Acquisti on line e vendite promozionali: due casi di pratica scorretta sanzionati dall’Antitrust

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Il Consiglio di Stato respinge definitivamente i ricorsi della società Mediamarket

 

Nel 2009 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato  ha sanzionato in due occasioni la società Mediamarket con una multa complessiva di 280.000 euro per alcune pratiche commerciali scorrette.

Il primo caso 1 riguarda i messaggi pubblicitari (tramite spot telefonici e radiofonici e depliant) con i quali la società annunciava la promozione del maggio/giugno 2008 intitolata “Gli Europei che vorrei – Vinci fino a 5 volte il valore del tuo acquisto”, presso i punti vendita Mediaworld. Negli spot non si evidenziava che la possibilità di vincita era limitata all’acquisto di determinati prodotti, appartenenti a specifiche categorie merceologiche, e non a qualsiasi acquisto effettuato presso i punti vendita; scarsa chiarezza su questo aspetto anche nei depliant.

Per questi motivi l’Agcm ha deliberato una sanzione di 100.000 euro alla società Mediamarket.

Il Tar del Lazio 2 ed il Consiglio di Stato 3 hanno confermato il giudizio dell’Agcm, condannando la società al pagamento delle spese. Secondo i giudici amministrativi la pubblicità deve contenere tutti gli elementi utili ad orientare le scelte del consumatore e, pertanto, la possibilità di prendere visione all’interno dei punti vendita del regolamento completo di tutte le indicazioni non sana l’ingannevolezza del messaggio. Non può essere addebitato all’utente l’onere di farsi carico della negligenza dell’operatore nella formulazione del messaggio pubblicitario.

La seconda vicenda riguarda le modalità di vendita di prodotti on line adottate dalla Mediamarket tra il 2008 ed il 2009, per un periodo di almeno 9 mesi 4. Oggetto di contestazione sono stati tre aspetti:

            tempi di spedizione e consegna. Le informazioni fornite sul sito erano poco chiare, in quanto lasciavano presupporre che i tempi indicati decorrevano dalla conferma via e mail dell’ordine e non dalla consegna al corriere da parte della società, come avviene quando il cliente adotta determinate forme di pagamento (bonifico, carta di credito, bollettino di conto corrente postale etc) e l’invio è condizionato dalla verifica dell’effettivo pagamento da parte del consumatore. Si tratta di un aspetto rilevante se si considera che i tempi per tale verifica possono arrivare fino a 9 giorni e che per alcuni termini abbreviati di consegna veniva richiesto un supplemento significativo;

            procedura per i reclami. Il sito e le email di conferma non fornivano alcun elemento al riguardo, in contrasto con il codice del consumo, che stabilisce l’obbligo – nel caso di contratti a distanza – di chiarire i diritti del consumatore e le modalità per la risoluzione delle controversie e per ottenere eventuali rimborsi. Le segnalazioni dei ritardi sono state numerose e solo in un numero ristretto di casi la società ha provveduto a rimborsare i clienti;

            informazione ai potenziali clienti sull’eventuale indisponibilità di un prodotto. Sono emersi casi in cui la temporanea indisponibilità del prodotto non era segnalata sul sito.

L’Antitrust ha ritenuto che tali pratiche incidano su aspetti essenziali delle vendite on line, utilizzate dai consumatori soprattutto per le caratteristiche di immediatezza, convenienza, minor dispendio di tempo ed anche per la possibilità di ricevere a domicilio il prodotto acquistato. Per questi motivi è stata deliberata una sanzione complessiva di 180.000 euro, che tiene conto sia di precedenti violazioni del codice del consumo da parte della stessa società sia del comportamento collaborativo dell’azienda, che ha modificato il proprio sito internet dopo l’apertura del procedimento, garantendo maggiore chiarezza sui tempi effettivi di spedizione e consegna.

Il Tar del Lazio 5 ed il Consiglio di Stato 6 hanno confermato il giudizio dell’Agcm, condannando la società al pagamento delle spese. Secondo i giudici amministrativi le informazioni sul sito internet sui tempi di “evasione“ degli ordini avevano un carattere ambiguo, anche perché situate in differenti pagine del sito internet, così da rendere difficile per l’utente medio comprendere esattamente le caratteristiche del sevizio fornito. Analogamente, il cliente non poteva prendere una decisione pienamente consapevole in assenza di informazioni chiare e tempestive sulla temporanea indisponibilità di un prodotto e sui tempi effettivi per la sua consegna.

25 luglio 2011



1 Cfr. il procedimento Agcm PS2283 – provvedimento n. 19929 del 2009.
2 Vedi sentenza della prima sezione n. 30421 del 2010.
3 Vedi la sentenza n. 4392 del 2011.
4 Cfr. il procedimento Agcm PS1974 – provvedimento 19540 del 2009.
5 Vedi la sentenza della prima sezione n. 30417 del 2010.
6 Vedi la sentenza n. 4391 del 2011.