Legge n. 111 del 15 luglio 2011, conversione del decreto legge n. 98 del 2011, recante disposizioni per la stabilizzazione finanziaria

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Scheda generale sulle disposizioni di maggior interesse per i consumatori

 

 

Fondo per risparmiatori vittime di frodi finanziarie. E’ annullato l’incremento di 100 milioni per il 2011, disposto dalla legge n. 33 del 2009, delle risorse destinate a indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il fondo è rifinanziato per un pari importo nel 2015 (articolo 13, comma 1).

Riduzione dei fondi del Servizio sanitario nazionale. Le risorse disponibili per le regioni sono ridotte di 2,5 mld per il 2013 e di 5,4 mld per il 2014: le economie saranno conseguite principalmente attraverso il contenimento della spese per il personale, per i farmaci ed i dispositivi medici e l’introduzione di ticket: in particolare viene reintrodotto sin dal 2011 il ticket di 10 euro sulle ricette per prestazioni specialistiche ambulatoriali (articolo 17, commi 1-3 e 6).

Servizi ferroviari (Articolo 21, commi 3 e 4). In particolare:

–  fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale: a decorrere dall’anno 2011 è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo di 400 milioni di euro annui per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del patto di stabilità interno

 – sovrapprezzo al canone per il trasporto di passeggeri sulle linee ad alta velocità: i relativi introiti sono destinati alla diminuzione del costo di accesso all’infrastruttura ferroviaria per i servizi oggetto di contratti di servizio pubblico

– sovrapprezzo al canone per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza: tale sovrapprezzo, a decorrere dal 13 dicembre 2011, riguarda i servizi non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte svolta su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità. L’importo non può eccedere quanto necessario per coprire i costi per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tali obblighi. Gli introiti derivanti dall’introduzione del sovrapprezzo sono utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale (che peraltro non sono messi a gara) 

Ufficio regolazione ferroviaria. Per superare i rilievi della Commissione europea sulla reale indipendenza e autonomia di questo organismo (cui spetta la regolazione dell’accesso di tutti gli operatori alla rete ferroviaria) sono apportate alcune modifiche alla disciplina. In particolare, l’Ufficio è dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnate e riferisce annualmente al Parlamento sull’attività svolta. Il soggetto preposto è scelto tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La proposta di nomina è preventivamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta e possono procedere all’audizione della persona designata. Il soggetto preposto dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. La carica è incompatibile con incarichi politici elettivi. Non può essere nominato chi è portatore di interessi, di qualunque natura, in conflitto con le funzioni dell’ufficio. 

 Misure in materia fiscale (Articolo 23). In particolare:

 – Incremento del bollo sui depositi titoli. E’ previsto un incremento progressivo di tale imposta, di entità variabile a seconda dell’ammontare dei titoli posseduti

 – Garanzia per rateizzazione pagamenti. E’ eliminato l’obbligo di prestare idonea garanzia in caso di rateizzazione dei debiti tributari o per debiti conseguenti a conciliazione giudiziale

 – Addizionale della tassa automobilistica per autovetture: l’imposta è pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 KW

 – Brevi ritardi nei versamenti dei tributi non assistiti da garanzia: è prevista la riduzione delle sanzioni

  – Aliquota sulle accise dei carburanti: sono confermati gli aumenti già stabiliti per il 2011 

 Giochi. E’ vietato ai minorenni partecipare ai giochi pubblici che prevedono vincite in denaro. Si prevede l’obbligo per il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, di identificare i giocatori un documento di riconoscimento. Una quota pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee, ecc., sia destinata al rifinanziamento della “social card” (si stima che le risorse ancora disponibili consentano di finanziare la carta fino ad ottobre 2012) (articolo 24, commi 20-21 e 32). 

Rivendite di generi di monopolio e per il rilascio ed il rinnovo del patentino. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2011, siano ridisciplinate le modalità per l'apertura di rivendite di generi di monopolio e per il rilascio ed il rinnovo del patentino. I principi cui il regolamento deve attenersi sono, fra l’altro, la razionalizzazione della rete di vendita; l’istituzione e il trasferimento di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttività minime (articolo 24, comma 42)

 Razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti (articolo 28). In particolare:  

 – è istituito, per due anni, un fondo per la chiusura degli impianti appartenenti a soggetti titolari di non più di 10 impianti non verticalmente integrati con impianti di raffinazione e rafforza le procedure di chiusura degli impianti definiti incompatibili per la loro collocazione, che siano tuttora in esercizio, che nel frattempo saranno onerati di un contributo a favore del fondo per la razionalizzazione della rete;

diviene obbligatorio, in ogni impianto, la presenza di apparecchi self service; gli impianti già esistenti devono adeguarsi entro un anno ed è vietata la previsione di vincoli all'utilizzo di apparecchiature self service durante le ore in cui è assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, purché siano presenti il titolare della licenza di esercizio dell'impianto o suoi dipendenti;

 – si amplia l’offerta merceologica presso gli impianti, consentendo la vendita di alimenti, bevande, quotidiani, periodici.

 Liberalizzazione dei servizi e attività economiche (articolo 29). E’ istituita un'Alta Commissione per la formulazione di proposte in materia di liberalizzazione dei servizi composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro, della Commissione europea, dell’OCSE e del Fondo monetario.

 Il Governo, sentita l’Alta Commissione, che si esprime entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legge (quindi, entro il 6 gennaio 2012), elabora proposte di riforma per la liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche, da presentare alle categorie interessate. In ogni caso, decorso il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge (quindi, entro il 6 marzo 2012), tali servizi e attività economiche si intenderanno liberalizzati, salvo quanto espressamente regolamentato con apposite norme. La liberalizzazione non si applica alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all’esercizio professionale.

 Fondi infrastrutture ferroviarie e stradali.Un Fondo (per complessivi 5 mld circa di euro nel quinquiennio 2012-2016) è destinato prevalentemente al finanziamento della prosecuzione di alcune opere ferroviarie; il 3% di tale iporto è destinato anche alla realizzazione di interventi a favore di beni ed attività culturali; 6 mln di euro sono destinati invece all’autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus (articolo 32).

Orari esercizi commerciali.In via sperimentale, le attività commerciali nelle (sole) città turistiche e d’arte non hanno l’obbligo di rispettare vincoli e prescrizioni in tema di orari di apertura e chiusura giornaliera, di chiusura domenicale e festiva e di mezza giornata di chiusura infrasettimanale (articolo 35, commi 6 e 7).

 Sanzioni in materia di pubblicità lungo le strade. Sono aumentate le sanzioni in caso di cartelloni pubblicitari collocati senza autorizzazione. Sono corresponsabili anche i soggetti pubblicizzati (articolo 36, comma 10 bis).  

 Contributi per le spese di giustizia. Sono aumentati i contributi previsti dalla legislazione vigente (di importo variabile a seconda del valore della causa) ed eliminate alcune esenzioni fino ad oggi previste. Le risorse così ottenute sono destinate ad interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria (articolo 37, commi 6-19).