d) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

e) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attivita' svolta.

Tuttavia, sono ammesse eccezioni al principio del divieto di restrizione nei seguenti casi:

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico;

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella liberta' economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui e' destinata.

Le eccezioni alla libertà di esercizio sono consentite, entro 4 mesi dalla conversione, con DPCM, sentita l’Antitrust.

PROFESSIONI. Fermo restando l’esame di Stato per le professioni regolamentate, entro 12 mesi gli ordinamenti devono essere riformati sulla base dei seguenti principi:

a)     l’accesso è libero, ma può essere limitato per legge ad un determinato numero in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, laddove la limitazione risponda a ragioni di interesse pubblico;

b)     il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del   conferimento alla conclusione dell'incarico;

c)     a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale;

d)     la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie;

e)     è ammesso lo svolgimento dell’attività in forma societaria.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano entro un anno la realizzabilita' di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attivita' economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunita'. La delibera di affidamento “in house”, come sopra motivata, è inviata all’Antitrust ai fini della relazione annuale al Parlamento.

Al fine di attribuire diritti di esclusiva, come sopra motivati, l’ente locale deve ricorrere a procedure di evidenza pubblica, alla quale possono partecipare anche le società a capitale interamente pubblico, salvo diversi obblighi di legge. Il bando prevede gli obblighi di servizio pubblico, le eventuali compensazioni economiche, tenendo conto delle tariffe e delle disponibilità di bilancio, e l’obbligo di adozione delle Carte dei servizi. Il bando deve escludere che la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni non duplicabili costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte.

Nel caso di società miste, il pubblico non potrà detenere più del 40%. Il socio deve essere scelto tramite gara, che ha, come oggetto, anche l’attribuzione al socio di specifici compiti operativi.

E’ sempre consentito l’affidamento “in house” quando l’affidamento non supera i 900 mila euro annui.

Gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore a 900 mila euro annui cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012.

Gli affidamenti a società miste il cui socio, ma non i compiti operativi, è stato scelto a gara, cessano ugualmente al 30 giugno 2012.

Nel caso di società quotate, la quota pubblica dovrà progressivamente scendere (entro il 2015) al 30% e la quota pubblica eccedente potrà essere venduta non solo tramite gara, ma anche forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali.

Sono stabilite incompatibilità fra le cariche di amministratori locali e quelle di gestori dei servizi.

Sono esclusi dalla normativa i servizi idrici integrati e quelli già esclusi dal vecchio articolo abrogato con referendum (distribuzione del gas, energia elettrica, farmacie, trasporto ferroviario regionale).

Riduzione dei costi degli apparati istituzionali statali e regionali

Le indennità parlamentari e dei titolari di altri organi costituzionali (eccetto il Presidente della Repubblica e i giudici costituzionali) saranno ridotte, per gli anni 2011-2013,  del 10% dai 90000 ai 150000 euro e del 20% oltre i 150000 euro annui; per il medesimo periodo, ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare la riduzione dell'indennità di cui al comma 1 si applica in misura del 20 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. 

 La carica di parlamentare e quella di membro del Governo è incompatibile con qualunque altra carica monocratica di governo in enti territoriali con più di 5000 abitanti.

Riduzione del numero dei consiglieri ed assessori regionali e relative indennità. Il numero dei consiglieri varia da 20 a 80 a seconda della classe di popolazione; gli assessori sono in numero pari a un quinto dei consiglieri (quindi, da 4 a 16). Le indennità non possono superare l’importo delle indennità parlamentari.

Il CNEL (attualmente composto da 122 membri) non potrà avere più di 72 membri.

Riduzione dei “ponti” festivi. Le feste dei Santi Patroni (tranne quella dei santi Pietro e Paolo per la sola Città di Roma), nonché il lunedì di Pasqua e il 26 dicembre, potranno, con provvedimento annuale, essere spostate in modo tale che esse cadano il venerdi' precedente ovvero il lunedi' seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.

Disposizioni varie.

MEDIAZIONE CIVILE. Viene introdotta una norma in base alla quale la parte che, senza giustificato motivo, si rifiuta di partecipare al tentativo di conciliazione potrà essere condannata al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

SCIA E DIA. Si prevede la possibilità da parte dei soggetti interessati di sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, di esperire l'azione avverso il silenzio.

RITARDI NEI PAGAMENTI. Nei casi di pagamento ritardato, nel SIC la segnalazione non verrà più cancellata, ma, entro dieci giorni dalla regolarizzazione del pagamento la segnalazione di ritardo sarà integrata con la comunicazione dell'avvenuto pagamento.